Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24998 del 15/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/09/2021), n.24998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13369-2020 proposto da:
W.D., alias W.D., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
lcgis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 740/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RILEVATO
che W.D. (alias W.D.), cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso decreto della Corte di Venezia del 26 febbraio 2020 di rigetto del suo gravame avverso il decreto del tribunale reiettivo del suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva delle condizioni di insicurezza nel suo paese a causa di scontri tra gruppi religiosi);
che il tribunale ha giudicato la narrazione non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
Diritto
CONSIDERATO
che l’unico motivo di ricorso è inammissibile, contenendo critiche del tutto generiche alle valutazioni, corroborate anche dall’indicazione di fonti informative sulla situazione del paese di origine del richiedente, incensurabilmente compiute dai giudici di merito, in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della invocata protezione sussidiaria;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile,
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021