Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24994 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 31/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24994

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20157 – 2013 R.G. proposto da:

L.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Nicola

Guerrera ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Baldassarre

Peruzzi, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Lino Iuliano.

– ricorrente –

contro

C.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Prato,

alla via Ferrucci, n. 100, presso lo studio dell’avvocato Pietro

Lencioni che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso – ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, – la sentenza

n. 60 del 28.2.2012 del tribunale di Paola, sezione distaccata di

Scalea;

udita la relazione nella camera di consiglio del 31 maggio 2017 del

consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Luigi Salvato, che ha chiesto rigettarsi

il ricorso.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 10.3.2003 L.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, C.S..

Esponeva che il 15.10.1994 aveva stipulato un contratto di permuta e vendita con il convenuto; che più esattamente aveva a costui ceduto la metà del terreno esteso mq. 1.600 in (OMISSIS), alla località (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS), partt. (OMISSIS)), a fronte dell’assunzione dell’obbligo di trasferirgli un appartamento su due livelli ed un box ricompresi nell’edificio da costruire sul fondo ed aveva al contempo alienato la residua metà del terreno per il prezzo di Lire 55.000.000.

Esponeva che l’originario accordo era stato successivamente modificato mercè commutazione della permuta della metà in vendita per il prezzo parimenti di Lire 55.000.000.

Esponeva che il convenuto non aveva provveduto a versargli, del complessivo prezzo pattuito, l’importo di Lire 40.000.000, pari ad Euro 20.141,82.

Chiedeva, tra l’altro, che il convenuto fosse condannato a corrispondergli la somma anzidetta con gli interessi.

Si costituiva C.S..

Deduceva che, giusta sentenza n. 305/1999 del tribunale di Paola, aveva usucapito il terreno per cui era controversia; deduceva in subordine che aveva atteso all’integrale versamento del prezzo.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Assunte le prove articolate, con sentenza n. 60 del 28.2.2012 il tribunale adito rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Evidenziava il tribunale che effettivamente con sentenza passata in giudicato n. 305/1999, in epoca dunque successiva agli accordi tra le parti intercorsi, il tribunale di Paola aveva accertato e dato atto dell’intervenuto acquisto a titolo originario del terreno per cui era controversia da parte di C.S.; che conseguentemente l’accertamento dell’avvenuta usucapione valeva ad assorbire ogni altra questione e nulla era dovuto a titolo di asserito residuo prezzo.

Proponeva appello L.G..

Resisteva C.S..

Con ordinanza dei 2/14.5.2013 la corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ..

Segnatamente la corte reputava che non sussisteva alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello; che invero l’appellato aveva acquistato la proprietà del terreno a titolo originario e quindi non era “obbligato a versare alcunchè a chicchessia per un bene già suo” (così ordinanza della corte d’appello di Catanzaro).

Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso L.G.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

C.S. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza n. 60 del 28.2.2012 del tribunale di Paola, sezionedistaccata di Scalea, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2.

Deduce che C.S. ha usucapito il terreno, in quanto ha unito al suo possesso il possesso che già faceva capo al suo dante causa, ossia ad egli ricorrente; che dunque l’acquisto a titolo originario “è avvenuto utilizzando il possesso acquistato dal L., per cui va pagato il corrispettivo, per come stabilito dalle parti” (così ricorso, pag. 9).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che l’acquisto del possesso per usucapione ha come presupposto imprescindibile l’acquisto del possesso del terreno in forza della scrittura in data 15.10.1994; che il primo giudice ha al riguardo omesso ogni motivazione.

Deduce comunque che “le obbligazioni a carico del C., di cui all’atto introduttivo del giudizio, non sono incompatibili con la sentenza di usucapione” (così ricorso, pagg. 10 – 11).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 la nullità dell’ordinanza dei 2/14.5.2013 della corte d’appello di Catanzaro per violazione dell’art. 348 bis cod. proc. civ. e dell’art. 1146 c.c., comma 2.

Deduce che l’usucapione del C. ha come presupposto l’accessione al suo possesso del possesso del suo autore, ovvero del possesso di egli ricorrente; che di conseguenza “la sentenza di riconoscimento della proprietà per usucapione non è incompatibile con le obbligazioni assunte dal C. per l’acquisto della proprietà e del possesso del terreno” (così ricorso, pag. 11).

Deduce quindi che contrariamente all’assunto della corte di merito l’appello era manifestamente fondato.

Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Si premette, per un verso, che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8607; Cass. 23.12.2010, n. 26041, secondo cui nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto; il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso; Cass. sez. un. 28.11.2007, n. 24664).

Si premette, per altro verso, che dal principio di cui all’art. 2909 cod. civ. discende che le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. Cass. 25.10.2013, n. 24165; Cass. 28.10.1978, n. 4936).

Alla luce delle testè operate puntualizzazioni si rappresenta che il tribunale di Paola con sentenza passata in giudicato n. 305 dei 9/27.7.1999 ebbe ad accogliere la domanda proposta dalla ” C.” s.r.l. con atto di citazione notificato il 20.5.1997 nei confronti di L.G., M.M., L.S. e L.G.R. e a dichiarare, con riferimento al terreno in (OMISSIS), località “(OMISSIS)”, in catasto al foglio (OMISSIS), particelle n. (OMISSIS), l’intervenuto acquisto per usucapione da parte della s.r.l. attrice ed in danno dei convenuti della proprietà del medesimo terreno.

Ebbene, anche ad ammettere che sussista perfetta coincidenza, pur dal punto di vista della identificazione catastale, tra il terreno di cui alla suindicata statuizione n. 305/1999 ed il terreno di cui alla presente controversia, è innegabile comunque che tra le parti del giudizio definito con la sentenza n. 305/1999 e le parti del presente giudizio non sussiste puntuale identità.

Invero C.S. risulta estraneo al giudizio concluso con la pronuncia n. 305/1999 ed in ogni caso C.S. e la ” C.” s.r.l. sono soggetti giuridici diversi.

Al contempo a nulla rileva che C.S. fosse ed eventualmente tuttora sia legale rappresentante della ” C.” s.r.l..

Nè rileva che C.S. fosse, alla data del rogito Lomonaco del 6.12.1996 ovvero dell’atto con cui la ” C.” s.r.l. ebbe ad acquistare il terreno de quo, ed eventualmente tuttora sia socio della ” C.” s.r.l..

Questa Corte spiega che la sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo – la quale, ancorchè priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale – non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio (cfr. Cass. 28.7.1997, n. 7021).

A fortiori il surriferito principio è valevole per una s.r.l..

In pari tempo, in alcun modo risulta che C.S. sia a qualsivoglia titolo avente causa della ” C.” s.r.l. ovvero che abbia acquistato successivamente al 6.12.1996 il terreno summenzionato dall’anzidetta società.

Le premesse argomentazioni, d’altro canto, valgono comunque a dar ragione della falsa applicazione dell’art. 1146 cod. civ., comma 2 che il ricorrente ha inteso denunciare con il primo motivo di ricorso.

E difatti la falsa applicazione di legge consiste nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, ovvero nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. 26.9.2005, n. 18872).

In tal guisa è indubitabile che il primo giudice, allorchè ha postulato l’operatività nella fattispecie del giudicato correlato alla pronuncia n. 305/1999 del tribunale di Paola, seppur in forma mediata dalla violazione dei limiti soggettivi del giudicato stesso, ha errato ad assumere la fattispecie de qua agitur nella previsione dell’art. 1146 cod. civ., comma 2 (“il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”), giacchè la ” C.” s.r.l. e non già C.S. ha avuto causa da L.G., M.M., L.S. e L.G.R. (in proposito cfr. Cass. 30.7.1984, n. 4525, secondo cui l’art. 1146 c.c., comma 2, si riferisce non solo al successore a titolo particolare mortis causa (legatario), bensì pure a quello per atto inter vivos).

Il buon esito – negli enunciati limiti – del primo motivo assorbe e rende vana la disamina del secondo.

In fondo con il secondo motivo il ricorrente adduce, sub specie di vizio della motivazione, la stessa censura veicolata dal primo mezzo (“il convenuto ha potuto usucapire perchè ha unito il suo possesso a quello dei (suoi) danti causa”: così ricorso, pag. 10).

Inammissibile è viceversa il terzo motivo di ricorso.

E’ sufficiente, da un canto, reiterare l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2016, n. 1914).

E’ sufficiente, dall’altro, ribadire il rilievo del Pubblico Ministero secondo cui “le censure proposte con il terzo motivo non attengono a vizi processuali propri dell’ordinanza impugnata, ma (…) alla valutazione prognostica circa la probabilità di esito favorevole dell’appello” (così conclusioni del Pubblico Ministero, pag. 2).

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 60 del 28.2.2012 del tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, va cassata con rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 4 alla corte d’appello di Catanzaro in composizione diversa rispetto a quella di cui all’ordinanza dei 2/14.5.2013.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 4525 del 30.7.1984 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono pertanto i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, in tal guisa assorbita la disamina del secondo, e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza n. 60 del 28.2.2012 del tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, in relazione al motivo accolto; rinvia alla corte d’appello di Catanzaro, in composizione diversa rispetto a quella di cui all’ordinanza dei 2/14.5.2013, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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