Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 04/02/2020), n.2500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 9589/2013 proposto da:

GALAXI PROJECT ITALIA s.r.l., con sede in Roma in via Taro n. 18, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Rinaldi Guido, con domicilio eletto presso l’Avv.

Rinaldi Guido, con studio in Roma in via Casperia n. 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– intimata, costituitasi ma non controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Zacchia Riccardo, con domicilio eletto presso l’Avv. Zacchia

Riccardo, con studio in Roma in via Attilio Regolo n. 12/b;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Roma, in persona del

Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 18/03/2012, pronunciata il 21 novembre 2011 e depositata il 14

febbraio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2019

dal Consigliere Antezza Fabio.

Fatto

RILEVATO

1. che la contribuente ricorre per la cassazione della sentenz indicata in epigrafe;

2. che, dagli atti, risulta non tempestivamente integrato contraddittorio nei confronti di EQUITALIA SUD s.p.a., con riferimento all’attuale adunanza camerale;

Diritto

RITENUTO

1. pertanto, di rinviare a nuovo ruolo il presente processo per finalità di integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA