Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24999 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10504-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati

Carmela M. CORDARO e MASSIMO PAPARATTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1785/2014 del TRIBUNALE di MISSINA del

29/07/2014, depositata il 22/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.R. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, depositata il 22 agosto 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 3258 del 2011, di rigetto dell’opposizione proposta dalla sig.ra C. avverso il verbale della Polizia Municipale del Comune di Messina con cui era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, commi 1, lett. f), e art. 15, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta;

che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della validità formale del verbale di contestazione, non fossero richieste l’attestazione di conformità del verbale all’originale e la notifica del verbale in originale (“copia rosa”);

che il Tribunale ha poi osservato che la zona di parcheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile dalle fotografie allegate agli atti, e tale segnalazione esplicava effetto pur in assenza di segnaletica orizzontale (strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi);

che l’intimato Comune di Messina non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 1, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385, art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, e art. 277 c.p.c., comma 1, L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c.;

che la doglianza, con la quale è riproposta la questione della nullità del verbale di contestazione per mancanza di attestazione di conformità all’originale e per mancata contestuale notificazione di copia autentica del verbale originale, è infondata;

che nel caso di specie, come attestato nel ricorso (pag. 3) il verbale di contestazione notificato alla ricorrente era formato con sistema meccanizzato;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 (C.d.S.), l’art. 385 Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al comma 3, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 1226 del 2005);

che non è invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorchè l’atto notificato non rechi l’attestazione di conformità al documento informatico (Cass., sez. 1, sentenza n. 20117 del 2016);

che, così integrata la motivazione del Tribunale, non sussiste la denunciata violazione di legge;

che con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, commi 8, 9, 10 e 11, art. 37, comma 1, art. 38, comma 5, art. 40, comma 1, lett. f), L. n. 689 del 1981, art. 1 e art. 23, u.c., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, e art. 277 c.p.c., comma 1, nonchè della didascalia di cui alla figura 2^ 444 degli allegati al titolo 1 del D.P.R. n. 495 del 1992;

che la ricorrente assume l’erroneità della ricognizione della disciplina riguardante i parcheggi a pagamento effettuata dal Tribunale, e l’omessa valutazione degli elementi probatori dedotti in appello, evidenziando che nella specie risultava assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa;

che la doglianza è infondata;

che il Tribunale ha rilevato, dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, la presenza in loco di cartello verticale che segnalava la zona a traffico limitato e i parametri – fasce orarie ed importo – della tariffa applicata alla sosta dei veicoli;

che la sufficienza del cartello orizzontale a documentare la disciplina dell’area risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la segnalazione verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perchè siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto (Cass., sez. 2, sentenza n. 21883 del 2009);

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di difesa della parte intimata;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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