Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24999 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24999

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23147/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6832/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2011 R.G.N. 5556/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega orale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6832/2011, depositata il 15 ottobre 2011, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di T.G., comunicato con lettera in data 19/7/2006, dall’Ufficio postale di Roma EUR, nel quale la lavoratrice aveva prestato servizio in esecuzione di precedente contratto a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato con sentenza emessa l’1/3/2006, all’Ufficio di Riccione, osservando come la S.p.A. Poste Italiane, pur gravata del relativo onere, non avesse comprovato la sussistenza ex art. 2103 c.c., di effettive ragioni tecniche, organizzative o produttive.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con unico motivo, assistito da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1. Con l’unico motivo proposto la ricorrente, deducendo omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto (cfr. sentenza, p. 4) che la società non avesse “allegato e dimostrato le circostanze di fatto, in base alle quali poter affermare che” fosse “stata correttamente seguita la procedura” indicata nell’Accordo sindacale del 29/7/2004 per la gestione delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a termine.

2. Il ricorso risulta inammissibile.

2.1. Con esso, infatti, viene censurata solo una parte della motivazione posta dal giudice di appello a sostegno delle proprie conclusioni ma non anche la parte successiva, peraltro idonea e sufficiente a sorreggere in via autonoma la decisione, in cui la Corte territoriale ha osservato come la società appellante non avesse “fornito alcuna specificazione circa il periodo cui si riferiva la dedotta eccedenza di organico presso gli Uffici di Roma”, non essendo “dato comprendere” a quale data (se all’1/3/2006, data della sentenza che aveva disposto la conversione del rapporto a tempo determinato, ovvero se al 13/7/2006, data della prima lettera con cui la società aveva comunicato di voler dare esecuzione alla pronuncia giudiziale, ovvero se al 19/7/2006, data della missiva di riassunzione, con riammissione effettiva in servizio decorrente dal successivo 3/8/2006) si riferisse “la verifica, effettuata dalla società appellante, circa l’eccedenza di personale presso gli Uffici postali di (OMISSIS)”; in cui, inoltre, la Corte ha osservato come, nel caso di specie, non risultasse “indicata, nemmeno in primo grado, la circostanza relativa al numero di dipendenti in organico ed al numero dei dipendenti in servizio effettivo presso l’Ufficio postale di (OMISSIS), nonchè presso gli altri Uffici di (OMISSIS), così da poter verificare se la percentuale del 109% di personale stabile operante nel servizio recapito, prevista dall’accordo sindacale” fosse “stata effettivamente rispettata” (cfr. ancora sentenza, p. 4): elementi che erano necessari per verificare la legittimità del disposto trasferimento e rispetto ai quali le circostanze indicate nella memoria di costituzione per la società in primo grado risultavano “del tutto generiche ed irrilevanti” (p. 5).

2.2. Come ripetutamente precisato da questa Corte, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (cfr., fra le molte, Cass. n. 3386/2011).

Ed ancora: “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (Sez. U. n. 7931/2013).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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