Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24993 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24993 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 22452-2008 proposto da:
MARIANI GIOVANNI nato il 11/02/1949, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo
studio dell’avvocato MAUCERI CORRADO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PEGAZZANO FERRANDO ROBERTO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2653

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 06/11/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA,
LA PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti;
– controrlcorrenti –

e sul ricorso 22453-2008 proposto da: ,
AMBROSINI GUIDO nato il 16/03/1957, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo
studio dell’avvocato MAUCERI CORRADO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PEGAZZANO FERRANDO ROBERTO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA,
LA PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 962/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 28/09/2007 R.G.N. 678/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
uditi gli Avvocati PREDEN SERGIO, FAVATA EMILIA per
delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

NICOLA, giusta delega in atti;

.

, RG 22453-08+22453-08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,in parziale riforma di quella del Tribunale di Massa,

dell’INAIL e dell’INPS avente ad oggetto la declaratoria del loro diritto
alla rivalutazione dei contributi versati con coefficiente 1,5 per essere
stati esposti ad amianto per un periodo superiore a dieci anni,accoglie nei
confronti dell’INPS la domanda di parte dei suddetti lavoratori e la rigetta
in riferimento ai rimanenti lavoratori.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, in particolare
respinge, sulla base della espletata CTU, la domanda di Mariani Giovanni e
– di Ambrosini Guido per non aver, il primo superato il livello di soglia di
esposizione ad amianto previsto dalla legge per il riconoscimento del
reclamato diritto ed il secondo, altresì per essere stato esposto ad
amianto per un periodo inferiore a dieci anni.

Avverso questa sentenza Mariani Giovanni e Ambrosini Guido propongono, con
autonomi atti,ricorso in cassazione sulla base, rispettivamente di una e due
censure.

Resistono con contriricorso l’INAL e l’INPS che depositano memorie
illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

pronunciando sulla domanda di alcuni lavoratori, proposta nei confronti

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della
stessa sentenza.

Innanzitutto va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti nei
confronti dell’INW, essendo stato riconosciuto, con la sentenza di primo

in appello alcuna impugnazione avverso il relativo capo della decisione del
Tribunale di Massa, così come anche riconosciuto dalla sentenza di appello.

Nel merito i ricorsi vanno dichiarati inammissibili atteso che i motivi che
sono posti a sostegno degli stessi e con i quali si deduce il vizio di
motivazione di cui all’art. 360 n 5 cpc non sono accompagnati dal c.d.
quesito di fatto.

Infatti secondo giurisprudenza unanime di questa Corte è inammissibile, ai
• sensi dell’art. 366 bis cpc, per le cause ancora ad esso soggette,quale è la
presente, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto,
mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando
l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso

ratio

della formulata censura, attesa la

che sottende la disposizione

indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C.,
la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del
solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito ( per tutte
V. Cass.S.U. 16 luglio 2012 n.12104, Cass. 18 novembre 2011 n. 24255, Cass.
S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

2

grado, il suo difetto di legittimazione passiva e non essendo stato proposto

Peraltro, e vale la pena di

sottolinearlo, i ricorrenti pur lamentando

l’omessa considerazione di taluni documenti ed accertamenti omettono del
‘ tutto, in violazione del principio di autosufficienza, di riportarne, nel
ricorso, il contenuto impedendo a questa Corte qualsiasi sindacato di
legittimità( per tutte Cass. 19 maggio 2006 n.11886 e Cass. 9 aprile 2013 n.

In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Non vi è luogo a condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo
anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n.
326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili. Nulla per le spese del
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere est.

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