Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24999 del 15/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/09/2021), n.24999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13376-2020 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSINIO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 4591/2018 del TRIBUNALE, di VENEZIA,
depositato il 30/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO MORGESE.
Fatto
RILEVATO
che il sig. A.F., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso decreto del Tribunale di Venezia di rigetto dell’impugnazione avverso la decisione negativa della Commissione territoriale competente sull’istanza di riconoscimento della protezione internazionale (egli riferiva che i suoi genitori erano stati uccisi dai militanti del People’s Democrafic Party).
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale alle liti rilasciata, nella specie, su foglio separato, privo di data e di indicazioni sufficienti a far comprendere quale sia il provvedimento impugnato, indicazioni non desumibili dal mero riferimento ad un imprecisato “ricorso cassazione avverso Trib. Verona”, tanto più che, in materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita “ex lege”;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021