Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24994 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 09/11/2020), n.24994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21063/2019 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA PELINGA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 6218/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stato impugnato da C.M. il provvedimento n. 6218/2019 del Tribunale di Ancona con ricorso fondato su tre motivi e non resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva dichiarato inammissibile col provvedimento del Tribunale innanzi citato ed oggetto dell’odierno ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce preliminarmente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, l’erronea valutazione del Tribunale di Ancona in ordine alla dichiarata inammissibilità per tardività del ricorso innanzi a quel Tribunale proposto dall’odierna parte ricorrente.

Nella concreta fattispecie – giova qui ricordare – il Tribunale di prima istanza riteneva” sussistere termini dimezzati (15 gg. e non 30 gg. perchè vi era domanda riconoscimento status rifugiato politico, il tutto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis).

Parte ricorrente deduce, oggi, che nel provvedimento della Commissione territoriale non vi era accenno alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Il motivo è inammissibile.

In presenza di domanda di protezione internazionale estesa anche al riconoscimento di rifugiato politico (così come si evince dalla decisione gravata), non poteva non ritenersi sussistente il detto dimezzamento dei termini e,quindi, l’inammissibilità dell’intero ricorso incluso nella parte relativa alle altre domande relative alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

Parte ricorrente non specifica, nè trascrive le parti eventualmente rilevanti degli atti pregressi e delle conclusioni al fine di far ritenere insussistente l’affermato dimezzamento dei termini.

In ciò parte ricorrente disattende il noto principio di autosufficienza ed i relativi oneri.

Al riguardo non può che ribadirsi la nota e costante giurisprudenza di questa Corte in tema di adempimento degli oneri connessi all’ossequio del detto principio (ex plurimis: Cass. S.U. n. 28547/2008, nonchè Cass. n.ri 2607/2014, 5655/2015 e 10749/2015).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 (in relazione al) riconoscimento dello status di rifugiato politico”.

Il motivo appalesa una implicita contraddizione rispetto al motivo sub 1) giacchè si pone in contrasto con l’affermata contestazione della inammissibilità per violazione dei termini dimezzati.

In ogni caso il motivo è inammissibile, giacchè l’affermata inammissibilità dell’impugnazione nel suo complesso è la vera causa del mancato riconoscimento del suddetto riconoscimento.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la pretesa “violazione e falsa applicazione della normativa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine alla domanda concernente il riconoscimento della protezione umanitaria”.

4.- Entrambi i suesposti motivi 2. e 3. possono essere trattati congiuntamente.

Essi appalesano, entrambi, una implicita contraddizione rispetto al motivo sub 1) giacchè si pongono in oggettivo contrasto con l’affermata contestazione della inammissibilità per violazione dei termini dimezzati dell’intero ricorso.

In ogni caso entrambi i motivi sono inammissibili, poichè l’affermata inammissibilità dell’impugnazione nel suo complesso è la vera causa del mancato riconoscimento dei suesposti ulteriori richiesti riconoscimenti.

I motivi non si confrontano, in punto, con la detta ratio della decisione gravata.

Essi sono, quindi, entrambi inammissibili.

5.- Alla inammissibilità dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

6.- Nulla va statuito, in assenza di controricorso, quanto alle spese del giudizio.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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