Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24996 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 25/11/2011), n.24996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25365/2010 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CARNARO 14, presso MARTINA PROVENZANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENCO Fabrizio, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. BONI 15, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO ELENA,

rappresentata e difesa dagli avvocati LENTINI Gaspare, LENTINI

GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 543/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

30.3.2010, depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1) M.A. conveniva in giudizio S.M., chiedendo la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di vendita di un appartamento in (OMISSIS), con la conseguente condanna della S. alla restituzione della somma versata a titolo di prezzo.

2) S.M. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

3) Il Tribunale di Marsala rigettava la domanda con sentenza 87/2000, avverso la quale la M. proponeva appello.

4) Nel giudizio di secondo grado si costituiva C.M. nella qualità di erede di S.M..

5) Con sentenza 21-4-2010 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma dell’impugnata decisione, condannava C.M. a pagare alla M. Euro 7.746,85 osservando: che la domanda di risoluzione proposta dalla M. andava rigettata; che le parti avevano stipulato un contratto definitivo di vendita di un alloggio assegnato dall’IACP alla S. per il quale quest’ultima aveva avanzato domanda di riscatto; che il contratto di cessione dell’immobile in questione era nullo trattandosi di un bene dell’IACP; che la detta nullità andava dichiarata d’ufficio, non essendosi formato alcun giudicato interno in ordine alla validità del contratto; che andava quindi disposta la restituzione del prezzo pagato dalla M., essendo venuta meno la “causa adcquirendi” e conseguente ripetizione dell’indebito oggettivo; che, pur avendo la M. chiesto la risoluzione del contratto, poteva essere disposta la restituzione del prezzo pagato per una vendita nulla, posto che la restituzione si fondava sulla stessa “causa petendi”.

6) La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo è stata chiesta da C.M. con ricorso affidato ad un solo motivo. La M. ha resistito con controricorso.

7) Con l’unico motivo di ricorso la C. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., deducendo che la Corte di Appello ha disposto la restituzione del prezzo di vendita dell’immobile in questione a titolo di indebito oggettivo pur in mancanza di una domanda proposta in tal senso, avendo la M. chiesto la restituzione del prezzo pagato come conseguenza della proposta domanda di risoluzione (e non di nullità) del contratto. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito affermato che, instaurato il giudizio con domanda volta ad ottenere la pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento con la condanna del convenuto alla restituzione della prestazione eseguita, costituisce domanda nuova la richiesta di ripetizione di indebito stante la diversità della causa pretendi. Inoltre la M. non ha assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente in ordine all’avvenuto pagamento del prezzo e all’inesistenza di una “causa solvendi”.

8) Il relatore ritiene che la causa possa essere decisa in camera di consiglio per l’infondatezza del riportato motivo, che si pone in netto contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adcquirendi” – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente-, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito;

ne consegue che, ove – come appunto nella specie – sia proposta una domanda di risoluzione per inadempimento (con richiesta di restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto) e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullità del medesimo, raccoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (sentenze, ampiamente e correttamente motivate, 7-2-2011 n. 2956; 15-4-2010 n. 9052).

La censura relativa alla asserita violazione dell’art. 2697 c.c., è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (nè è stato dedotto dalla ricorrente) che tra le parti sia stata mai dibattuta la questione dell’avvenuto pagamento da parte della M. (circostanza mai contestata dalla convenuta S. e poi dalla C.) del prezzo concordato (L.. 15 milioni) in esecuzione del contratto dichiarato nullo”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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