Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25 del 03/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/01/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 03/01/2020), n.25

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15039-2014 proposto da:

Z.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI;

– ricorrente principale –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA ANGELA VACCARO, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMO GARZILLI, GIUSEPPE MAZZARELLA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

Z.W.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/03/2014 r.g.n. 333/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ALESSANDRO TUCCI per delega verbale Avvocato

MAURIZIO MESSINA;

udito l’Avvocato MASSIMO GARZILLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 4 marzo 2014, ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto, al geometra Z.W., titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1 gennaio 2011 (e finestra a partire dal 1 luglio 2011), il computo, agli effetti della misura del predetto trattamento pensionistico, degli anni di iscrizione al solo Albo professionale coperti da riscatto, alla stregua del rinvio alla L. n. 1338 del 1962, art. 13 contenuto, limitatamente agli ex iscritti di solidarietà (professionisti obbligati, fino al 31.12.2002, al solo versamento del contributo di solidarietà), nell’art. 50, comma 2 del Regolamento sulla contribuzione, e disciplinato dal successivo comma 3.

2. La Corte di merito ha invece rigettato, così riformando la decisione gravata, la domanda di rivalutazione dei redditi per il calcolo pensionistico con riferimento al 2010, ritenendo corretta, alla stregua dell’art. 24 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza e assistenza, la rivalutazione sulla base dei coefficienti di rivalutazione previsti per l’anno 2009, sulla base del rilievo secondo cui, maturato il diritto a pensione alla data del 31 dicembre 2010 (con decorrenza, come affermato nel ricorso introduttivo, dal 1 gennaio 2011), il 2009 costituiva l’ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto.

3. Avverso tale sentenza ricorre Z.W., con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito Cassa) che ha proposto ricorso incidentale avverso il quale il ricorrente principale ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo del ricorso principale, avverso il capo per il quale risulta soccombente, il ricorrente deduce violazione dell’art. 24 del Regolamento per attuazione dell’attività di Previdenza e assistenza della Cassa e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito considerato la maturazione del diritto a pensione di anzianità alla data del 1 gennaio 2011 e l’anno 2010, anzichè il 2009, come ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto agli effetti dell’applicazione della relativa tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi. Assume, inoltre, che l’epoca di maturazione della pensione di anzianità era desumibile dalla delibera della Giunta Esecutiva di liquidazione della pensione, nella quale venivano calcolati i contributi versati per l’intero anno 2010, con maturazione del diritto al primo gennaio 2011 ed erogazione dell’emolumento dal 1 luglio 2011, in applicazione della finestra di uscita ai sensi della L. n. 449 del 1997. Deduce, a sostegno della maturazione del diritto come già indicata, l’omessa considerazione del regolare versamento contributivo per 35 anni, dopo 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e al compimento del 58 anno di età, e la ricomprensione dell’anno 2010 nel calcolo ai fini contributivi. Si duole, infine, dell’omessa motivazione sulla ritenuta maturazione del diritto a pensione al 31 dicembre 2010.

5. Il ricorso principale è da rigettare.

6. Ai fini del calcolo della pensione, l’art. 24, comma 2, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, rimanda alla tabella annualmente approvata dal Consiglio di amministrazione della Cassa, con delibera da assumersi al 31 maggio, tabella che costituisce, dunque, il parametro per il calcolo dei redditi rivalutati.

7. La disposizione regolamentare introduce un elemento variabile anno per anno, ma predeterminato e certo al quale fare riferimento per evincere i coefficienti aggiornati di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento pensionistico, ai sensi del citato art. 24, comma 3 (“ai fini della rivalutazione si considera il 10 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli dell’ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione”).

8. La maturazione del diritto a pensione è integrata dal perfezionamento della posizione contributivo-assicurativa prescritta per l’accesso alla pensione e si distingue dalla decorrenza del trattamento pensionistico.

9. Con accertamento in fatto, incensurabile in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto il diritto a pensione maturato alla data del 31 dicembre 2010 sicchè, alla stregua della richiamata disposizione regolamentare che assume a riferimento “l’ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione” – il 2009 costituiva l’ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto, non potendo rilevare, per il chiaro tenore della disposizione, la diversa data di decorrenza o liquidazione del trattamento pensionistico per applicare la variazione della percentuale di rivalutazione.

10.Inoltre il ricorso, trascurando la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 pretende ancora sindacabile, col ricorso per cassazione, il vizio di omessa motivazione (v., per tutte, quanto al perimetro del nuovo vizio di motivazione, Cass., Sez.u. n. 8053 del 2014) e critica l’apprezzamento di merito non conforme alle aspettative, apprezzamento, del resto, insindacabile anche a tenore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

11. Risulta, pertanto, immune da censure la sentenza impugnata che ha ritenuto corretta la rivalutazione dei redditi per il calcolo pensionistico sulla base dei coefficienti di rivalutazione previsti per l’anno 2009.

12.La Cassa, con il ricorso incidentale, deduce violazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del Regolamento sulla contribuzione e dell’art. 24, comma 2, del Regolamento di attuazione dell’attività di previdenza e assistenza degli iscritti e dei loro familiari, adottati dalla Cassa e approvati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, e assume il mal governo delle predette disposizioni da parte della Corte di merito nel disattendere il principio, espresso dal legislatore del 1992 e al quale la Cassa si è uniformata, secondo il quale il riscatto del c.d. periodo di solidarietà è utile ai fini dell’anzianità di iscrizione ma non introduce alcuna deroga ai fini del criterio di calcolo della misura del trattamento pensionistico.

13. Il ricorso incidentale è da accogliere.

14. Occorre premettere che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, l’iscrizione alla Cassa è divenuta obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo professionale esercenti la professione di geometra, in qualunque forma e anche in modo occasionale.

15.E’ risultata così abolita la categoria degli iscritti di solidarietà, cioè dei geometri, iscritti soltanto all’Albo professionale, i quali o perchè non svolgevano attività professionale con carattere di continuità o perchè iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, erano tenuti a partecipare al finanziamento della Cassa versando il contributo di solidarietà.

16.In seguito a tale modifica, tutti gli iscritti all’Albo, anche in caso di esercizio della professione solo in modo occasionale, sono stati destinatari delle tutele assicurative della Cassa e, a tal fine, il Regolamento sulla contribuzione della Cassa ha previsto la possibilità, per i professionisti obbligati sino al 31 dicembre 2002 al solo versamento del contributo di solidarietà, di riscattare l’intero periodo coperto dal solo contributo di solidarietà con il versamento, sulla differenza per ogni anno, della corrispondente riserva matematica da calcolarsi alla stregua del principio di cui alla L. n. 1138 del 1962.

17. Il geometra Z., iscritto solo all’Albo dal 1978 al 1990 e che, non esercitando in modo continuativo la professione, non poteva essere iscritto alla Cassa secondo le disposizioni statutarie all’epoca vigenti, ha esercitato il riscatto, e versato il relativo onere economico nella misura quantificata dalla Cassa, ma ha lamentato il mancato conteggio, ai fini della liquidazione della pensione di anzianità, dei redditi professionali oggetto degli anni coperti dal riscatto.

18.Si tratta, dunque, di stabilire se per gli iscritti di solidarietà, come in sintesi vengono individuati gli assicurati che versano nella condizione comune al geometra Z., i redditi relativi al periodo temporale riscattato rilevano ai soli fini dell’accesso alla pensione, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa o anche agli effetti della misura del trattamento pensionistico, secondo la lettura della disciplina della materia data dal ricorrente principale e condivisa dai Giudici di appello.

19.Osserva la Corte che con le disposizioni regolamentari recanti la facoltà di riscatto per gli anni di iscrizione al solo Albo, la Cassa ha introdotto espressa previsione di salvezza della normativa vigente nell’anno di riferimento, agli effetti della continuità professionale e del trattamento previdenziale dell’intero periodo oggetto di riscatto (art. 50, comma 3 del Regolamento di contribuzione, che recita: “Per gli anni riscattati si applica, ai fini della continuità professionale e del trattamento previdenziale, la normativa vigente nell’anno di riferimento”).

20.Va ricordato, come premesso nei paragrafi che precedono, che fino alla prescrizione dell’obbligatorietà d’iscrizione alla Cassa, senza distinzione nell’esercizio continuativo o occasionale della professione, gli iscritti al solo Albo esercitavano la professione in modo occasionale e, dunque, l’esercizio della facoltà di riscatto andava a coprire l’intero periodo di esercizio occasionale della professione (fino al 31 dicembre 2002) eventualmente connotato anche dalla mancata produzione di un reddito proprio in virtù della mera occasionalità dell’esercizio della professione.

21.Non si condivide, pertanto, l’impianto interpretativo dei giudici del gravame incentrato sulla teoria della fictio juris con la ricomprensione di un reddito professionale virtuale, come se i contributi fossero stati a suo tempo versati e mutuando regole valide per omissioni contributive in pregiudizio del lavoratore che consentono di acquisire diritti previdenziali che sarebbero stati del lavoratore se non si fosse verificata l’omissione contributiva riportando la posizione contributivo-assicurativa in una situazione equivalente a quella che si sarebbe verificata nel caso in cui l’omissione contributiva non si fosse verificata.

22.Nel caso che ci occupa non viene in rilievo un’omissione contributiva sibbene un’attività professionale occasionale che viene attratta nell’area della copertura assicurativa della Cassa con l’obbligo di iscrizione alla Cassa e la protezione al verificarsi degli eventi assicurati, con lo stesso risultato, per la posizione assicurativa dell’assicurato professionista, che si sarebbe verificato in caso di iscrizione alla Cassa, con versamento dei relativi contributi, fin dall’epoca di iscrizione all’Albo.

23.Il riferimento, nella richiamata disposizione regolamentare, all’applicazione, per gli anni riscattati, della normativa vigente nell’anno di riferimento, ricorda, del resto, analoga previsione, introdotta dal legislatore del 1982, in sede di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (L. n. 773 del 1982), per l’esercizio della facoltà di riscatto per gli iscritti al solo Albo professionale che, alla data di entrata in vigore della citata L. n. 773, avessero superato i trentacinque anni di età, del seguente tenore: “al solo fine di completare l’anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante ai fini del conteggio di cui all’art. 2, comma 2” (L. n. 773 cit., art. 23), vale a dire agli effetti del calcolo del trattamento.

24.Anche il riscatto del periodo di iscrizione solo all’Albo professionale, ora in esame, è utile ai soli fini dell’anzianità di iscrizione e della ricostituzione della posizione contributivo-assicurativa ma non introduce alcuna deroga al criterio di calcolo del trattamento pensionistico coerentemente con il principio già espresso dal legislatore del 1982 per disciplinare l’analoga condizione del riscatto per gli iscritti solo all’Albo in possesso del requisito anagrafico richiesto dal legislatore (v., al riguardo, Cass. n. 15030 del 2018).

25.La retrodatazione prevista dalla norma regolamentare della Cassa, all’atto di estendere le tutele offerte dalla Cassa a tutti gli appartenenti alla medesima categoria professionale ancorchè non iscritti da epoca antecedente al 1 gennaio 2003, è preordinata non solo alla protezione di tutti i professionisti per gli eventi assicurati a prescindere dall’epoca di iscrizione alla Cassa ma anche alla considerazione della posizione assicurativa e contributiva comprensiva del periodo riscattato ai fini dell’accesso alle prestazioni, e dunque anche alla pensione di anzianità, senza introdurre alcuna deroga alla disciplina vigente, tempo per tempo, nella valutazione della continuità professionale e nella determinazione del trattamento previdenziale.

26.Va, dunque, affermato che il riscatto è idoneo unicamente ad incidere sull’anzianità contributiva dell’assicurato, cioè a rendere utilizzabili, ai fini dell’anzianità contributiva e dell’accesso al diritto a pensione, periodi di esercizio dell’attività professionale occasionale, come tali e fino al 31 dicembre 2002, non coperti da contribuzione.

27.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al ricorso accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

28.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020

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