Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24992 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25676/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

HOTEL ALERAMO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 354/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/05/2011 R.G.N. 308/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 3.5.2011, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato l’INPS a restituire a Hotel Aleramo s.r.l. il 90% dei contributi versati nel triennio 1994-1997, L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90.

Ricorre contro questa pronuncia l’INPS, articolando due motivi di censura. L’azienda non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

Con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, argomentata in relazione al fatto che l’azienda intimata aveva presentato la domanda L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, soltanto nel dicembre 2008.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario.

Ciò posto, il primo motivo è fondato: risulta infatti per tabulas che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia sull’eccezione di decadenza dal beneficio oggetto della domanda giudiziale, ritualmente riproposta dall’INPS in sede di gravame a seguito della sua reiezione da parte del giudice di prime cure.

Conseguentemente, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’azienda intimata: questa Corte, infatti, ha già fissato il principio secondo cui il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016).

Non essendo imputabile alla parte intimata l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo (cfr. in termini Cass. n. 6590 del 2014).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Hotel Aleramo s.r.l.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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