Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30079-2019 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Bari, via Abate Gimma,

n. 201, presso l’avv. LOREDANA LISO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE REPUBBLICA CORTE

APPELLO BARI;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 875/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.S. è cittadino nigeriano dell’Edo State.

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare la vendetta dei familiari originata dalla morte del figlio: egli, pur avendo portato il bambino in ospedale, dopo i primi malori, venne accusato della sua morte dalla suocera, che gli attribuiva influenze stregonesche e che, per ritorsione, avrebbe assoldato dei ragazzi muniti di culto segreto alla vista dei quali il ricorrente ha pensato bene di fuggire.

Giunto in Italia, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico, la protezione internazionale, quella umanitaria. La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto, ritenendolo contraddittorio ed inverosimile, pur a seguito di richieste di chiarimenti, ed ha negato le forme di protezione richieste.

Il ricorrente ha impugnato questa decisione, ma in entrambi i gradi di giudizio di merito l’inverosimiglianza del racconto è stata confermata, e con essa il difetto dei presupposti per ottenere le forme di protezione richieste. In particolare, la corte di appello ha escluso una situazione di generalizzato conflitto nella regione di provenienza, e, quanto alla protezione umanitaria, ha ritenuto che non esistano ragioni di vulnerabilità, per il fatto di essere il ricorrente cristiano, nè che è dimostrata una rilevante integrazione in Italia. Avverso tale decisione il ricorrente propone cinque motivi di ricorso.

V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.- I motivi sono cinque.

Possono però valutarsi congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 2 e 8.

Il motivo si risolve nell’astratta descrizione dell’istituto della protezione internazionale e delle ragioni che lo giustificano, oltre che nell’elencazione delle cause che configurano, secondo la legge, una persecuzione dello straniero che richiede protezione.

Non v’è alcuna specifica contestazione della ratio della decisione.

Solo nelle ultime due righe (pagina 12) si conclude che, alla luce del racconto, sussistono le condizioni per la protezione richiesta.

Un motivo privo di una specifica contestazione della ratio della decisione impugnata chiaramente inammissibile.

Il secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14) espone anche esso in astratto le condizioni che rendono la regione di provenienza come una regione pericolosa, e si conclude con l’affermazione che l’accertamento fatto dalla corte circa l’assenza di situazioni di pericolo per i civili non è condivisibile. Non si dice tuttavia perchè.

Anche questo motivo difetta di specificità: non contesta la ratio della decisione, bensì consiste nella descrizione della fattispecie astratta.

Anche gli altri tre motivi, sempre sotto la rubricata violazione della L. 251 del 2007 della L. n. 25 del 2008, contengono una astratta ripetizione delle regole che si possono ricavare dalle norme in questione, senza alcun riferimento al caso specifico e senza una precisa e specifica censura alla ratio della decisione impugnata.

Ciò anche in riferimento alla protezione umanitaria, caso nel quale la decisione della corte di merito, motivata dall’assenza di condizioni di vulnerabilità e dalla mancanza di prova di una adeguata e rilevante integrazione, apoditticamente contestata senza specifico riferimento agli argomenti usati dalla sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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