Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24999 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 25/11/2011), n.24999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26116-2010 proposto da:

CONSORZIO TRIESTEGROS (OMISSIS) in persona del Presidente pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO

(OMISSIS) e locali d’affari (OMISSIS) – associati nello

Studio Amministrativo Nobilio-Vicig in persona dell’amministratore

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 44,

presso lo studio dell’avvocato SCHILLACI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NURRA RICCARDO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

4.5.2010, depositata il 03/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Gigli che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO

-che il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

1) “Con atto di citazione notificato il 20-1-2003 il Consorzio Trieste Gros, proprietario di un locale interrato posto al di sotto del Condominio (OMISSIS), impugnava la Delib. Assembleare 20 dicembre 2002, nella parte in cui gli addebitava le spese di manutenzione dell’impianto di riscaldamento condominiale. L’attore sosteneva di non essere tenuto al pagamento di tali spese, in quanto sin dal 1990 era avvenuto il distacco dell’immobile di sua proprietà dall’impianto di riscaldamento condominiale.

Con sentenza del 27-12-2005 il Tribunale di Trieste rigettava la domanda.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 3-7-2010, rigettava l’appello proposto dall’attore avverso tale decisione.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorre il Consorzio Trieste Gros, sulla base di tre motivi.

Il Condominio Tre Torri resiste con controricorso.

2) Gli amministratori del Condominio (OMISSIS) (recte, (OMISSIS)) non hanno documentato di essere stati autorizzati dall’assemblea condominiale, eventualmente in via di sanatoria, a costituirsi nel giudizio di legittimità.

Di conseguenza, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze n. 18331 e 18332 del 6-8-2010, deve assegnarsi un termine per la produzione dell’autorizzazione agli amministratori, da parte dell’assemblea del Condominio resistente, a costituirsi nel presente grado di giudizio.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.”.

Diritto

RILEVATO

-che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

-che il Condominio Tre Torri ha depositato una memoria ex art. 380 bis c.p.c., allegando copia della delibera assembleare con la quale gli amministratori sono stati autorizzati a costituirsi nel presente giudizio di Cassazione;

-che il deposito di tale delibera esime la Corte dall’assegnazione di un termine per la relativa produzione, che in caso contrario avrebbe dovuto essere disposta in questa sede, così come evidenziato nella relazione di cui sopra;

-che, poichè il relatore si è limitato a rilevare la mancanza dell’indicata autorizzazione a resistere, senza esaminare il merito della vicenda, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare circa la sussistenza delle condizioni per l’attivazione della procedura ex art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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