Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.03/01/2017),  n. 25

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABEI Renato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24100-2011 proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SEVERINI CARLO MARIA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SOC.

COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso

l’avvocato ANDREA MORSILLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato POMPEO ANELLI, giusta procura a margine del ricorso;

F.M., R.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.LE CLODIO 56, presso l’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SERGIO FIORI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 423/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la controricorrente BANCA, l’Avvocato LUCA GIORDANO, con

delega avv. MORSILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i controricorrenti F. +1, l’Avvocato SERGIO FIORI che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in

subordine, per l’accoglimento del sesto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Brescia, la Banca di credito cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, lamentando che in data 14.4-1989 era stato eseguito un ordine di bonifico nonostante l’anteriore revoca, per la somma di Lire 200.000.000 addebitata sul proprio conto corrente.

La banca contestava il fondamento della domanda sostenendo che il pagamento era stato eseguito in conformità della dichiarazione rilasciata in data 22-12.1988 al beneficiario F.M., sottoscritta per conferma dalla C., evidenziante l’irrevocabilità dell’ordine.

Con distinta citazione, peraltro, la banca conveniva in giudizio F.M. e R.V., chiedendone la condanna alla restituzione delle eventuali somme che la stessa fosse stata costretta a pagare in relazione all’operazione di bonifico.

Radicatosi il contraddittorio anche in questa causa, con contestazione di ogni pretesa da parte dei convenuti, l’adito tribunale, disposta la riunione e assunte alcune prove testimoniali, rigettava la domanda della C., per avere essa conferito alla banca un mandato anche nell’interesse del terzo, irrevocabile senza giusta causa.

Il gravame della correntista veniva a sua volta respinto dalla corte d’appello di Brescia, con conseguente assorbimento degli appelli incidentali.

La corte osservava che la fattispecie era stata correttamente inquadrata dal tribunale nello schema del mandato irrevocabile, anzichè della delegazione di pagamento, giacchè quest’ultima era da individuare nel solo e opposto caso dell’ordine di pagamento impartito da un terzo in favore del correntista; che il mandato, conferito anche nell’interesse del terzo, non potevasi estinguere per revoca del mandante, difettando una giusta causa; che il riferimento del mandato al 28-2-1989, quale data del pagamento, non era rilevante, non configurando un termine essenziale.

Ulteriormente la corte d’appello sottolineava che l’attrice non aveva d’altronde provato se e quando fossero stati ricevuti dalla banca il telefax e il telegramma asseritamente contenenti la revoca della disposizione, e se quindi la banca ne fosse venuta a conoscenza prima di eseguire il pagamento.

Affermava infine che la doglianza facente leva sulla negligenza, per avere la banca eseguito il pagamento in favore (anche) di persona non indicata ( R.), era assorbita, con la precisazione che dagli atti non era comunque emerso alcun pagamento in favore di questo soggetto; e che la doglianza secondo la quale il mandato era stato eseguito in mancanza di provvista era inammissibile perchè per la prima volta proposta in appello.

Per la cassazione della sentenza, depositata il 19-4-2011 e notificata il 16-6-2011, C.C. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

Si sono costituiti con controricorsi tutti gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo mezzo, deducendo violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c. e vizio di motivazione in relazione al fatto dell’avvenuto addebitamento del bonifico in conto corrente, la ricorrente censura la sentenza per non aver inquadrato la fattispecie nell’alveo della delegazione di pagamento, come tale revocabile ai sensi dell’art. 1270 fino all’esecuzione, e in concreto revocata in base a quanto dimostrato dal telex e dalle testimonianze acquisite. Inoltre le ascrive di aver erroneamente ritenuto che l’ordine fosse stato impartito nella veste di correntista, con conseguente possibilità di esecuzione in conto corrente.

Il motivo è nel complesso infondato, anche se va corretta la motivazione della sentenza in ordine al profilo preliminare di diritto.

2 – La corte d’appello ha motivato la tesi del mandato conferito anche nell’interesse del terzo richiamando la dichiarazione rilasciata dalla banca al F. attinente all'”ordine di bonifico” per Lire 70.000.000 al 20.1.1989 e per Lire 200.000.000 al 28-2-1989.

Tale dichiarazione era stata sottoscritta dalla correntista C. “per conferma” e in essa era stato precisato che l’ordine era appunto “irrevocabile” e che sarebbe stato eseguito.

La corte distrettuale ha contestualmente negato la possibilità di inquadrare la fattispecie nello schema della delegazione di pagamento, perchè questo schema supponeva che fosse “il terzo ad effettuare una disposizione alla banca in favore del suo correntista e non viceversa, cioè quando è il correntista che effettua un ordine in favore del terzo”. Invero nel rapporto interno tra banca e cliente – correntista la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere desunta dalle sole norme sul mandato.

Questa affermazione è valida solo in parte, in quanto il bonifico si atteggia pur sempre come delegazione di pagamento che si innesta nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente.

Il bonifico bancario consiste nell’incarico del terzo (ordinante) dato alla banca di accreditare al cliente correntista (beneficiario) la somma oggetto della provvista. Esso possiede dunque natura di negozio giuridico unilaterale, e costituisce di norma una delegazione di pagamento a tipo delegatio solvendi (cfr. Sez. 1^ n. 23864-08; n. 4762-07; Sez. 3^ n. 22596-04).

Niente esclude però che il bonifico possa risultare associato a una delegazione promissoria (o delegatio promittendi), nell’ipotesi in cui la banca delegata al pagamento si sia obbligata, essa personalmente, verso il creditore delegatario e questi abbia accettato l’obbligazione del delegato (v. Sez. 3^ n. 22596-04 cit., cui adde, di recente, Sez. 3^ n. 10545-15). In tal caso, infatti, viene a configurarsi un negozio di delegazione, che si perfeziona con l’accettazione da parte del delegato.

Rispetto all’ordine di bonifico, impartito dall’ordinante cliente – correntista alla propria banca, è dunque inesatto sostenere, come invece la corte d’appello ha fatto, che si sia sempre al di fuori dei confini della delegazione di pagamento.

3. – Ciò precisato, deve però di nuovo sottolinearsi che, in materia bancaria, il perfezionamento del negozio (e, di conseguenza, il sorgere dell’obbligo del delegato verso il delegante) prescinde da una formale accettazione, da parte della banca delegata, dell’ordine impartito dal correntista – delegante, posto che l’efficacia vincolante dell’ordine di pagamento discende a sua volta da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è (già) obbligata a eseguire gli incarichi che il cliente in futuro le conferirà; incarichi con i quali viene ulteriormente specificato il mandato conferitole inizialmente.

Sicchè da tale punto di vista può essere ribadito il principio secondo cui (v. Sez. 1^ n. 23864-08) “l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca ed all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l’obbligazione del delegato, ai sensi dell’art. 1269 c.c., comma 1”.

4. – L’errore commesso dal giudice a quo comporta la semplice necessità di correggere la motivazione della sentenza, in quanto come la delegazione di pagamento può essere convertita, ricorrendone le condizioni, in delegazione di debito, così la delegazione di pagamento può convivere con (e diventare strumento di esecuzione di) un mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse del terzo.

Il mandato irrevocabile nell’interesse del terzo (art. 1723 c.c., comma 2) concreta difatti un distinto contratto bilaterale e sinallagmatico, in cui semplicemente il terzo, che ne è estraneo, non ha azione diretta contro le parti contraenti per la mancata realizzazione del suo interesse, donde in tal modo si distingue dal mandato irrevocabile a favore di terzo, nel quale è inserita una clausola, o patto d’obbligo, in base alla quale il terzo è titolare del diritto soggettivo all’adempimento di tale obbligo, nei confronti del soggetto o dei soggetti obbligati (cfr. Sez. 3^ n. 834395).

In altre parole, l’irrevocabilità del mandato conferito anche nell’interesse del terzo non implica un diritto del terzo verso il mandatario di pretendere l’esecuzione del mandato, non potendosi identificare col contratto a favore di terzo (e v. pure Sez. 1^ n. 1391-03), ma è configurabile egualmente laddove sia convenuta l’irrevocabilità nel rapporto tra mandante e mandatario, e laddove esista un interesse del terzo che il mandante intenda realizzare.

L’impugnata sentenza ha ritenuto esistente, alla base dell’ordine di bonifico, un mandato di tal genere, conferito dalla correntista alla propria banca anche nell’interesse del terzo ( F.), tenuto conto della esplicita caratteristica di irrevocabilità dell’ordine, comunicata al terzo, con sottoscrizione, per conferma, della correntista – ordinante.

La conclusione si sottrae al sindacato di legittimità, essendo frutto di un’interpretazione plausibile della specifica convenzione stipulata tra la correntista e la banca mandataria.

Nè la questione giuridica appare poi così rilevante ai diversi fini sostenuti dalla ricorrente.

Difatti la sentenza ha accertato che nessuna prova era stata fornita dalla delegante in ordine all’avvenuta revoca dell’ordine di pagamento prima che la banca l’avesse eseguito. E sul punto il primo motivo di rivela generico nella opposta affermazione circa la prova dell’anteriorità della revoca siccome effettuata con telex del 13-4-1989.

Tale opposta affermazione, che nell’ottica della ricorrente sarebbe stata avallata da alcuni testimoni, postula un sindacato di fatto sull’esito della valutazione della prova, notoriamente inibito in questa sede di legittimità.

5. – Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 345 c.p.c., la ricorrente sostiene che la corte abbia sbrigativamente liquidato la questione dell’esecuzione del pagamento con addebito in conto ritenendola frutto di doglianza nuova, quando invece essa era stata introdotta in giudizio fin dalla citazione in primo grado.

Il motivo è inammissibile perchè estraneo alla ratio decidendi e perchè generico in prospettiva autosufficienza.

La sentenza ha ritenuto nuova la censura ivi indicata al punto e), vale a dire la censura secondo cui il tribunale “non aveva considerato “i profili di legittimità dell’operazione di bonifico de qua posteriori alla revoca del 13 aprile 1989″”.

Sempre in base alla sentenza, l’illegittimità concretamente dedotta era che il mandato era stato “eseguito in assenza della necessaria provvista”.

Di contro il motivo assume errato il riferimento alla novità in rapporto a un’altra questione, e cioè a quella “dell’esecuzione del pagamento con addebito in conto”, in quanto – si dice – l’ordine impartito alla banca “non contemplava minimamente tale possibilità”.

A tal profilo è stata associata la trascrizione della corrispondente parte dell’atto di citazione del primo grado.

Una simile censura è, da un lato, illogica, dal momento che non si vede in qual modo diverso dall’addebito in conto andrebbe eseguito un ordine di bonifico impartito da un correntista; dall’altro, è inidonea sul piano dell’autosufficienza in rapporto a quanto dalla sentenza d’appello specificato a livello di ratio: giacchè – si ripete – la ratio suppone consegnata all’appello non la suddetta questione ma l’altra, dell’avvenuta esecuzione dell’ordine nonostante la mancanza di provvista.

6. – Possono essere ora unitariamente esaminati, per connessione, il terzo e il quinto motivo di ricorso.

Col terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 1710 c.c., art. 1722c.c., nn. 1 e 2, art. 1723 c.c. e art. 115 c.p.c., art. 2119 c.c. e il vizio di motivazione.

La ricorrente, considerando l’ottica del mandato, si duole dell’avere la corte d’appello ritenuto che il mandato era stato conferito anche nell’interesse del terzo, quando invece una simile condizione non era stata provata dalla banca nè era emersa dalla lettera di conferimento, alla quale il terzo era rimasto estraneo. Sicchè il mandato avrebbe dovuto esser considerato comunque revocabile.

Lamenta inoltre non esser stato valutato che il pagamento era avvenuto anche in favore di R., come evidenziato nella citazione della banca nel giudizio riunito; e all’interesse del suddetto R. nessuno aveva fatto cenno.

Infine era stata elusa la problematica della giusta causa di revoca, non essendosi considerata la già maturata scadenza del termine stabilito e la mancanza di autonoma provvista sul conto.

Col quinto motivo, la ricorrente ulteriormente denunzia la contraddittorietà della motivazione circa l’avvenuto pagamento in favore del R. e la violazione degli artt. 1856, 1710, 1711 e 1723 c.c., eccependo non esser stata mai contestata l’effettività del pagamento suddetto e posto che il pagamento al terzo, non contemplato nell’ordine impartito, aveva costituito violazione dell’obbligo di diligenza del mandatario e dei limiti del mandato.

Le censure vanno disattese.

Il terzo motivo è difatti assorbito dalle considerazioni già svolte in ordine al primo mezzo, con specifico riferimento alla non necessità dell’adesione del terzo alla convenzione di mandato (irrevocabile) anche nell’interesse di questi.

E’ inoltre inammissibile in sè, e unitariamente al quinto motivo, avendo la sentenza esplicitamente ritenuto che dalla documentazione in atti non era emersa la prova di un pagamento eseguito in favore di R..

Non è esatto che la sottostante questione fosse da considerare pacifica in senso inverso, giacchè dalle difese dei convenuti, nel separato giudizio instaurato dalla banca per la sola ipotesi di propria condanna alle restituzioni, risulta che sia F., sia R. avevano contrastato la circostanza che il pagamento fosse stato eseguito (si dice mediante assegno della banca delegata) in favore di quest’ultimo.

Consegue che l’ipotizzata giusta causa di revoca – anche a voler prescindere dalla questione dell’assorbimento – supporrebbe infine l’apprezzamento di un fatto (l’esecuzione del mandato oltre i limiti stabiliti dall’ordine concretamente impartito) diverso da quanto accertato dal giudice del merito.

Nè può fondatamente discorrersi di vizi motivazionali.

La censura sulla motivazione è stata formulata in modo del tutto generico, non essendo stato specificato il fatto controverso decisivo (e la risultanza) oggetto di affermazioni tra loro in contrasto ovvero su cui la corte territoriale avrebbe dovuto più compiutamente motivare.

Sicchè la stessa non soddisfa neppure il canone minimo di ammissibilità.

7. – Col quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1722 e 1457 c.c., e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza di un interesse del mandante all’adempimento oltre il termine di scadenza.

Anche codesta doglianza, totalmente generica nella parte supponente un vizio della motivazione, appare inammissibile, avendo la corte d’appello accertato che il termine di pagamento stabilito nell’ordine non era essenziale.

8. – Col sesto motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’avvenuta condanna alle spese anche nei riguardi del F., parte del giudizio riunito instaurato dalla banca.

Il motivo è infondato, atteso che le spese sono state correttamente liquidate secondo globalità e in base al principio di causalità.

Per quanto dalla sentenza risulta, la controversia coinvolgente il F. aveva in ogni caso tratto origine dalla pretesa della C. nei confronti della banca.

Il ricorso è dunque rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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