Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24993 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 09/11/2020), n.24993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti n. 3372-2017 e n. 14023-2017 proposti

rispettivamente il n. 3372-2017 da:

R.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele

Gianturco 6, presso lo studio dell’avvocato Filippo Sciuto, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Cuneo, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura

Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 116/2015 del Tribunale di Cuneo, depositata il

01/02/2016;

e il n. 14023/2017 da:

R.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele

Gianturco 6, presso lo studio dell’avvocato Filippo Sciuto, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ufficio Territoriale Governo Prefettura Cuneo;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1037/2016 del Tribunale di Cuneo, depositata

il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio n. 3372/2017 r.g. trae origine dall’opposizione proposta da R.I. nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 445,61 per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, in materia di superamento dei limiti di velocità;

– l’adito Giudice di pace di Ceva aveva respinto l’opposizione e avverso detta pronuncia il R. aveva proposto gravame, a sua volta respinto dal Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 116 pubblicata il 1/2/2016 e qui impugnata;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da R.I. sulla base di due motivi;

– l’intimata amministrazione si è costituita ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;

– il ricorso n. 14023/2017 r.g. trae origine dall’impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Cuneo ha dichiarato l’inammissibilità della revocazione proposta da R.I. nei confronti della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 116 pubblicata il 1/2/2016, che come sopra indicato, aveva rigettato il gravame che lo stesso R. aveva proposto nei confronti della decisione di rigetto della sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione, così confermando la sanzione amministrativa irrogata per superamento dei limiti di velocità;

– a sostegno della conclusione di inammissibilità della revocazione il giudice adito osservava che non costituiva errore di fatto ascrivibile all’alveo tipologico dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, nessuno dei motivi addotti a sostegno della richiesta revocazione;

– in particolare, non era tale l’errata interpretazione da parte del giudice d’appello della statuizione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2015, dovendo la conclusione adottata dal tribunale essere apprezzata semmai quale errore di diritto;

– inoltre, aggiungeva il tribunale che non costituiva errore di fatto l’avere ritenuto non contestata l’allegazione da parte dell’amministrazione della effettuazione della taratura cronologica dello strumentazione utilizzata per la misurazione della velocità, trattandosi di riferimento ad una circostanza controversa fra le parti e non ad una circostanza oggettiva desumibile ictu oculi dalla documentazione in atti;

– infine, per il tribunale costituiva pure riferimento a circostanza controversa non ascrivibile alla fattispecie dell’errore di fatto l’argomentazione relativa alla asserita mancanza di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’ordinanza ingiunzione;

– la cassazione della sentenza in esame è chiesta dal R. sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ufficio territoriale del Governo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va dato preliminarmente atto della riunione al ricorso n. 3372/2017 r.g. di quello n. 14023/2017 r.g., disposta in accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dal ricorrente ed in considerazione della identità soggettiva e della comunanza delle questioni dibattute;

– ciò posto appare logicamente prioritario esaminare il ricorso sulla domanda di revocazione della sentenza oggetto di impugnazione con il ricorso n. 3372/2017 r.g.;

– con il primo motivo del ricorso n. 14023/2017 si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sotto due profili: il primo con riferimento alla statuizione che aveva qualificato quale errore di diritto e non di fatto la ritenuta irrilevanza nel caso di specie della statuizione contenuta nella sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale; il secondo con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della revocazione rispetto alla ritenuta mancata specifica contestazione (da parte dell’opponente) dell’allegazione dell’amministrazione dell’effettuazione della taratura “cronologica” del dispositivo utilizzato per il rilevamento dell’infrazione;

– entrambi i profili sono infondati;

– con riguardo al primo deve osservarsi la correttezza della conclusione assunta nella decisione impugnata poichè l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali;

– viceversa nel caso in esame si verte sull’esistenza o meno dell’error in judicando, oggetto del thema decidendum riguardante peraltro uno dei punti controversi e cioè l’applicabilità al caso di specie della norma invocata (l’art. 45 C.d.S., comma 6, come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità (cfr. Cass. 11408/2000; 7812;2006; 22080/2013; 8828/2017);

– con riguardo al secondo profilo, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. Cass. 27094/2017);

– ciò posto, nel caso in esame, come correttamente evidenziato nella sentenza gravata (cfr. pag. 5) l’effettuazione della taratura cronologica da parte dell’amministrazione costituiva circostanza controversa oggetto della ricostruzione operata dal giudice in vista della decisione sull’appello e dunque non fondatamente censurabile come errore revocatorio;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, laddove non è stato ritenuto errore revocatorio la statuizione della sentenza d’appello relativa al difetto di sottoscrizione da parte del funzionario competente, statuizione riguardante un punto controverso dedotto dall’appellante;

– anche tale censura è infondata, apparendo corretto l’inquadramento operato nella pronuncia impugnata che, in applicazione dei principi sopra richiamati in tema di distinzione fra errore di fatto ed errore di diritto ai fini della individuazione dell’errore revocatorio, ha ricondotto la doglianza avanzata dal R. in sede di revocazione nell’ambito dell’error in iudicando riguardante la ricostruzione delle risultanze probatorie su un punto controverso e l’interpretazione della portata della normativa amministrativa applicata;

– all’esito sfavorevole di tutti i motivi di revocazione, consegue il rigetto del relativo ricorso e la necessità di procedere all’esame del ricorso proposto avverso la sentenza oggetto della respinta revocazione;

– con il primo motivo del ricorso n. 3372/2017 il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, art. 4, art. 45 C.d.S., comma 6 e art. 142 C.d.S., comma 6, degli artt. 192 e 345 reg. att. C.d.S., per avere il tribunale disatteso il motivo di gravame in relazione alla mancata dimostrazione da parte dell’amministrazione del corretto funzionamento del dispositivo con cui è stata rilevata l’infrazione ossia il c.d. Tutor Sicve;

– in particolare, la sentenza d’appello non aveva tenuto conto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S., comma 6, laddove non aveva previsto che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (cfr. Corte Cost. n. 113/2015);

– inoltre, il ricorrente lamentava l’erroneità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè, nonostante l’eccezione di nullità sollevata dal ricorrente per mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, non ne aveva tenuto conto argomentando che il ricorrente non aveva specificamente contestato e confutato l’allegazione della amministrazione circa l’effettuazione della taratura “cronologica”;

– il motivo è fondato:

– a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6 (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. 533/2018; 24757/2019);

– non è corretta perciò la distinzione operata dalla sentenza ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6 (C.d. S.) come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2015, fra apparecchi sottoposti a diretta vigilanza della Polizia Stradale e apparecchiature SICVE che funzionano in automatico ed in autonomia e che sono sottoposte a controlli annuali per la sincronizzazione degli orologi;

– come infatti precisato dalla Corte costituzionale, qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione; tale profilo interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre apparecchiature, di obsolescenza e di deterioramento;

– l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è stato ritenuto dalla Corte costituzionale intrinsecamente irragionevole;

– nè appare idoneo a superare l’applicabilità dell’art. 45 cit. C.d.S., comma 6, nella portata precettiva risultante dalla declaratoria di incostituzionalità riletto dalla Corte costituzionale, l’argomento utilizzato dal tribunale secondo il quale il ricorrente non avrebbe specificamente contestato l’allegazione dell’amministrazione circa l’effettuazione della taratura, dovendosi rilevare come sia sufficiente a tal fine la contestazione, incombendo sull’amministrazione la prova dell’effettuazione del periodico controllo;

– con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 204 C.d.S., comma 1, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il vice prefetto aggiunto fosse competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione benchè tale legittimazione sia per consolidata giurisprudenza riconosciuta al prefetto, al viceprefetto vicario ed al viceprefetto aggiunto ma solo se sia munito di espressa delega scritta;

-poichè nel caso di specie la delega non era stata provata, ad avviso di parte ricorrente il tribunale quale giudice d’appello avrebbe dovuto accogliere il motivo di impugnazione numerato come D.23;

– la censura è inammissibile poichè il giudice del gravame l’ha respinta ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., osservando che l’ordinanza era sottoscritta dal viceprefetto in forza di delega valida ed efficace, come argomentato dall’amministrazione senza che l’opponente abbia offerto alcuna prova della carenza di delega;

– il giudice d’appello ha fatto applicazione del principio consolidato in materia di competenza dell’autorità amministrativa secondo il quale l’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del C.d.S., può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. 3904/2014; id. 13832/2016);

– peraltro, la prova del fatto negativo consistente dell’inesistenza della delega, incombe sull’opponente, sicchè egli avrebbe dovuto procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’amministrazione, ovvero, in caso negativo avrebbe dovuto sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, presso l’amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulteriore conseguenza che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (cfr. Cass. 20972/2018; Cass. 23073/2016);

– conclusivamente va quindi accolto il primo mezzo, rigettato il secondo con conseguente cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Cuneo in persona di diverso magistrato.

PQM

La Corte, dato atto della riunione al presente giudizio di quello n. 14023/2017, così decide: rigetta il ricorso n. 14023/2017 r.g.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza in ordine al ricorso n. 14023/2017 r.g. dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto; con riguardo al ricorso n. 3372/2017 r.g. accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cuneo in persona di diverso giudicante anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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