Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24993 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Raffaele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8507-2020 proposto da:

BANCA ADRIA COLLI EUGANEI – CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 29, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCO FERRU;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2020 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il

2(1/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTIRO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA,

che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza,

nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di

Padova.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1.- M.M. ha garantito con lettera di fideiussione un mutuo ed altri finanziamenti alla società Oliver Trasporti srl, inizialmente per un ammontare di Euro 110 mila, e poi di Euro 300 mila, unitamente a tale Z.S.. La Banca Adria, avente diritto alla restituzione della somma, dopo l’insolvenza della società, ha agito verso i fideiussori, ottenendo ingiunzione di pagamento da entrambi.

La M. ha proposto opposizione, ed oltre agli argomenti a contestazione del credito, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, quello di Rovigo, assumendo invece come foro competente quello del consumatore, ossia il Tribunale di Padova, e ciò in ragione della sua condizione di consumatore, in quanto persona fisica priva di ruolo nella società debitrice.

Il Tribunale di Rovigo ha accolto questa eccezione dichiarando la competenza del Tribunale di Padova.

2.- La Banca Adria ricorre avverso tale sentenza con cinque motivi.

Non v’e’ costituzione della M..

3.-II PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.- Il terzo motivo va esaminato per primo, in quanto risulta di una certa priorità logica rispetto agli altri, consistendo nella tesi della inammissibilità della eccezione di incompetenza, poiché formulata in modo incompleto.

Denuncia dunque violazione degli artt. 115,19 e 20 c.p.c., e rimprovera alla decisione impugnata di avere preso in considerazione l’eccezione di incompetenza sebbene non fosse ammissibile, posto che chi ha fatto l’eccezione non ha dimostrato che quello del consumatore era l’unico foro possibile e che quelli alternativi andavano esclusi.

Il motivo è inammissibile.

E’ infatti quella della incompletezza della eccezione una questione che riguarda il giudizio di merito, e che non può essere riproposta nel regolamento di competenza (v. in senso simile Cass. 12997/ 2009; Cass. 13406/ 2011), dove il giudizio attiene esclusivamente alla corretta individuazione del foro ad opera della decisione impugnata.

5.- Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 122. Secondo la ricorrente il foro del consumatore non si applica in quanto l’ammontare del finanziamento supera i 75 mila Euro, somma oltre la quale è previsto il foro ordinario: a dimostrazione di questo assunto, e della violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, viene invocato un precedente di questa Corte (Cass. 14090/ 2016).

Il motivo è infondato.

Infatti quella regola vale nel caso di credito al consumo, ossia di finanziamenti fatti al consumatore direttamente, in quanto tale, ed opera sulla presunzione che un ammontare cosi alto esclude la finalità di finanziamento del consumo, o meglio, pone un limite alla tutela del consumatore prevista dalla legge citata la cui finalità è di proteggere il consumatore per prestiti che sono appunto finalizzati al “consumo”, con esclusione dunque di quelli di notevole importo o garantiti da ipoteca su bene immobile.

Non è regola applicabile al caso presente, dove non si fa questione di credito al consumo, ossia di un finanziamento concesso ad un soggetto non professionista per l’acquisto di beni, ma si versa in una ipotesi di fideiussione a garanzia di un finanziamento bancario.

6.- Gli altri tre motivi mirano a dimostrare che il fideiussore ha lo stesso status del debitore garantito: se è imprenditore o professionista questo, allora è imprenditore o professionista l’altro.

Poiché la fideiussione è rapporto accessorio al credito garantito, se ne ricava che lo status proprio del debitore principale si trasmette anche al garante e si adduce, anche qui, a sostegno di tale assunto, una precedente giurisprudenza di questa Corte.

I motivi sono però infondati.

Invero, dopo le precisazioni introdotte dalla giurisprudenza della Unione Europea, questa Corte ha affermato la regola secondo cui nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. 742/ 2020; Cass. 2761&/ 2020).

Risulta pacifico che la M. non ha agito, nella fideiussione, in qualità di professionista o imprenditrice, non avendo alcun ruolo nella società garantita, né è emerso che la garanzia è stata prestata per attività proprie o connesse a quella della società.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Padova, quale foro del consumatore. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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