Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta
delega a margine del ricorso, dall’Avv. MONTEBELLI Quarto, presso il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Santa Maria in Via n.
12 – C/o studio Avv. Micael Montanari;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– intimata –
avverso la sentenza n. 27/14/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 14, in data 17/04/2007, depositata
l’08 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 16758/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27/14/2007, pronunziata dalla CTR di BOLOGNA, Sezione n. 14, il 14.04. 2007 e depositata l’08.05.2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, ritenendo e dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., artt. 2082 e 2195 c.c., art. 409 c.p.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, del D.P.R. n. 915 del 1986, artt. 53 e 55, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Al quesito prospettato a conclusione del mezzo, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con l’affermato principio, avendo riformato la decisione di primo grado, – che aveva accertato che il contribuente svolgeva la propria attività in assenza di dipendenti o collaboratori e con l’ausilio di beni strumentali di marginale rilievo -, sulla base della considerazione che l’attività espletata di Agente di Commercio era di per sè rilevante agli effetti impositivi, posto che il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa di tale attività.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Considerato che l’Agenzia Entrate, si è limitata a depositare atto di costituzione, senza svolgere difese e non partecipando all’udienza camerale;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione che, con specifico riferimento alla figura dell’Agente di Commercio, trovano conforto in recente orientamento giurisprudenziale formatosi nel solco della citata pronuncia di Cass. SS.UU. n. 12108/2009;
Ritenuto che, in base a tali motivi, l’impugnazione va accolta, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito e sulle spese, adeguandosi al richiamato principio;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010