Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24997 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 24997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1518/2012 proposto da:

GENERAL SECURITY GROUP S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

liquidatore B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE PICERNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 770/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2011 R.G.N. 574/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A) General Security Group s.r.l. proponeva opposizione nei confronti di un verbale di accertamento (notificato il 22.12.07 – ricorso del 18.02.08) con cui l’INPS le addebitava di non aver corrisposto i contributi alla Gestione separata per alcuni lavoratori occupati con contratto co.co.co o a progetto. B) Rigettata l’opposizione e proposto appello dalla soccombente, la Corte d’appello di Milano (sentenza del 14.07.11) rigettava l’impugnazione, rilevando l’infondatezza delle contestazioni formali (errore circa l’identificazione del destinatario e del numero delle pagine del verbale) e l’inconferenza delle censure di merito dedotte, con le quali si contestava un inesistente accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. C) Propone ricorso per cassazione la General Security Group s.r.l. con tre motivi. L’INPS deposita procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Coi primi due motivi, dedotti rispettivamente per violazione e/o falsa applicazione di imprecisate norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, la ricorrente lamenta, in sintesi, quanto segue: La Corte d’appello non aveva preso in considerazione il merito del verbale di accertamento impugnato; in detto verbale mancava la precisa indicazione delle posizioni previdenziali in relazione alle quali era stato contestato l’omesso versamento dei contributi; tali motivi di illegittimità erano stati tempestivamente sollevati; tali omissioni avevano determinato la violazione del diritto di difesa; la mancata motivazione del quantum delle sanzioni costituiva un vizio insanabile del verbale di accertamento; le predette censure erano state inspiegabilmente rigettate dalla Corte d’appello; erano stati violati gli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in tema di redazione del verbale di accertamento a causa della mancata determinazione delle aliquote contributive e del gravame presuntivamente dovuto per ognuna delle posizioni contributive; la Corte territoriale aveva deciso la causa prescindendo non solo dai motivi di censura ma anche dalla circolare Inps n. 166 del 27.10.2003 in tema di regolamentazione dell’attività di vigilanza ispettiva; la sentenza impugnata era errata nella parte in cui era stata ritenuta fondata l’eccezione dell’Inps in ordine alla dedotta inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni proposte per la prima vota in secondo grado.

1.a. Tali motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Invero, trattasi di motivi inconferenti rispetto alla ratio decidendi posta a base dell’impugnata sentenza. Questa è, infatti, incentrata sostanzialmente sui seguenti rilievi: la società appellante aveva basato l’originaria domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo su due circostanze di natura formale, dedotte come motivi di nullità, vale a dire l’erronea identificazione del destinatario del verbale ispettivo e l’errata indicazione del numero delle pagine di tale atto (tre anzichè due), mentre erano nuove e, pertanto, inammissibili le ulteriori doglianze, anch’esse di natura formale, relative alla presunta inosservanza della normativa regolamentare rivolta agli appartenenti all’ente previdenziale; inoltre, tale domanda risultava incoerente con l’esito dell’accertamento eseguito dagli ispettori dell’Inps, i quali avevano addebitato alla ricorrente di non aver effettuato il versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps, istituita per i rapporti di lavoro autonomo ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

1.b. Invece, la ricorrente solleva questioni di tipo differente rispetto al contenuto dei rilievi formulati dalla Corte d’appello, dolendosi, in particolare, della mancata specificazione delle posizioni contributive e delle relative aliquote e dell’asserita lesione del diritto di difesa che ne sarebbe scaturita, ma omette di impugnare la motivazione della Corte territoriale in punto di inconferenza delle censure di merito. Infatti, la Corte d’appello ha posto bene in risalto l’inconferenza dei motivi del gravame rispetto alla precisa contestazione della riscontrata mancanza di versamento dei contributi alla Gestione separata per i rapporti di lavoro autonomo, dopo aver osservato che la difesa dell’appellante si era limitata a far riferimento alla inconferente questione della qualificazione come subordinati dei rapporti di lavoro intercorsi coi collaboratori inquadrati con contratto a progetto, addebito, questo, non rinvenibile nel verbale di accertamento oggetto di causa. Nè ha pregio il tentativo della ricorrente di confutare la rilevata novità di alcune delle eccezioni in appello assumendo che si trattava di mere difese, sottratte alle preclusioni valevoli per le eccezioni in senso stretto. Ebbene, tale considerazione pecca, anzitutto, di autosufficienza, non avendo la ricorrente precisato in quali termini ed in quale fase del procedimento di primo grado avrebbe prospettato le suddette difese e, in ogni caso, si rileva che quelle giudicate come nuove dalla Corte territoriale (doglianze su asserite illegittimità o nullità del verbale di accertamento basate su normativa regolamentare o su normativa attinente agli atti processuali) integrano delle eccezioni in senso stretto in quanto dirette a neutralizzare la validità della procedura volta alla realizzazione della pretesa contributiva oggetto di causa.

2. Col terzo motivo, formulato per vizio di merito, la ricorrente ritiene erronea la decisione con la quale la Corte d’appello ha respinto le eccezioni di nullità ed invalidità del verbale di accertamento ispettivo, vale a dire quelle riferite alla errata identificazione del destinatario dell’atto stesso ed alla mancanza di una pagina di tale atto.

2.a. Anche tale motivo è infondato in quanto, con motivazione adeguata ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, come tale sottratta ai rilievi di legittimità, la Corte di merito ha bene evidenziato l’irrilevanza della circostanza per la quale il signor B.R. potesse non essere stato amministratore delegato, come indicato nel verbale di accertamento, ma solo membro del consiglio di amministrazione. A tal riguardo la Corte d’appello ha chiarito che, anche prescindendo dalla considerazione che dalla visura camerale prodotta dalla medesima appellante risultava che al B. erano stati attribuiti tutti i poteri di direzione e di firma collegati alla qualifica di consigliere, si rilevava che nel verbale di accertamento risultavano indicati quali responsabili aziendali, oltre al predetto B., anche il Presidente del consiglio di amministrazione C.M., cioè colui al quale il verbale era stato poi notificato in tale sua qualità, tanto che anche nell’epigrafe del ricorso ex art. 414 c.p.c., quest’ultimo risultava indicato come legale rappresentante della società, per cui questa non aveva subito alcun pregiudizio al diritto di difesa.

2.b. Quanto alla circostanza dell’errata indicazione delle pagine del verbale di accertamento la Corte di merito ha correttamente rilevato che la stessa era frutto di un mero refuso di stampa costituente un evidente errore materiale, posto che il verbale notificato e prodotto in giudizio, composto di due pagine, recava i numeri in sequenza e la dicitura “pagina 2 di 2” era preceduta dalle diciture “firma del ricevente” e “firma dell’ispettore verbalizzante”, quest’ultima seguita dalla sottoscrizione dell’ispettore.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA