Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24995 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 25/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 25/11/2011), n.24995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24005/2010 proposto da:
D.G. (OMISSIS), D.E.
(OMISSIS), D.D. (OMISSIS), D.
M.R. (OMISSIS), D.P. (OMISSIS)
quali eredi legittimi ab intestato di D.F.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA
PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato VANZETTA Francesco, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALERI EMANUELA,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.G. (OMISSIS) e N.C. in B.
(OMISSIS) (coniugi), B.D. (OMISSIS),
B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato SINIBALDI
MICHELE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANNI
Stefano, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 117/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
16.10.09, depositata il 28/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Francesco Vanzetta che ha chiesto
la cessazione della materia del contendere.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che D.M.R., D.G., D.E. e D.D., i primi due quali eredi di D.P., erede insieme al terzo e al quarto di D.F., hanno rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 28-1-2010, con atto sottoscritto congiuntamente dagli stessi ricorrenti e dal loro difensore;
– che la rinuncia è stata accettata dai resistenti B. G., B.D., B.M. e N.C., con atto sottoscritto dall’avv. Stefano Manni, munito di mandato speciale a tale effetto;
– che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia;
– che le spese, come concordato dalle parti, devono intendersi integralmente compensate;
– che nell’atto di rinuncia i ricorrenti hanno chiesto che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio eseguita presso l’Agenzia del Territorio- Ufficio Provinciale di Torino, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Torino 2, con nota Reg. Gen. 35397, Reg. Part. 22915, Present. n. 42, del 6-10-2001;
– che deve provvedersi in conformità, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinuncia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all’ipotesi di estinzione del processo per rinuncia all’azione, espressamente regolata dall’art. 2668 c.c., comma 2 (Cass. Sez. 2, 9-3-2007 n. 5587).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia.
Ordina la cancellazione della trascrizione delta domanda. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011