Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24996 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.23/10/2017),  n. 24996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21964-2016 proposto da:

R.R., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Rambaldi giusta

procura speciale posta in calce al ricorso, elettivamente domicilio

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, CONSIGLIO DI

DISCIPLINA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO,

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DEL TRIBUNALE DI TRENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2016 del Consiglio Nazionale degli

Ingegneri, depositata 11 giugno 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

luglio 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Celeste

Alberto che ha concluso per il rigetto dei motivi dal primo al terzo

e per l’accoglimento del quarto motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, con provvedimento del 5 giugno 2013, ha inflitto all’iscritto R.R. la sanzione disciplinare dell’avvertimento per la mancata comparizione, non giustificata, alla convocazione del 4 marzo 2013, disposta dal Consiglio dell’ordine a seguito della segnalazione di un cliente che aveva lamentato un comportamento del R. contrario a deontologia professionale, così violando l’art. 2 del codice deontologico.

2. – R.R. ha impugnato il provvedimento e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha respinto il ricorso con sentenza depositata l’1 giugno 2016.

3. – Per la cassazione della pronuncia del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha proposto ricorso R.R. sulla base di quattro motivi.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento, pur regolarmente intimati, non si sono costituiti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 2537 del 1925, art. 44 e dell’art. 525 c.p.p., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in ordine alla mancata declaratoria di nullità del provvedimento disciplinare dell’Ordine degli Ingegneri di Trento del 5 giugno 2013 per violazione del principio della immutabilità del giudice, avendo partecipato alla decisione finale un collegio giudicante diverso, nella composizione e nel numero dei membri, da quello che ha atteso alla attività istruttoria.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 525 c.p.p., comma 2 e dell’art. 546 c.p.p., comma 2. Si contesta, in particolare, la sottoscrizione del provvedimento del 5 giugno 2013 dell’Ordine degli Ingegneri di Trento, in veste di Presidente, di un componente del collegio che, da verbale agli atti, risulta essersi allontanato al momento della decisione in camera di consiglio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.1. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

Deve innanzitutto chiarirsi che gli eventuali vizi della fase amministrativa – e non giurisdizionale – del procedimento disciplinare, ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come errores in procedendo, di talchè non è consentito alla Corte l’esame diretto degli atti, nè a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale (Cass. 14 aprile 2005, n. 7765).

Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, la normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti e ingegneri, dettata dalla L. n. 1395 del 1923, e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537), prevede una disciplina specifica, differente da quella che la legge generale pone per i procedimenti penali, la quale, in ragione di tale carattere, non consente la trasposizione in via analogica delle disposizioni del codice di procedura penale (Cass. 7 luglio 2006, n. 15523; Cass. 26 aprile 1999, n. 4153; Cass. Sez. Un., 7 maggio 1998, n. 4627).

Nel caso di specie, stante la specificità del procedimento disciplinare, sono inapplicabili le norme sulla composizione dei collegi giudicanti dettate per i procedimenti giurisdizionali (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3075; Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2003, n. 15404). La regolare composizione del Consiglio dell’Ordine, anche quando operi quale collegio di disciplina, non richiede la presenza necessaria di tutti i componenti istituzionali, essendo sufficiente, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 16 riguardante le norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali, la partecipazione alle sedute della maggioranza degli stessi (Cass., Sez. Un., 16 aprile 1997, n. 3286). L’astensione di un membro del collegio di disciplina, prima della discussione finale e della decisione, non ha dunque determinato alcuna nullità nella decisione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.

Nuova, e pertanto inammissibile, è invece la questione della sottoscrizione del provvedimento da parte di un membro del collegio di disciplina che si era allontanato dalla camera di consiglio, non emergendo la stessa dalla motivazione impugnata, nè il ricorrente deduce ove sarebbe stata sollevata in sede di gravame. Il provvedimento irrogativo di una sanzione disciplinare, emesso dal consiglio dell’ordine, è un atto amministrativo e non giurisdizionale, il quale resta sanato se il relativo vizio non venga tempestivamente dedotto come motivo di ricorso dinanzi al Consiglio nazionale (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1763 riguardo al provvedimento sanzionatorio irrogato dal consiglio provinciale dell’ordine dei medici).

2. – Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1 ottobre 1948, art. 9 per mancata sottoscrizione del provvedimento disciplinare del 5 giugno 2013 dell’Ordine degli Ingegneri di Trento da parte del consigliere segretario (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.1. – Il motivo è infondato.

Al di là della questione dell’applicabilità in via estensiva, in mancanza di espressa previsione specifica, al procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al consiglio dell’ordine delle norme specificamente previste per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri (D.M. 1 ottobre 1948, richiamato da Cass., Sez. Un., 16 aprile 1997, n. 3286 sul diverso profilo della mancanza di sottoscrizione del relatore), nel caso di specie, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, ricavabili dalla normativa processuale (art. 132 c.p.c., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 2; v. Cass. 29 marzo 2007, n. 7757; Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14850; Cass. 11 gennaio 2001, n. 323, riguardo ai requisiti della decisione del consiglio dell’ordine delle professioni sanitarie, le cui disposizioni regolamentari prescrivevano la sottoscrizione di tutti i componenti dell’organo) e che rivestono natura superiore rispetto alle disposizioni regolamentari – qui peraltro richiamabili in via eventualmente estensiva – la decisione è stata sottoscritta dal presidente del consiglio dell’ordine e dal responsabile del procedimento che ha svolto anche le funzioni di relatore. Si tratta, pertanto, di elementi di per sè sufficienti ad attestare la riferibilità della decisione all’organo deliberante e la sua autenticità. La questione della mancata menzione delle funzioni di segretario, pertanto, costituisce una mera irregolarità che non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa del professionista.

3. – Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost.. Si contesta, al riguardo, l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione della sentenza del Consiglio nazionale degli ingegneri in relazione alla doglianza di cui al punto 4 del ricorso avverso il provvedimento disciplinare dell’Ordine degli Ingegneri di Trento del 5 giugno 2013 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3.1. – La doglianza è infondata.

Le decisioni degli organi centrali delle categorie professionali in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. per violazione di legge e per vizio di motivazione nei casi in cui la motivazione sia inesistente o apparente, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa, perchè l’individuazione, l’interpretazione e l’applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. 16 novembre 2006, n. 24392; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1219; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1951).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna motivazione inesistente o apparente in quanto il Consiglio Nazionale ha espresso le ragioni per le quali è stata confermata la condanna disciplinare, essendo stata evidenziata la mancanza di giustificazione riguardo al terzo rinvio della convocazione disposta per il 4 marzo 2013 dinanzi all’organo di disciplina e costituendo il riferimento al comportamento generale tenuto dall’incolpato, sulla base del tenore della parte motiva, un elemento ulteriore e non determinante dell’accertamento della contestazione.

Sotto altro profilo, la valutazione della natura dell’impedimento rientra nella competenza esclusiva dell’organo deliberante e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

4. – Il ricorso va pertanto respinto.

Non si provvede per le spese, stante la mancata costituzione degli intimati.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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