Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24995 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24995 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 6665-2010 proposto da:
DE MICHELE MARCELLO nato a il 01/06/1956, MARTELLOTTA
ISABELLA nata a il 11/09/1963, MEULI APOLLONIA nata a
il 10/01/1966, PALMISANO ANGELA ANTONIA
PLMNLN61T67C975C, PASCALE ROSA nata a il 06/10/1971,
PINTO MARIO nato a il 03/05/1965, ROMANAZZI MARGHERITA
2013
2655
7

nata a il 11/07/1956, ROMANO ANDREA nato a il
08/07/1963, SPINOSA GIOVANNI nato a il 01/11/1976,
SPORTELLI MANGHISI STELLA nata a il 14/05/1952, tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/11/2013

SANTE, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1047/2009 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 10/03/2009 R.G.N. 6061/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
accoglimento del secondo motivo, inammissibili il
primo e il terzo.

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

,.

,

RG 6665-10

La Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di primo
grado,rigettava la domanda degli assicurati in epigrafe, proposta nei
confronti dell’INPS, avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità
di disoccupazione agricola in ragione del salario reale fissato dalla
contrattazione collettiva.

A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo
il quale,nella specie, era decorso il termine di decadenza previsto
per la proposizione dell’azione giudiziaria dall’art. 47 del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 4 del D.L. 19 settembre
1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre
1992, n. 438.

Avverso questa sentenza i predetti assicurati ricorrono in cassazione
sulla base di tre censure.

L’INPS deposita procura in calce al ricorso notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura i ricorrenti,denunciando violazione degli artt.
324 e 325 cpc nonché 2909 cc, sostengono, formulando il relativo
quesito, che l’appello proposto dall’INPS,

1

come tempestivamente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

allegato in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado,è
tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla
notifica della sentenza di appello.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 47

l’inapplicabilità del termine decadenziale di cui alla denunciata norma
sul presupposto che questo non trova applicazione nel caso di
riliquidazione di prestazione già corrisposta.

Con la terza critica i ricorrenti denunciando vizio di motivazione
asseriscono che la Corte del merito nulla ha motivato in ordine
eccepita tradività del ricorso di appello.

Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso è fondato.

Infatti emerge dagli atti che/ a fronte della sentenza di primo grado
notificata in data 12 novembre 2007 al procuratore costituito
dell’INPS, il predetto Istituto ha proposto appello depositando il
relativo atto solo in data 20 dicembre 2007 e, quindi, oltre il termine
di trenta giorni stabilito dalla norma di rito.

L’appello è, pertanto, inammissibile e la sentenza impugnata va cassata
senza rinvio non potendo il giudizio proseguire.

Le altre censure rimangono assorbite.

Le spese del giudizio di appello e di legittimità vanno poste a carico
della parte soccombente

2

del DPR 639/1970 e formulando il relativi interpello,prospettano

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnata e condanna l’INPS al pagamento delle
spese del giudizio di appello e di legittimità liquidate, per il

• 700,00 per onorari oltre accessori di legge e per quelle di legittimità
in E. 70,00 per rimborsi ed E. 2000,00 per compensi oltre accessori di
legge tutte attribuite in favore degli avv.ti G. Sante Assennato e
Giovanni G. Ponzone anticipatari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

Il Presidente

giudizio di appello in E. 50,00 per rimborsi ed E.1000,00 di cui E.

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