Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24995 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13309/2012 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARPA LAZIO – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LAZIO, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO PASTORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANDRA D’AMICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2001/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/08/2011 R.G.N. 4480/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato AGUGLIA BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2001/11, depositata il 4 agosto 2011, decidendo sull’impugnazione proposta da S.G. nei confronti di ARPA Lazio – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio – avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Rieti il 25 ottobre 2007, rigettava l’impugnazione.

2. Il S. aveva adito il Tribunale per l’accertamento dell’obbligo dell’ARPA Lazio a procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del 27 aprile 2004, n. 33, e per l’effetto ordinare all’Agenzia di assumere esso ricorrente mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre S.G., prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso ARPA Lazio Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio.

6. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che, come esposto nel ricorso e non contestato nel controricorso, con delibera n. 126 del 2 marzo 2004 (v. G.U., serie concorsi ed esami, n. 29 del 2014), l’ARPA Lazio indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di collaboratore professionale esperto, Cat. D, livello economico Super, a tempo pieno ed indeterminato. Per espressa statuizione del bando, art. 10, la graduatoria di merito restava efficace per il termine di 24 mesi dalla data della sua pubblicazione sul B.U.R. Lazio.

Al concorso partecipava il S. che si collocava al 24 posto della graduatoria.

Dopo un primo scorrimento della graduatoria (per 11 posti) a seguito di determinazione n. 601 del 9 novembre 2004, con determinazione n. 173 dell’8 marzo 2005 l’ARPA Lazio procedeva ad ulteriore scorrimento della graduatoria.

2. Tanto premesso, può passarsi ad esaminare i motivi del ricorso.

Con il primo motivo è dedotta la censura di travisamento e motivazione erronea circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

La doglianza investe la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato che poichè l’Amministrazione, con delibera n. 173 dell’8 marzo 2005, aveva deliberato di procedere all’assunzione in prova, mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico indetto, per successivi dieci posti dopo la posizione n. 13 e, quindi, fino alla posizione n. 23, detta delibera individuava i soggetti da assumere e riguardava solo i candidati classificati fino al 23 posto. La rinuncia all’assunzione da parte di uno dei candidati non comportava l’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria.

Ad avviso del ricorrente la delibera n. 173 dell’8 marzo 2005, aveva un contenuto diverso da quello ritenuto dalla Corte d’Appello, in quanto con la stessa l’Amministrazione deliberava di assumere dieci unità lavorative. Il fatto che i lavoratori chiamati fossero quelli da 14 a 23 era una mera conseguenza del numero di idonei da convocare e non già della volontà, come affermato dalla Corte d’Appello, di non chiamare oltre il 23 candidato.

Rilevava che l’Amministrazione aveva inteso assumere, con scorrimento della graduatoria, 10 unità lavorative e non i candidati dalla 14^ alla 23^ posizione, per cui in caso di rinuncia l’Amministrazione doveva continuare a scorrere la graduatoria.

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato il vizio di violazione dei principi generali in tema di scorrimento di graduatorie pubbliche. Travisamento e motivazione erronea circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Espone il ricorrente che una volta deciso di coprire il posto con scorrimento della graduatoria, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad ulteriore scorrimento, qualora fossero intervenute delle rinunce. Erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la rinuncia da parte di un idoneo determinava una nuova vacanza del posto, in relazione alla quale l’Amministrazione doveva valutare, nuovamente, se intendeva coprirlo o meno.

4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.

4.1. Occorre precisare che la disciplina in materia di scorrimento della graduatoria non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento medesimo, tale da sorgere per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Ed infatti, in tale evenienza l’Amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 14 del 2011, CdS, Sezione III; sentenza n. 909 del 2015).

In proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., n. 20079 del 2015) che in tema di pubblico impiego privatizzato, la cognizione sulla pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione in forza dello “scorrimento” della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poichè la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, restando esclusa la possibilità da parte del giudice ordinario di disapplicare la decisione della P.A. di bandire un nuovo concorso, che presuppone che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incida un atto amministrativo oggetto di sola cognizione incidentale.

Salva, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” procedere alla copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso.

Nella specie, come si è sopra riportato, l’Amministrazione ha inteso avvalersi dello scorrimento della graduatoria, e pertanto (Cass. n. 16890 del 2015) il candidato utilmente collocato in graduatoria ancora efficace, come nel caso di specie, può ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario solo nel caso in cui possa vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione si rivolga contro le modalità di attuazione dello scorrimento.

4.2. La Corte d’Appello richiama il principio, di per sè corretto, secondo cui l’Amministrazione (di regola dopo che è terminata una procedura concorsuale, con graduatoria di idonei che conserva efficacia), deve decidere se e come procedere alla copertura di ulteriori posti, analoghi a quelli oggetto del concorso, che si rendano vacanti, poichè non è tenuta a coprire un posto risultante vacante, mediante scorrimento della graduatoria.

Tuttavia, il giudice di secondo grado, nella motivazione della sentenza, non evidenzia una specifica valutazione della intervenuta consumazione o meno del potere dell’Amministrazione di scorrere la graduatoria (radicatosi nella delibera n. 173 del 2005) nel caso di rinuncia dell’idoneo, non essendo a ciò sufficiente il ritenere, non correttamente, che la mancata copertura del posto per rinuncia dà luogo ad una sopravvenuta vacanza dello stesso.

Neppure, quindi, è adeguatamente motivato il percorso interpretativo della delibera n. 173 del 2005, in esito al quale si è ritenuto applicabile il principio sopra richiamato anche nell’ambito di una procedura, in atto, di scorrimento delle graduatoria. In tal caso, infatti, l’Amministrazione si è già determinata ad avvalersi di tale modalità di assunzione (cfr., citata Ad. plen. C.d.S., n. 14 del 2011) per coprire ulteriori posti vacanti, e quest’ultimi, per la rinuncia degli idonei, continuano a rimanere non coperti, senza che si determina una vacanza sopravvenuta degli stessi.

4.3. Ciò, anche tenendo conto che la determinazione di utilizzare il meccanismo dello scorrimento per l’assunzione di idonei ha come necessario presupposto logico giuridico la determinazione dell’Amministrazione di coprire dei posti vacanti.

5. Il ricorso deve essere accolto.

6. La sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai suddetti principi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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