Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24998 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 09/11/2020), n.24998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23875/2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

CAMPANELLA 21, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO MAZZEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SALOMONE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A., cittadino del (OMISSIS), chiese alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

1.1. Il Tribunale di Salerno, con decreto dell’8.7.2030, disposta l’audizione del ricorrente, rigettò la domanda già respinta in sede amministrativa.

1.2. Il Tribunale ritenne intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè non sussisteva, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità e disattese la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in assenza di particolari ragioni di vulnerabilità.

2. Ha proposto ricorso per cassazione G.A. sulla base di sei motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.L. n.

13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g, convertito nella L. n. 46 del 2017, per assenza della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, che avrebbe una funzione centrale nel procedimento di protezione internazionale al fine di valutare la credibilità ed accertare i fatti posti a fondamento della domanda.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

1.2. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, si limita a prevedere che nel caso di mancata acquisizione della videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, il giudice deve fissare, come in concreto è avvenuto, l’udienza. Nel caso di specie, inoltre, è stata anche disposta l’audizione del ricorrente, assicurando in modo pieno il diritto del richiedente di essere sentito e l’oralità effettiva del procedimento.

1.2. Il motivo si risolve in una disquisizione teorica sulle scelte del legislatore, confluite nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, prive di rilevanza nell’ambito del sindacato di legittimità ed estranee alla ratio decidendi.

2. La seconda censura, rubricata “erronea interpretazione del Tribunale – non credibilità dei fatti narrati”, non solo è generica nella formulazione ma si limita a contrappone una diversa valutazione dei fatti narrati dal ricorrente rispetto a quella effettuata dal Tribunale, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione e nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex multis Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e la carenza di motivazione in ordine al diritto di asilo e/o di rifugiato, che sarebbe avvenuto con motivazione stereotipata e senza indicazione delle fonti.

3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

3.2. E’ stato reiteramente affermato che il diritto di asilo, previsto dall’art. 10 Cost., è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per cui non vi è alcun margine residuale di diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle citate norme di rango primario sulla protezione (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n. 7385; Sez. 6-1 Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012).

4. Il quarto motivo è rubricato “integrazione sociale-pericolo di grave danno alla persona – contraddittorietà della pronuncia” e denuncia l’omessa considerazione dello stato di povertà e dell’integrazione del ricorrente in Italia.

5. Con il quinto motivo si deduce la “drammaticità dell’esperienza vissuta nel proprio paese di origine e durante il viaggio in Italia.

6. Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della violazione dei diritti umani in Burkina Faso, dell’attuale situazione socio politica e della particolare povertà del paese.

7. I motivi sono del tutto generici e si limitano a contestare il diniego della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria. Le doglianze sono inammissibili perchè non corrispondono al modello legale di ricorso per cassazione, che, quale giudizio a critica vincolata, richiede anche in assenza di formule sacramentali, l’indicazione delle norme che si assumono violate, come risultante dal testo del provvedimento impugnato. Giova precisare che il Tribunale di Salerno ha compiuto un’attenta valutazione della credibilità del ricorrente e, ai fini della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ha svolto accertamenti sulle condizioni del paese di provenienza, attraverso le informazioni tratte dal rapporto di Amnesty International, escludendo l’esistenza di un conflitto indiscriminato. A fronte di tale accertamento, il ricorrente non ha indicato fonti successive o di segno contrario (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

7.2. Anche ai fini della richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ha accertato l’assenza di una situazione di vulnerabilità in assenza di compromissione dei diritti umani fondamentali ed il ricorso si limita ad apodittiche affermazioni, prive di puntuale censura del provvedimento impugnato.

7.3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

7.4. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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