Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24995 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20074-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI N. 60, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI

BALDELLI ENRICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SANAVIA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIVA GIUSEPPE,

POGGIOLI MARCELLO, BEGHIN MAURO;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MATANO GIUSEPPE, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO

CARLA, DE ROSE EMANUELE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 28 settembre 2017 – 18 gennaio 2018 numero 725 la Corte d’Appello di VENEZIA confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta da S.M. nei confronti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A (poi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE),

dell’INPS e di SCCI spa avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 8 ottobre 2012, relativa (anche) ad otto cartelle esattoriali per la riscossione di crediti contributivi;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva, conformemente al giudice di primo grado, la prescrizione della pretesa, per il decorso del termine quinquennale alla data di comunicazione della iscrizione ipotecaria; il termine di prescrizione dei contributi restava di cinque anni nonostante la definitività, per mancanza di opposizione, della cartella esattoriale, in conformità al principio enunciato da Cass. SU n. 23397/2016. Non era condivisibile l’assunto della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE secondo cui la iscrizione a ruolo produrrebbe un effetto novativo della obbligazione, che renderebbe applicabile il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c.;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, articolato in un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa e S.M.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che S.M. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2948 e 2953 c.c., censurando la sentenza per avere ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi posti in riscossione restasse quinquennale nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta.

Ha assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c. troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo, soggettivo ed oggettivo, dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.

A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.

Ha dedotto che una univoca indicazione nel senso dell’applicazione ai crediti esattoriali della prescrizione ordinaria si trarrebbe dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, a tenore del quale l’ente creditore, dopo il discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto, può riaffidarlo in riscossione ove individui significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione “decennale”. La norma era applicabile alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo e da essa emergeva la individuazione in dieci anni del termine di prescrizione dopo l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione. Il legislatore delle leggi esattoriali si era ispirato al criterio dell’adozione di una disciplina uniforme della riscossione a mezzo ruolo e quando aveva inteso limitarne l’ambito di applicazione alle sole entrate tributarie -ovvero alle imposte sui redditi- lo aveva previsto espressamente. Gli artt. 19 e seguenti erano tra l’altro contemplati nel capo secondo del D.Lgs. n. 112 del 1999, relativo ai principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario ed erano, dunque, applicabili alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo.

che ritiene il Collegio sì debba dichiarare il ricorso inammissibile a mente dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Deve in questa sede ribadirsi il principio, enunciato dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016 n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10) in termine decennale secondo il regime dell’art. 2953 c.c..

Nè può ritenersi che lo stesso effetto derivi dalla novazione della obbligazione prodotta dalla iscrizione a ruolo, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973.

L’assunto non è condivisibile.

Questa Corte si è già pronunciata in relazione ad analoghi ricorsi proposti dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019; il ricorso non offre elementi per la rimeditazione dei principi ivi espressi.

Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.

Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico.

Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente.

Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, in riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 del – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – non valgono a porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016.

Invero- anche a voler ammettere, come sostiene parte ricorrente, la applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione – resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 299 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

Da ultimo, l’effetto di novazione della obbligazione previdenziale non può farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa alla fissazione del termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione per i crediti degli enti pubblici previdenziali del regime della riscossione mediante ruolo;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS; il controricorso di S.M. è tardivo sicchè vanno liquidati in suo favore unicamente i compensi professionali per la memoria difensiva;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di MASSIMO SANAVIA in Euro 200 per spese ed Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed in favore dell’INPS in Euro 200 per spese ed Euro 2.600 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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