Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24997 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 07/10/2019), n.24997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1437-2017 proposto da:

H.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato LUCANTONI SILVIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati TURSI ARMANDO, TURCO

MARIALUCREZIA, PANDOLFO ANGELO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato MARITATO LELIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO, SCIPLINO ESTER ADA,

D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 766/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 18.10.2016, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di H.B. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni;

che avverso tale pronuncia H.B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, L. n. 160 del 1975, art. 29, e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe non soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni ma anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi disp. att., in forza del quale non è consentita l’applicabilità in via analogica della disciplina del contratto corporativo del 1939 a rapporti giuridici intercorrenti tra un produttore assicurativo e una compagnia assicurativa (piuttosto che un’agenzia);

che con il terzo motivo la ricorrente deduce, ancora, violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 44 comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c. poichè i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al citato contratto collettivo del 1939, con riferimento all’attribuzione di “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del produttore assicurativo di IV gruppo, elementi dei quali l’Inps non aveva dato prova nella specie;

che i motivi, unitariamente considerati, sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, per essere oggetto del ricorso solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, la causa va decisa con il riconoscimento dell’insussistenza di tale obbligo;

che le spese dell’intero processo sono compensate in considerazione dei contrasti interpretativi emersi sulla questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara H.B. non tenuta all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali si densi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA