Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24995 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 24995

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28093-2013 proposto da:

V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MICHELON;

– ricorrente –

contro

C.A., C.G., C.N.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DONATELLA ROVERSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1069/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.M., proponeva appello avverso la sentenza non definitiva n. 88 del 2007 con la quale il Tribunale di Padova, nel giudizio di primo grado proposto dalle sigg.re C. ( G., A., N.) nei confronti della V., rigettava l’impugnazione del testamento olografo redatto da Sergio C., proposta da V.M., dichiarava che il de cuius aveva donato, in vita, a V.M. la complessiva somma di Euro 188.353,31 e, conseguentemente, dichiarava la stessa obbligata a collazionare in sede di divisione ereditaria il suddetto importo, rigettava la domanda delle attrici avente ad oggetto il credito di Lire 145.000.000 nei confronti del padre.

Si costituivano le appellate chiedevano il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale per il riconoscimento del credito a loro favore e di cui si è già detto.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1069 del 2013, notificata in data 8 ottobre 2013, rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente l’appello incidentale, assegnava alle sigg.re C. la somma di Lire 145.000.000 con relativi interessi, condannava l’appellante alle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte lagunare, l’appello principale andava rigettato perchè l’appellante, su cui ricadeva il relativo onere, non aveva provato che il de cuius era incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. A sua volta, andava accolto l’appello incidentale delle sorelle C., posto che in caso di conto cointestato le somme dovevano essere ritenute sia della moglie che del marito ed, in difetto di prova specifica sulla loro provenienza, spettavano a ciascuno nella misura del 50%.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da V.M. con ricorso affidato a tre motivi. Le sigg.re C. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, la sig.ra V.M. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale non abbia ammesso CTU per effettuare “ora per allora”, sulla scorta della documentazione acquisita e agli atti del processo, l’accertamento sulla capacità, o meno transeunte del C. al momento in cui dava corso, su pressione delle figlie, al secondo testamento.

1.1.= Il motivo è infondatote essenzialmente perchè la sentenza ha ampiamente chiarito le ragioni, che vanno condivise perchè coerenti ai dati acquisiti al processo, per le quali ha escluso che il de cuius fosse incapace di intendere e di volere, nel momento cui confezionava il testamento di cui si dice e, ad un tempo, ha anche chiarito le ragioni per le quali escludeva l’ammissibilità della CTU “(…) non appare utilmente esperibile una CTU medica postuma per accertarne le condizioni di salute (sul punto sarebbe per altro esplorativa) e la conseguente pretesa incapacità a testare”.

La ricorrente, comunque, limitandosi a denunciare la mancata ammissione di una CTU non ha, neppure, spiegato in che modo i dati valutati dalla Corte distrettuale sarebbero stati, con certezza, travolti e/o privati di significato dalla chiesta e non ammessa CTU e/o perchè quei dati valutati, dalla Corte distrettuale, sarebbero insufficienti a dar prova dell’accertata capacità a testatore del C.. Senza dire che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria), sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego, può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. n. 9461 del 21/04/2010).

Piuttosto, la Corte distrettuale ha, correttamente, tenuto conto che la documentazione in atti ed, in particolare, la visita effettuata dal prof. P., dava ampia prova della capacità a testare del Candbtto. Infatti, come afferma la sentenza impugnata “(….) il giorno del testamento il de cuius è stato valutato capace di testare dal professore ordinario di psichiatria P.L. (…)” E, la sentenza impugnata, aggiunge che la valutazione del prof. P. non meritava di essere smentita “(…) perchè non era stato, neppure, dedotto in causa che il de cuius fosse affetto da particolari patologie idonee a compromettere, in via permanente, la capacità a testare ed in difetto di ulteriore documentazione sanitaria (…).

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in combinato con l’art. 132 cod. proc., civ., (motivazione quale elemento essenziale della pronuncia) e l’art. 624 cod. civ.. La ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia dato valore alla lettera del 28 giugno 1998 con la quale il de cuius aveva dichiarato “(…) con questa mia annullo ogni cosa scritta contro mia moglie perchè ho agito sotto la pressione dei miei familiari e sotto l’influsso delle calunnie di L.V.M.T.. Dichiaro che ogni cosa intestata a mia moglie è di sua legittima proprietà, compreso il denaro che lei mi ha sempre affidato in buona fede (…)”. Piuttosto: a) la prima locuzione, secondo la ricorrente, certificherebbe quanto accaduto in sede di redazione del testamento impugnato e, cioè, che il de cuius era stato costretto in forza di pressioni e calunnie e ciò integrerebbe la prospettiva di cui all’art. 624 cod. civ.. E, sul punto, la Corte distrettuale non avrebbe motivato o avrebbe dato una motivazione semplicemente apparente. b) la stessa missiva avrebbe un valore confessorio in ordine alla riferibilità delle somme già contenute nei conti correnti cointestati al C..

2.1. = Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle emergenze istruttorie non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici.

a) Come ha avuto modo di evidenziare la Corte distrettuale “(…) quanto al fatto del testamento impugnato sarebbe viziato ex art. 624 cod. civ. perchè redatto sotto pressione da parte dei familiari, come sostenuto da parte dell’appellante in base alla lettera sub doc. 11, questa Corte esclude la fondatezza della doglianza perchè la citata lettera non fa espresso rinvio al testamento in questione e, di conseguenza, ben avrebbe potuto riferirsi ad altre condotte, nella lettera si legge che il C. annullava ogni cosa scritta contro sua moglie perchè avrebbe agito sotto pressione dei suoi familiari, ma il testamento in questione non è stato scritto contro la moglie perchè la riconosce, comunque, coerede insieme alle figlie, per altro, al momento della redazione del testamento, documento 11 in esame, il testatore poteva revocare espressamente il testamento e sostituirlo con un altro, se avesse voluto farlo, ma non lo ha fatto (…)” Ora, è di tutta evidenza che la Corte ha valutato e vagliato le risultanze istruttorie ed è pervenuta, secondo ragionevoli considerazioni, non sindacabili in cassazione ad escludere che la lettera di cui si dice identificherebbe un’ipotesi riconducibile alla normativa di cui all’art. 624 cod. civ..

Senza dire che, come è stato già affermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 14011 del 2008) in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma affetta di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà, in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano, di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

b) Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale agli atti non vi era prova per escludere “(…) la presunzione che in caso di conto cointestato le somme dovevano essere ritenute sia della moglie che del marito e, in difetto di prove specifiche sulla loro provenienza spettano a ciascuno nella misura del 50% (…)”. Ora, tale affermazione non sembra sia scalfita dalle osservazioni della ricorrente secondo cui la dichiarazione del de cuius del 29 giugno 1998 dimostrerebbe che il denaro nei conti correnti cointestati era della sig.ra V. e che la cointestazione al sig. C. era avvenuta per lo svolgimento degli affari che lo stesso poneva in essere come procuratore della moglie, perchè manca un diretto rapporto tra la dichiarazione del C. e l’appartenenza alla V. del denaro versato nel conto corrente cointestato. Infatti, come afferma la stessa Corte distrettuale “(…) parte appellante non indicava neppure i proventi delle vendite immobiliari, nè in base a quali fruttuosi investimenti il suo patrimonio sarebbe aumentato fino al valore totale degli importi transitati nei conti cointestati, in sostanza per provare l’esclusiva titolarità delle somme dei conti cointestati adduce circostanze assolutamente generiche e prive di riscontro, inidonee a vincere la presunzione di contitolarità delle somme esistenti nei conti cointestati (….)”.

3) Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme, in particolare gli artt. 752 e 754 cod. civ. in combinato con i principi della compensazione fra debiti e crediti in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, posto che il padre era debitore verso le sig.re C. e che tale debito era sussistente al momento dell’apertura della successione e che essendo le sig.re C. coeredi si trovavano nella situazione di creditrice per l’intero, ma, anche, di debitrici in proporzioni delle proprie quote. Pertanto, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima l’assegnazione dell’intero credito alle controparti e, comunque, avrebbe dovuto considerare estinto il debito in parte qua, per compensazione.

3.1.= Il motivo è infondato.

Invero, gli artt. 752 e 754 c.c. regolano, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, con il conseguente diritto di rivalsa del coerede, che ha pagato i creditori, oltre la parte a lui spettante nei confronti degli altri coeredi; tali norme, quindi, disciplinano i rapporti tra coeredi da un lato e creditori del “de cuius” dall’altro, tra i quali ultimi, quindi, non può essere compreso il coerede che vanta un credito nei confronti del “de cuius”. Nondimeno, deve ritenersi che non sussiste alcuna preclusione a far valere detto credito, invece, che in un giudizio autonomo rispetto a quello di scioglimento della comunione ereditaria, nello stesso giudizio divisorio, sussistendo, anzi, ragioni di economia processuale a fondamento di tale assunto; infatti, considerato che nell’ambito del giudizio di divisione si realizza la finalità di definire tutti i rapporti di dare ed avere tra i coeredi, sia pure in dipendenza dei rapporti di comunione, deve ritenersi ammissibile definire in tale sede un rapporto obbligatorio che, pur avendo una natura diversa (come appunto il credito del coerede nei confronti della massa ereditaria), trova, comunque, la sua collocazione e la sua tutela nell’ambito della vicenda successoria che ha dato luogo alla comunione ereditaria.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge, dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA