Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24993 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18413/2010 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) (società con socio unico,

soggetta a direzione e coordinamento da parte di Enel SpA) in persona

del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANILE Giuseppe, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), Avv.PATTI Salvatore;

– controricorrenti –

COLLE VERDE PARK HOTEL SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 153/2010 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – L’ENEL Distribuzione spa ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 153/10, pubbl. il 3.2.10 e addotta come notificata il 6.5.10, con cui è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile la sua opposizione agli atti esecutivi avverso l’esecuzione in forma specifica ai suoi danni iniziata da S.M. e da C.E., in proprio e quale leg.

rappr.nte della “Colle Verde Park Hotel srl”. Resiste con controricorso S.M..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere rigettato, per manifesta inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa due motivi: un primo, di violazione degli artt. 481 e 617 c.p.c., per non avere la gravata sentenza considerato la tempestività della proposta opposizione agli atti esecutivi con riferimento alla data di deposito del relativo ricorso per la fase sommaria (5.12.08) in rapporto a quella di presentazione del ricorso ex art. 612 c.p.c. (17.11.08); un secondo, di omessa motivazione, per avere la sentenza enunciato un principio astratto ed omesso di considerare l’impossibilità di ancorare il termine iniziale per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi per intervenuta inefficacia del precetto al momento della notifica di questo stesso.

4. – Il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza: la gravata sentenza chiaramente descrive l’opposizione come rivolta alla procedura esecutiva “minacciata” con precetto notificato all’opponente il 10.7.08, in quanto “l’intimazione avversata doveva ritenersi priva di efficacia giuridica” per essere “afflitta da vizi di natura formale”; pertanto, non corrisponde a quanto si ricava dalla sentenza gravata che si trattasse, secondo quanto oggi sostiene la ricorrente, di opposizione fondata sulla sopravvenuta inefficacia del precetto; e doveva allora essere rigorosamente riportata, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, la precisa riproduzione del contenuto di quest’ultimo, sulla cui base ricavare quale fosse, diversamente da quanto ricostruito nella gravata sentenza, effettivamente l’oggetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.; in mancanza e dinanzi alle contrarie univoche risultanze della gravata sentenza in ordine all’oggetto della causa, la fondatezza della doglianza – di erroneità del riferimento del termine alla notifica del precetto, nonostante la deduzione della sopravvenuta sua inefficacia – non può essere verificata.

5. – E’ noto che il ricorso per cassazione deve contenere infatti in sè, senza la necessità della disamina di atti ad esso esterni se non nel momento successivo del riscontro di quanto in esso affermato, tutti gli elementi necessari per la decisione ed in particolare la riproduzione integrale quanto meno delle conclusioni e dei passaggi degli atti del processo da cui desumere la fondatezza delle tesi propugnate (in generale sul principio in parola, vedansi, tra le molte, Cass. 30 aprile 2010 n. 10605 e Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937). E’ così irrilevante che gli atti del processo siano indicati come depositati in uno al ricorso.

6. – Pertanto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, mentre nessuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in Camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere preliminarmente rilevare il mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata, nonostante la stessa ricorrente deduca, in ricorso, che la notifica si sarebbe avuta in data 6.5.10.

Orbene, tanto comporta la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: tale previsione è funzionale al riscontro, da parte di questa Suprema Corte, del rispetto della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., comma 2; inoltre, si tratta di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilità delle parti – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale; ne consegue che, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (tra le ultime, v. Cass. 11 maggio 2010 n. 11376).

Il ricorso va allora dichiarato improcedibile; e le spese, in favore dei soli intimati che hanno depositato controricorso, conseguono alla soccombenza della ricorrente, non essendovi luogo a provvedere nei rapporti tra questa e l’altro intimato, non avendo qui svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna l’ENEL Distribuzione spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di S.M. e C.E., in solido, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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