Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 04/02/2020), n.2500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9589/2013 proposto da:
GALAXI PROJECT ITALIA s.r.l., con sede in Roma in via Taro n. 18, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Rinaldi Guido, con domicilio eletto presso l’Avv.
Rinaldi Guido, con studio in Roma in via Casperia n. 30;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– intimata, costituitasi ma non controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Zacchia Riccardo, con domicilio eletto presso l’Avv. Zacchia
Riccardo, con studio in Roma in via Attilio Regolo n. 12/b;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Roma, in persona del
Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 18/03/2012, pronunciata il 21 novembre 2011 e depositata il 14
febbraio 2012;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2019
dal Consigliere Antezza Fabio.
Fatto
RILEVATO
1. che la contribuente ricorre per la cassazione della sentenz indicata in epigrafe;
2. che, dagli atti, risulta non tempestivamente integrato contraddittorio nei confronti di EQUITALIA SUD s.p.a., con riferimento all’attuale adunanza camerale;
Diritto
RITENUTO
1. pertanto, di rinviare a nuovo ruolo il presente processo per finalità di integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020