Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 250 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5501-2014 proposto da:

M.F., nella qualità di erede del coniuge O.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 11, presso lo

studio dell’avvocato Ada D’AREZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO SALADINO giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato FRANCESCO SALADINO;

udito l’Avvocato dello Stato VINCENZO RAGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sentenza del Tribunale di Palermo in data 13.6.2008, che aveva condannato il Ministro della Salute a risarcire i danni subiti da O.M. – successivamente deceduta nel (OMISSIS) – da contagio del virus HCV conseguente ad emotrasfusione praticata nell’anno (OMISSIS) e richiesti “jure hereditario” da M.F., veniva integralmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo che, con sentenza 11.2.2013 n. 186, accogliendo l’appello proposto dalla Amministrazione statale, rigettava la domanda dichiarando prescritto il diritto azionato, in quanto già nell’anno 1994 era stata diagnosticata all’ O. la patologia di “cirrosi epatica, in atto compensata, HCV correlata” e quindi anche la riconducibilità della contrazione del virus alle emotrasfusioni in precedenza praticate, con la conseguenza che la domanda proposta con atto di citazione notificato il 10.1.2002 non aveva impedito la estinzione del credito risarcitorio.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione dal M. con un unico mezzo.

Resiste con controricorso l’Amministrazione statale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso M.F. impugna la sentenza di appello per violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. “in relazione alla decorrenza quinquennale”, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorrente, dopo aver richiamato i principi espressi in materia dalle sentenze delle SS.UU. di questa Corte in data 11.1.2008 nn. 576-585, sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che nel 1994 la danneggiata era stata posta in grado di conoscere la riconducibilità causale della patologia dalle emotrasfusioni eseguite nel (OMISSIS), atteso che la mera presenza della malattia HCV accertata nel 1994 non consentiva tale conclusione essendo stata attestata la positività della malattia solo in epoca successiva all’anno 2001.

Orbene osserva il Collegio che deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge (che presuppongono una esatta rilevazione da parte del Giudice di merito degli elementi ricostruttivi della fattispecie concreta) e vizi della motivazione (che presuppongono invece la contestata valutazione delle risultanze di causa), ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 c.p.c., venendosi ad affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 10295 del 07/05/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 22348 del 24/10/2007; id. Sez. L, Ordinanza n. 9470 del 11/04/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

Inammissibile risulta, in ogni caso, la censura volta a denunciare un vizio concernente un “error facti”, atteso che la sentenza pubblicata in data successiva all’11.9.2012 può essere impugnata per cassazione esclusivamente in relazione al vizio di motivazione come riformulato dal D.L. n. 83 del 20123, art. 54, comma 3 del conv. in L. n. 134 del 2012, e quindi nei ristretti limiti in cui – esclusa la ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, di assoluta mancanza di motivazione riconducibili all’elemento di validità del provvedimento giurisdizionale richiesto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 cost., comma 6 – il Giudice di appello abbia del tutto omesso di considerare un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e risulti decisivo per pervenire ad un diverso assetto del regolamento di interessi del rapporto controverso (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nella specie il ricorrente si è limitato soltanto a contestare la valutazione compiuta dalla Corte territoriale dei documenti sanitari relativi al ricovero effettuato nel corso dell’anno 1994, senza indicare alcun fatto storico decisivo pretermesso dai Giudici di merito, venendo quindi a richiedere una nuova e più adeguata valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dalla Corte d’appello, che esula del tutto dalla struttura normativa del vizio di legittimità in questione.

Infondata è invece la censura inerente l'”error juris”, qualora dovesse intendersi formulata nel senso che il Giudice di appello, individuando il “dies a quo” della prescrizione nella diagnosi della malattia, si sarebbe discostato dai principi di diritto enunciati in materia dalle sentenza delle SS.UU. nn. 576-585/2008, secondo cui il termine prescrizione può iniziare a decorrere ex art. 2935 c.c. soltanto quando il danneggiato ha avuto una esatta percezione di tutti gli elementi qualificativi della fattispecie illecita produttiva del danno.

Premesso che le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 576 dell’11.1.2008 (e con le analoghe decisioni nn. 577-585), hanno affermato il principio, qui condiviso dal Collegio, secondo cui “…L’individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell’ “esteriorizzazione del danno” può, come visto, rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l’inattività (incolpevole) della vittima rispetto all’esercizio dei suoi diritti. E’ quindi del tutto evidente come l’approccio all’individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell’evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell’inadempimento – e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno “occulto” a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili – ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l’instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest’ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto…”, occorre rilevare come il riferimento alla mera diagnosi, sul quale si incentra il motivo di ricorso, sia del tutto fuorviante rispetto alla corretta ratio decidendi desumibile dalla sentenza impugnata: i Giudici di appello hanno infatti statuito che durante il ricovero del 1994 erano state effettuate indagini che conducevano alla conoscibilità della derivazione eziologica della patologia HCV dalle trasfusioni eseguite nel (OMISSIS) e che lo stato delle conoscenze scientifiche in materia, nell’anno 1994, tenuto conto della loro diffusione, consentiva ai danneggiati di acquisire agevolmente contezza degli elementi dell’illecito. In sostanza la Corte territoriale non si è limitata a constatare che nel 1994 era stata emessa la diagnosi della malattia, ma che in quel tempo il soggetto danneggiato, ove avesse prestato la dovuta diligenza nel ricercare ed approfondire i vari aspetti della vicenda che lo aveva visto contrarre la patologia epatica, sarebbe stato in grado di accedere alla compiuta cognizione degli elementi costitutivi della fattispecie illecita, e dunque sarebbe stato in grado di valutare la opportunità di esercitare la relativa azione giudiziaria per chiedere la condanna dei responsabili al risarcimento del danno.

La Corte territoriale, pertanto, non si è affatto limitata a collegare il decorso della prescrizione alla mera diagnosi della patologia, ma ha compiuto invece un accertamento in fatto in ordine alla ordinaria diligenza richiesta al soggetto danneggiato ed in ordine allo stato delle conoscenze scientifiche dell’epoca, così come richiesto dalle linee guida dettate in materia da questa Corte.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA