Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24997 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24997 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 27788-2006 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2670

avvocati SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA
FABRIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ASPES S.P.A., ASPES MULTISERVIZI S.P.A., in qualità

Data pubblicazione: 06/11/2013

di successori di ASPES AZIENDA SERVIZI PESARESI;
– intimati –

e sul ricorso 31499-2006 proposto da:
ASPES S.P.A. e ASPES MULTISERVIZI S.P.A., in qualità
di successori di ASPES AZIENDA SERVIZI PESARESI, in

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA
ARTURO, che le rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA
FABRIZIO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 439/2005 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 17/10/2005 R.G.N. 312/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

udito l’Avvocato GRASSI MONICA per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del

ricorso incidentale.

- ” RG 27788-06+31499-06

‘ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

• La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza di cui si è chiesta la
cassazione,riformando in parte la sentenza del Tribunale di Pesaro,ha

succedute dal 1 0 settembre 2000 l’ ASPES s.p.a. e l’ ASPES Multiservizi
s.p.a., ad essere inquadrata, ai fini contributivi, nella categoria degli
enti pubblici fino al 31 agosto 2000 con conseguente condanna dell’INPS a
restituire, alle predette società, le somme indebitamente versate, a partire
dal 13 settembre 1990, per contributi TBC, ENAOLI, fondo TFR e maternità e,
dal 13 settembre 1995, per contributo CUAF. Rigettava,invece, la Corte del
merito la domanda relativa alla richiesta declaratoria di restituzione dei
contributi di malattia afferenti il periodo febbraio 1990 – maggio 2000.

Per l’annullamento di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad
un unico, complesso motivo.

ASPES s.p.a. e ASPES Multiservizi s.p.a., in qualità di enti successori di
ASPES Azienda Servizi Pesaresi, hanno resistito con controricorso ed hanno
proposto ricorso incidentale.

L’INPS ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

La Corte Costituzionale, a seguito di questione sollevata da questa Corte
. con ordinanza del 12 aprile 2011, ha, con sentenza n. 82 del 2013,
– dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma l, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge

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dichiarato il diritto dell’ Azienda Servizi Pesaresi, alla quale erano

dall’art. l della legge 6 agosto 2008 n. 133, nel testo originario e
dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma l,
secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo
modificato dall’art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio

111.

Le società ricorrenti incidentali hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vannoK preliminarmente riuniti, riguardando l’impugnazione della

2011, n. 98, convertito in legge dall’art. l della legge 15 luglio 2011 n.

Il(

stessa sentenza.

Con l’unico motivo del ricorso principale l’INPS deduce violazione degli
artt. 38 RDL 4 ottobre 1935 – convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155(TBC); art. 2 DPR 26 aprile 1957 n. 818 ( ENALOI);33 e 79 DPR 30 maggio
1955 n.797 ( Assegni familiari); 13 e 21 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, 8
DL29 marzo 1991 n. 103 – convertito con modificazioni nella legge l giugno
1991 n. 166 ( Maternità) nonché vizio di motivazione.

L’Istituto ricorrente, premesso che le società resistenti sono succedute
dal l ° settembre 2000 all’azienda speciale pescarese – nella quale erano
state fuse le precedenti aziende municipalizzate “AMGA e “AMANUP” operanti
rispettivamente nei settori del gas e dell’acqua nonché in quelli
dell’autoservizio e nettezza urbana divenuta poi dall’i ° gennaio 1998

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Consorzio per la gestione dei servizi pubblici – contesta che le Aziende
municipalizzate e l’Azienda speciale pescarese possa essere ritenuta
esente dalla contribuzione relativa a TBC, ENALOI, Assegni familiari e
maternità.

Multiservizi s.p.a. denunciano violazione e falsa applicazione dell’art.
6, comma 2, della legge n. 138 del 1943 con riferimento alla statuizione
della sentenza impugnata che ha affermato il loro obbligo di versare
all’INPS i contributi di malattia nonché carenza di motivazione.

Le società ricorrenti incidentali deducono altresì, in via subordinata,
che, ove si dovesse accogliere l’interpretazione dell’art. 6, comma 2,
sopra citato offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza
(Cass. SSUU, 27 giugno 2003 n. 10232) richiamata dalla Corte territoriale,
si porrebbe una questione di legittimità costituzionale della norma stessa
per violazione degli artt. 2 e 3 Cost..
Osserva la Corte che il primo motivo del

ricorso incidentale delle

società deve essere accolto alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 82 del 2013 secondo la quale l’art. 20 ( nel testo
originario) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge
dall’art. l della legge 6 agosto 2008, n. 133 – che ha introdotto una
nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione
contro le malattia, stabilendo(innovando rispetto al diritto vivente) la
non debenza dei contributi di malattia da parte dei datori di lavoro che
corrispondono ai propri dipendenti il trattamento di malattia mantenendo

3

Con il primo motivo del ricorso incidentale ASPES s.p.a. e ASPES

fermi i pagamenti (indebiti) eventualmente già eseguiti a tale titolo da
quei datori di lavoro – ha dichiarato il predetto art. 20 illegittimo,
per violazione del principio di uguaglianza consacrato
nell’art. 3 Cost., nella parte in cui (art. 20, comma l, secondo periodo,
originaria formulazione) a fronte della non

debenza

della prestazione

versato nell’apparente adempimento della (in realtà
inesistente)obbligazione.
In

via conseguenziale,poi, la Corte cost., con la sentenza in parola, ha

dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, la
illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma l, secondo periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 18,
comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito in legge dall’art. l della legge 15 luglio 2011 n. 111
in quanto tale norma, spostando dal 31 dicembre 2008
al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si
riferiscono i contributi i cui versamenti (seppur non dovuti) restano
comunque acquisiti all’INPS, si pone in un rapporto di inscindibile
connessione con quella dichiarata costituzionalmente illegittima e
allo stesso modo si pone in contrasto con il principio di uguaglianza
di cui all’art. 3 Cost., perché a fronte della non

debenza

della

prestazione patrimoniale in oggetto, prevede l’irripetibilità di
quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (in realtà
inesistente) obbligazione.

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patrimoniale di cui trattasi, prevede l’irripetibilità di quanto sia stato

Essendo pacifico che nel periodo per cui è causa erano stati corrisposti
i trattamenti di malattia ed erano stati versati all’INPS i relativi
contributi, la sentenza impugnata va in parte

qua cassata.

Passando all’esame del ricorso principale che riguarda i contributi per
TBC, ENALOI, Assegni familiari e maternità osserva il Collegio che questa

al pubblico servizio di trasporto gestito dall’ente locale( Comune), con
sentenza del 28 dicembre 2002 n. 18342 sancendo il principio secondo il
quale “I comuni che gestiscono pubblici servizi di trasporti sono esentati
dall’obbligo di pagamento all’INPS della contribuzione per TBC,
disoccupazione involontaria, GESCAL ed ENAOLI, Fondo di garanzia per il
t.f.r., ma sono tenuti a versare allo stesso ente i contributi di malattia
e maternità, nonché – fino alla loro soppressione con la legge 23 dicembre
1998 n. 448 – per asili – nido”.

Nelle predetta decisione, alla quale il Collegio ritiene di dare
continuità giuridica condividendone i principi affermati, questa Corte
allo scopo di precisare i termini del problema, ha proceduto all’esame
della legislazione del settore, rilevando innanzitutto, che il RDL 4
ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155, sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza, riservò
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la gestione delle
assicurazioni obbligatorie, ma allo stesso tempo ebbe cura di segnare una
netta distinzione tra il settore pubblico e quello privato, disponendo
all’art. 38 n. 2 che non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per

5

Corte già si è pronunciata, sia pure con riferimento al personale addetto

l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria gli operai, agenti e impiegati delle
amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle
• province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
Tale assetto, si è osservato nella predetta sentenza, venne in parte

norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto – con la quale venne introdotto l’obbligo della iscrizione
all’apposito Fondo, tra gli altri, del personale effettivo o adibito in
modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto gestiti in economia o
mediante aziende speciali da comuni, province, regioni o loro consorzi
(art. 4).
A carico del Fondo veniva poi posto il trattamento, espressamente definito
sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti di cui al RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 (art. 2).
È evidente, quindi,si è sottolineato nella richiamata pronuncia, che alla
ripartizione generale pubblico-privato, contenuta nel RDL 1827, venne
apportata un’eccezione, relativamente ai dipendenti, dei quali si è fatto
cenno in precedenza, ma limitata alla sola assicurazione generale
obbligatoria.
Ciò premesso questa Corte ha ritenuto che per quanto concerne

la

contribuzione TBC e disoccupazione involontaria, nulla è dovuto dai Comuni
a tale titolo per espressa previsione dell’art. 38 RDL 4 ottobre 1935 n.
1827 (Cfr., sull’esenzione di tale obbligo, Cass. 27 ottobre 1988 n.
5820).

6

modificato per effetto della legge 29 ottobre 1071 n. 889 – contenente

Con riferimento, poi, alla formulazione dell’art. 2 DPR 26 aprile 1957 n.
818, il quale dispone che alla contribuzione ENALOI non sono tenuti i
comuni, questo giudice ha asserito la non debenza della contribuzione di
cui trattasi.
Per i contributi di maternità si è, invece ritenuta, la sussistenza

che, a seguito della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (l. 23
dicembre 1978 n. 833) e della soppressione dei precedenti enti
mutualistici (1. 29 giugno 1977 n. 349), ai sensi degli artt. 74 e 78
della legge 833 vanno versati all’INPS i contributi in precedenza
destinati agli enti soppressi (Cass. 5 agosto 1999 n. 8443 e Cass. 18
novembre 1995 n. 11935).
Quanto agli assegni familiari disponendo l’art. 33 del DPR 30 maggio
1955 n.797 che le aziende municipalizzate provvedono all’applicazione
delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai
sensi delle disposizioni del presente testo unico, non può che inferirsi,
a parere del Collegio, la non debenza di tale contribuzione provvedendovi
direttamente l’azienda stessa.
Né il richiamo dell’INPS agli artt. 42 e 43 del predetto DPR 30 maggio
1955 n.797, può indurre a diverse conclusioni, riguardando dette
disposizioni le modalità per l’erogazione degli assegni e la riscossione
dei contributi e non le misure degli assegni e dei contributi cui si
riferisce il citato art. 33.
Al su riportato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento va
aggiunto che questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo il

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dell’obbligo del versamento dei relativi contributi sul rilievo

quale “il disposto dell’art. 38 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 – che
esclude dall’assicurazione TBC e disoccupazione involontaria gli operai,
agenti ed impiegati dell’amministrazione statale, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, delle province, dei comuni e delle istituzioni di
pubblica beneficenza purché ad essi sia assicurato un trattamento di

un consorzio comunale; la suddetta norma è infatti suscettibile di
un’interpretazione estensiva che consente di includere tra i destinatari
della prevista esenzione dall’obbligo assicurativo i dipendenti di enti
pubblici non compresi tra quelli espressamente elencati, ma per i quali
ricorrono gli stessi elementi che giustificano l’esenzione in relazione
alla “ratio” della norma, diretta ad evitare il cumulo del trattamento
obbligatorio previdenziale I.N.P.S. con analoghi trattamenti a carico di
altri enti” (Cass. 31 dicembre 1993 n. 12959 e Cass. 26 agosto 1993 n.
9056).
Tanto comporta, condividendo questo Collegio l’orientamento sopra
richiamato – dal quale non vi è alcuna valida ragione per discostarstem

che l’esenzione di cui trattasi, sussistendo i presupposti, è senz’altro
applicabile all’azienda speciale pescarese

-nella quale erano state

fuse le precedenti aziende municipalizzate “AMGA e “AMANUP”

operanti

rispettivamente nei settori del gas e dell’acqua nonché in quelli
dell’autoservizio e nettezza urbana divenuta, poi, dall’i ° gennaio 1998
Consorzio per la gestione dei servizi pubblici.
Né va sottaciuto che questa Corte, più di recente, ha ribadito che ai
sensi dell’art. 38 del RDL n. 1827 del 1935 i dipendenti comunali non sono

8

quiescenza o di previdenza – trova applicazione anche per i dipendenti di

soggetti all’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi,

ed

usufruiscono di una specifica disciplina del trattamento di quiescenza,
restando irrilevante l’eventuale pagamento all’INPS da parte del Comune di
contribuzioni cosiddette minori, compresa quella per la tubercolosi,
atteso che il pagamento dei contributi, se avvenuto indebitamente, non

previdenza obbligatoria ( Cass. 26 ottobre 2007 n. 22627).

Il secondo motivo del ricorso indentale, con il quale le società,
deducendo nullità della sentenza in relazione all’art. 156, 2 ° comma e ,in
subordine, 112 cpc, rilevano che la Corte di appello, quanto alla
prescrizione dell’azione di ripetizione per contributi CUAF,

mena in

motivazione riteneva l’operatività del termine decennale sancendo il
diritto alla ripetizione di detti contributi dal 13 settembre 1990, in
dispositivo ometteva di riportare il relativo decisum, è fondato in quanto
effettivamente alla statuizione in proposito contenuta nella parte motiva,
non corrisponde alcun dictum nel dispositivo. Orbene poiché nel rito del
lavoro in caso di non corrispondenza tra dispositivo e motivazione prevale
il primo e non essendovi ragioni per non avallare – quanto alla questione
in esame – l’assunto in parte motiva del termine di prescrizione da
applicare la sentenza impugnata va in tal senso integrata nel dispositivo.

Sulla base delle esposte considerazioni in accoglimento parziale del
ricorso principale e di quello incidentale la sentenza impugnata va
cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di Appello indicata in dispositivo che si atterrà ai principi sopra
enunciati.
9

determina la costituzione di un rapporto assicurativo nell’ambito della

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi accoglie quello incidentale ed in parte quello
principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2013

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