Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24998 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 06/12/2016), n.24998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15325-2015 proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, depositato il 16

marzo 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Salvatore Petillo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che i ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 30 settembre 2014, chiedevano la condanna del Ministero della giustizia a titolo di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’eccessiva durata di una controversia iniziata dinnanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, nel marzo 2003, conclusasi con sentenza della Corte di cassazione depositata il 3 aprile 2014;

che il Consigliere designato accoglieva la domanda e ingiungeva al Ministero della giustizia il pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla data della domanda;

che, notificato il decreto in data 18 dicembre 2014, il Ministero della giustizia, con ricorso depositato il 16 gennaio 2015, proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter chiedendo che venisse dichiarata la inefficacia del decreto perchè notificato senza il ricorso introduttivo e all’Avvocatura generale dello Stato anzichè all’Avvocatura distrettuale di Perugia;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione ritenendo, da un lato, che nella specie non fosse praticabile il rimedio dell’art. 188 disp. att. c.p.c., come sostenuto dai resistenti, e, dall’altro, che la mancata notifica del decreto introduttivo aveva determinato una lesione al diritto di difesa dell’amministrazione, non essendo stata messa a conoscenza delle ragioni dei ricorrenti;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 162 e 291 c.p.c.) i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello non abbia ritenuto sanabile la nullità derivante dall’avvenuta notificazione del solo decreto e non anche del ricorso, mediante la rinnovazione della notificazione ovvero attraverso la costituzione in giudizio dell’amministrazione;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 5 censurando il decreto impugnato per avere ritenuto che la notificazione del decreto monocratico, disgiunta da quella del ricorso, comporti la nullità del decreto;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente è fondato, trovando applicazione il principio recentemente affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, per cui “la notificazione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2; tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5-ter stessa legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c. ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinchè l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta”;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d’appello di Perugia perchè, adeguandosi all’indicato principio di diritto, proceda a nuovo esame della opposizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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