Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24996 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17987-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE.

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULII

CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUEA, VALENTE NICOLA;

– ricorrente –

contro

D.P.D.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 3209/2017 del TRIBUNALE di MILANO, del

4/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il tribunale di Milano con decreto del 4.12.2017 omologava il requisito sanitario di riduzione permanente della capacità lavorativa di D.P.D. nella misura dell’80%, anche condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 1.000,00, in favore del procuratore antistatario.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Il D.P. rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) con unico motivo l’inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell’art. 152 dis. attuaz. c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver, il Tribunale, erroneamente condannato l’istituto alle spese del giudizio, pur non avendo accolto la domanda dell’assistito. Rilevava in proposito che il D.P. aveva chiesto in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., accertarsi l’invalidità civile totale e permanente nella misura del 100%, per come in precedenza già riconosciuta e successivamente rivalutata in sede di revoca della prestazione. Rilevava altresì che la CTU espletata accertava l’insussistenza delle condizioni totalmente invalidanti, invece dichiarando che l’assistito era invalido nella misura dell’80%, secondo quanto già espresso in sede amministrativa.

Il motivo deve essere accolto.

Preliminarmente deve ribadirsi che “In tema di procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile”(Cass. n. 6085/2014).

Nel caso di specie risulta accertato che la prestazione in origine richiesta dall’assistito e revocata dall’istituto avesse a suo fondamento la sussistenza del requisito sanitario di totale inabilità (100%) e che, invece, il ctu ha accertato la sussistenza di una inabilità pari all’80%, non utile al ripristino della prestazione. Pertanto rispetto alla domanda azionata l’Inps non può essere considerata parte soccombente, avendo il ctu concluso in aderenza alla posizione assunta dall’Istituto. In ragione di ciò le spese di lite non potevano essere poste a carico di quest’ultimo. A riguardo questa Corte ha chiarito che “In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass.n. 12028/2016).

Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Milano, diverso giudice, perchè provveda in applicazione dei richiamati principi ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Milano, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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