Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24996 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24996 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 4144-2012 proposto da:
ANDRETTA

LIA

NTNTLI58R42Z133H,
nnnTnN

NDRLIA63L61Z700C,

BENOZZO

ANTONELLO

ITALIA

MASSIMO BNZMSM63A11Z133X,

ABRAMO aRTURD151141247(2, CECCON BERTO

CCCBRT56P08C743H, FERRONATO GIULIO FRRGLI51M30L934G,
PEGORARO RINA PGRRNI59S48C743T, SANTI LUCIANA
2013
2657

SNTLCN60E631207F, SANTI NARCISO SNTNCS46M251207X, SCAPIN
ROSANNA SCPRNN62L67C743L, SCAPOLO ROSA SCPRS046H641207H,
SGARBOSSA LIVIO SGRLVI60D09C743Y, SGARBOSSA ORIELLA
SGRRLL61D57C743D, SIMIONI PAOLO SMNPLA64A15C743X,
SIMONETTO ELIO SMNLEI48B25C743E,

SMNRNT59D01C743D,

SIMONETTO RENATO

TOMBOLATO

ENZO

Data pubblicazione: 06/11/2013

TMBNZE54C01C743T,TOMBOLATO

MIRELLA

TMBMLL61E68L1990,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BOER ALBERTO, giusta delega in atti;

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
PREDEN SERGIO, CALIULO LUIGI, PATTERI ANTONELLA,
GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 400/2010 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 08/02/2011 R.G.N. 390/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato BOER PAOLO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– ricorrenti –

RG 4144-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,confermando la sentenza del Tribunale di Verona,rigettava
la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti
dell’INPS avente ad oggetto la declaratoria del loro diritto alla
rivalutazione dei contributi versati con coefficiente 1,5 per essere
stati esposti ad amianto per un periodo superiore a dieci anni.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede,
rigetta, sulla base della CTU espletata in primo grado, la domanda
di detti lavoratori per non aver questi superato il livello di soglia
di esposizione ad amianto.

Avverso questa sentenza ricorrono i, lavoratori in ragione di due
censure.

Resiste con contrDricorso l’INPS.

Vengono depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti, deducendo violazione
dell’art. 115 cpc, sostengono che la Corte del merito non ha
proceduto all’esperimento della articolata prova orale e non ha
tenuto conto della CTU del prof De Rosa espletata in altro giudizio.

e•

Con la seconda censura i ricorrenti,

denunciando vizio di

motivazione, prospettano che la Corte di Appello non ha erroneamente
proceduto al rinnovo della CTU omettendo di considerare che
l’esposizione all’amianto derivava sostanzialmente dalla contiguità
spaziale di tutte le lavorazioni e dall’estrema vicinanza dell’una

non espletata.

Le censure, che in quanto strettamente connesse da punto di vista
logico-giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Mette conto, innanzitutto, rilevare che i ricorrenti non riportando,
in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso il
contenuto,e della prova articolata di cui lamentano il mancato
espletamento, e della consulenza resa in altro giudizio della quale
allegano l’omessa considerazione, impediscono a questa Corte
qualsiasi sindacato di legittimità in merito alle censure in esame (
V. per tutte Cass. 27 febbraio 2009 n.4849 e Cass. 9 aprile 2013 n.
8569 ).

Del resto, come più volte ribadito da questa Corte la consulenza
tecnica non è un mezzo di prova, ma un strumento istruttorio
sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente
apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività
degli accertamenti già compiuti e valutare l’opportunità di disporre
indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate,
ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonché di procedere

2

all’altra, così come si voleva dimostrare con la prova testimoniale

alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e
l’esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non
può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del
difetto di motivazione, salvo che l’esigenza di procedere a una nuova
consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di

dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa
istanza (vedi Cass. nn. 17906 del 2003, n. 5777 del 1998, 8611 del
1995,10972 del 1994).

In secondo luogo non può che ribadirsi, come già affermato da questa
Corte, l’irrilevanza della circostanza che nei confronti di colleghi
di lavoro degli odierni ricorrenti, operanti nello stesso ambiente e
con le stesse mansioni, sarebbe stata riconosciuta l’esposizione a
rischio, posto che dall’avvenuta esposizione di un lavoratore non è
lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova,
il verificarsi di un’ identica esposizione per un altro lavoratore (
per tutte Cfr. Cass. 28 marzo 2011 n. 7047).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel
testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003
(conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile
temporis.

3

ratione

effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

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