Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia Matera S.p.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 49 presso l’avv.

Marchitelli Giacomo, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 9/3/08 del 25/2/08.

udito gli avv.ti Marchitelli, per la ricorrente, e Garcea, per il

resistente;

udito il PM, in persona del Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso

per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, proponendo l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio non condivide la proposta del relatore, atteso che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i tre motivi proposti sono privi del quesito di diritto, quanto alle prospettate violazioni di legge, e del momento di sintesi, quanto ai vizi di motivazione denunciati;

che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese nei confronti dell’intimato, il cui difensore ha partecipato alla discussione orale, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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