Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24998 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 25/11/2011), n.24998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25763-2010 proposto da:

F.D. (OMISSIS) titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo

studio dell’avvocato DI BATTISTA GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

25.5.2010, depositata il 17/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1) F.D. (recte F.) conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esponendo che: l’Ufficio del Registro di Chiaromonte gli aveva concesso nel 1973 in uso esclusivo per anni sei (poi nel 1979 per altri sei anni) un’area demaniale dietro la corresponsione di un canone; tra le parti erano intercorse trattative per la sdemanializzazione della detta area e per la successiva alienazione dopo l’acquisizione del bene nel patrimonio indisponibile dello Stato; esso attore aveva riconosciuto l’appartenenza allo Stato dei manufatti insistenti sul suolo rinunciando a qualsiasi indennizzo; in data 19/4/1982 l’Intendenza di Finanza di Potenza era stata autorizzata all’alienazione dell’area sdemanializzata per cui esso F. nel 1982 e nel 1986 aveva sollecitato la stipula della compravendita; nel 1991 l’Ufficio del Registro gli aveva chiesto il pagamento di una somma a titolo di abusiva occupazione del terreno demaniale; analoga richiesta gli era stata inviata nel 2000 dall’Ufficio del Territorio di Potenza; esso attore aveva usucapito la proprietà del suolo avendolo posseduto per oltre un ventennio; in ogni caso vi era stato un ingiustificato recesso della P.A. dalle trattative per la vendita del suolo con conseguente responsabilità precontrattuale; la P.A. aveva beneficiato di un ingiusto arricchimento per i miglioramenti e le addizioni apportati al suolo. Il F. chiedeva quindi: a) il riconoscimento dell’avvenuto acquisto in suo favore del suolo in questione per intervenuta usucapione; b) la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti dall’illecito precontrattuale o al pagamento della somma da determinarsi a titolo di indebito arricchimento; c) il riconoscimento dell’infondatezza delle pretese creditorie del convenuto.

2) Il Ministero si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal F. sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto.

3) Il Tribunale di Potenza rigettava le domande con sentenza 14/1/2005 avvero la quale il F. proponeva appello.

4) Con sentenza 17-6-2010 la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame osservando che: il Tribunale, rigettando la domanda di usucapione, aveva implicitamente rigettato la domanda di declaratoria di insussistenza di obbligo di pagamento di indennizzo per abusiva occupazione del suolo in questione; non era configurabile alcuna responsabilità precontrattuale a carico della P.A.; in ogni caso era prescritto il diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale; non sussistevano i presupposti per l’arricchimento senza causa non avendo la P.A. riconosciuto l’utilità delle opere realizzate sul suolo; in ogni caso il diritto al ristoro per indebito arricchimento era prescritto.

5) La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza è stata chiesta dal F. con ricorso affidato a cinque motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

6) Con i cinque motivi di ricorso il F. denuncia: a) vizi di motivazione -derivanti dall’omesso esame di documenti prodotti-in relazione alla ritenuta insussistenza di condotte della P.A. idonee ad ingenerare il convincimento della sicura stipulazione del contratto di compravendita; b) vizi di motivazione e violazione degli artt. 1321, 1325 e 1326 c.c. con riferimento al punto concernente l’avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo circa i punti essenziali del contratto di compravendita; c) violazione degli artt. 1337 e 2947 c.c., sostenendo che la Corte di Appello ha errato nel ritenere maturato il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento danni per responsabilità precontrattuale; d) vizi di motivazione e violazione dell’art. 2041 c.c. con riferimento alla domanda di indebito arricchimento; e) violazione dell’art. 2943 c.c. in relazione alla ritenuta prescrizione del diritto di cui al punto d).

7) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per l’infondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo e per l’inammissibilità del terzo e del quinto motivo.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo si risolvono essenzialmente – pur se titolati come violazione di legge e come vizi di motivazione – nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa ed in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice del merito incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici. Inammissibilmente il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Va aggiunto che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale – come appunto in parte nel caso in esame – si denuncia che la sentenza impugnata è basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa, atteso che trattasi della denuncia di travisamento dei fatti per cui è esperibile il rimedio della revocazione. La denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita – infatti – costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione, importando essa un accertamento di merito non consentita in sede di legittimità.

Va inoltre segnalato che sono pacifici nella giurisprudenza di questa Corte ì principi secondo cui:

-i presupposti della responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., quali lo stadio avanzato delle trattative, il ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto, l’assenza di una giusta causa di recesso e quindi la violazione degli obblighi di buona fede, concretano altrettanti accertamenti di fatto, demandati all’esclusiva competenza del giudice di merito, incensurabili in cassazione se adeguatamente motivati;

-in tema di azione di arricchimento senza giusta causa proposta contro la P.A., il riconoscimento espresso o tacito da parte di questa dell’utilità della prestazione costituisce oggetto di una valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione.

In definitiva devono ritenersi insussistenti le denunciate violazioni di legge e gli asseriti vizi di motivazione che in buona parte presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

Dalla rilevata infondatezza dei motivi concernenti l’asserita responsabilità precontrattuale della P.A. e la sussistenza dei presupposti per l’arricchimento senza causa, deriva logicamente l’inammissibilità del terzo e del quinto motivo con i quali il F. censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto comunque prescritti i diritti di credito fatti valere dal F. a titolo di responsabilità precontrattuale e di indebito arricchimento”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici dalle parti.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA