Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24994 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24994 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 18553-2009 proposto da:
POZZATI FRANCESCO PZZFNC39R04C987D, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
NICOLETTI VALFREDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2654
T

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 06/11/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PULLI
CLEMENTINA, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

di MILANO, depositata il 18/07/2008 R.G.N. 1974/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 907/2008 della CORTE D’APPELLO

RG 18553-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado,
accoglie la domanda di Pozzati Francesco, proposta nei confronti

corrispostagli con il computo dei compensi ricevuti a titolo di
recupero orario soste limitando però, in applicazione dell’art. 47 del
DPR n.639 del 1970, la condanna del predetto Istituto al pagamento
degli arretrati a partire da anni 3 e giorni 180 dal deposito del
ricorso giudiziale e non dalla data della decorrenza della prestazione
pensionistica così come richiesto.

Avverso questa sentenza il Pozzati ricorre in cassazione sulla base di
due censure, illustrate da memoria.

L’INPS deposita procura rilasciata a margine del ricorso notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Pozzati, deducendo violazione dell’art. 47,
secondo comma, del DPR n.639 del 1970 e formulando il relativo quesito
di diritto, sostiene l’inapplicabilità della denunciata norma al caso
di specie trattandosi di riliquidazione di prestazione previdenziale.

Con la seconda censura il Pozzati,allegando violazione dell’art. 47,
secondo comma, del DPR n.639 del 1970 e ponendo il relativo quesito di
diritto, afferma l’inapplicabilità della richiamata norma nell’ipotesi,

1

dell’INPS, diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione

quale quella di specie, in cui l’INPS ometta l’avviso di cui al 5’comma
del citato art. 47.

Rileva il Collegio che la censura di cui al primo motivo del ricorso,
alla stregua della giurisprudenza di legittimità, è fondata.

cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato
dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, nella legge l giugno 1991, n. 166 – non può trovare
applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia
rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di
detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello
dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia
incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della
normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali
casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della
ordinaria prescrizione decennale ( Cass. S.U. 20 maggio 2009
n.12720).

Tale

principio

risulta,

ribadito

poi,

anche

da

successiva

giurisprudenza di questa Corte ( per tutte Cass. 26 gennaio 2010 n. 15
80).

Conseguentemente, poiché nella specie

si tratta di prestazione già

riconosciuta e l’attuale pretesa attiene alla corresponsione di una
componente – essenziale- di una prestazione già liquidata, non trova

2

Invero questa Corte a Sezioni Unite ha sancito che la decadenza di

applicazione la speciale normativa denunciata in quanto opera il solo
limite della prescrizione ordinaria.

Del resto l’inapplicabilità del regime di decadenza al caso di specie
– ossia alla richiesta di corresponsione di rivalutazione monetaria e

previdenziali – trova riscontro nella novella dell’art. 38 lett. d)
del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 111 del 2011 che
prevedendo l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 47
del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento
di accessori del credito detta una disciplina innovativa – con
efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni –

rispetto al

questa Corte nelle

precedente assetto così come ricostruito da

richiamate sentenze confermando in tal modo la corrispondenza di detta
ricostruzione all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente
fino alla novella del 2011 ( V. Cass. 8 maggio 2012 n. 6959).

Conseguentemente il primo motivo del ricorso

va accolto rimanendo

nell’esaminato motivo assorbita la seconda censura.

La impugnata sentenza va di conseguenza, cassata con rinvio anche per
le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Milano
in diversa composizione.

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d’interessi in relazione alla tardiva liquidazione di prestazioni

P.Q.M.
l
La Corte accoglie il primo motivovricorso,dichiara assorbito il secondo
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l 1, b t to-j-t’ouL 0 2., 41,3 IN ~bel
assàVS sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di
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legittimità alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

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