Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24991 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5468/2006 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio della

Dott.ssa CORREALE MERCEDES, rappresentato e difeso dall’avvocato

CORREALE EUGENIO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

COND (OMISSIS), P.I.

(OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE P.T. DOTT.SSA M.

C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 272, presso

lo studio dell’avvocato TODINI BERNARDINO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2695/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Correale Eugenio Antonio difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13 settembre 2001 P.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano sezione staccata di Cassano d’Adda, il Condominio (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante per ivi sentire condannare il Condominio al pagamento della totale somma di L. 26.490.473 di cui: 1) L. 15144.367 perchè l’attore aveva dovuto ripianare lo scoperto esistente sul conto corrente n. (OMISSIS); 2) L. 8.646.387 quale compenso per l’attività di Direttore dei lavori espletata nell’interesse del condominio; 3) L. 2.699.719 per compenso di amministratore.

Si costituiva il Condominio eccependo: 1) che il deducente non aveva fornito la prova degli esborsi effettuati in nome e per conto del condominio e delle causale degli stessi che avrebbe dovuto determinare lo scoperto del conto corrente, il quale, per altro, era intestato personalmente a nome dell’attore e non del Condominio; 2) quanto alla richiesta del compenso per l’attività di Direttore dei lavori evidenziava che era pendente causa di opposizione a decreto ingiuntivo che il Condominio aveva in saturato per asserite carenze nell’esecuzione delle opere; 3) l’attore non aveva dato prova che il condominio non avesse corrisposto quanto dovuto per l’attività di amministratore.

Accolta l’istanza di chiamata della Service Home sas. la stessa si è costituita in giudizio, evidenziando di aver ottenuto decreto ingiuntivo dal competente Tribunale per l’importo di L. 34.972.410.

Il Tribunale di Milano, sezione staccata di Cassano D’Adda con sentenza n. 139 del 2003 condannava il Condominio a corrispondere a P.G. la somma di Euro 13.681,19 di cui Euro 4.465,49 a saldo della parcella per l’attività di Direttore dei lavori; Euro 7.921,41 a copertura dello scoperto del cc. n. (OMISSIS) ed Euro 1.394,29 a saldo della parcella per prestazioni professionali di amministratore del condominio.

Avverso tale sentenza interponeva appello il Condominio (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante e si costituiva P.G., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2695 del 2005 riformava la sentenza del Tribuna le di Milano e condannava il Condominio al pagamento di Euro 393,92 a saldo del compenso dovuto per l’attività di amministratore. A sostegno di questa decisione la Corte milanese osservava a) che la causa relativa alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno correlata ai lavori appaltati alla Service Home e alla domanda di pagamento del compenso del geom. P. G. andava sospesa in attesa che venisse determinata l’eventuale responsabilità per vizi e difformità dell’opera appaltata l’eventuale responsabilità del geom. P.. b) che meritava accoglimento la domanda dell’appellante in ordine all’effettiva approvazione del rendiconto della sua gestione per il periodo per il quale chiede il pagamento del corrispettivo; c) che dagli estratti conto prodotti da P.G. e allegati nel suo fascicolo non emerge una specifica causale delle spese che lui sostiene di aver affrontato.

La cassazione della sentenza n. 2695 del 2005 è stata chiesta da P.G. con atto di ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Condominio (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 342 e 345 c.p.c..

Nullità della sentenza per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’effettivo contenuto delle motivazioni rese dal Tribunale e non confutate dall’appellante. Secondo il ricorrente la sentenza della Corte di appello di Milano non avrebbe considerato:

a) le disposizioni di cui all’art. 342 c.p.c., le quali impongono che la citazione in appello contenga i motivi specifici dell’impugnazione nonchè le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c.. La Corte milanese, nonostante avesse formulato pesanti rilievi in ordine alla completezza e alla congruità, della citazione in appello – dichiarando esplicitamente che non poteva negarsi che il modo con cui l’appellante aveva censurato la sentenza impugnata si poneva ai limiti dell’ammissibilità, “tuttavia, la stessa Corte riteneva che, dal tenore dell’atto di gravame, fosse possibile evincere l’intenzione dell’appellante era quella di svolgere una censura essenzialmente indirizzata al giudizio di valutazione probatoria data dal Tribunale. Epperò le ragioni concrete – per le quali si chiede il riesame della situazione e il supporto argomentativo idoneo a contrastare la sentenza impugnata devono essere indicate dall’appellante e non possono essere ricostruiti dal giudice sulla base di una valutazione complessiva dell’atto.

b) la motivazione resa del Tribunale che ha comportato la formulazione di giudizi e considerazioni molto più ampie di quelle che il giudice di appello ha riassunto e ritenuto di ricordare.

Secondo il ricorrente, nonostante il sostanziale silenzio dell’appellante la Corte territoriale avrebbe limitato la disamina sostanzialmente autonoma ed officiosa di taluni passaggi della motivazione di prime cure, determinando un’insufficiente contraddittoria motivazione ai sensi di cui all’art. 132 c.p.c..

Epperò la motivazione resa dal Tribunale era stata più ampia ed aveva avuto riguardo a tutte le argomentazioni addotte dall’attore e a tutte le situazioni di fatto evocate e dimostrate che erano stati ben più ampi dei pochi spunti elencati nella decisione impugnata.

L’appellante, secondo il ricorrente, non avrebbe specificato i motivi di lagnanza e vi sarebbe stata una sorta di supplenza esercitata dalla Corte di appello, la quale avrebbe proceduto ad un’autonoma valutazione della decisione di prime cure.

c) le insuperabili carenze dell’atto di citazione in appello nel quale non sono state formulate critiche specifiche sulle motivazioni rese dal Giudice e che comunque, non ha investito, neppure, indirettamente molti dei passaggi della motivazione de qua. Secondo il ricorrente il condominio avrebbe sviluppato nuove argomentazioni che in primo grado non erano per nulla esposte. Sono stati esposti fatti nuovi e sono stati prodotti nuovi documenti in violazione dell’art. 345 c.p.c..

d) delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità che l’attore (attuale ricorrente) ha proposto e coltivato sia nella prima fase che nella comparsa conclusionale. Specifica il ricorrente che nella propria comparsa di risposta era stata ampiamente illustrata la violazione del precetto di cui all’art. 342 c.c.. Ed era stato fatto valere un ulteriore motivo di doglianza che pure può essere ribadito in questa sede e, cioè, che inammissibilmente l’appellante si sarebbe riportata a considerazioni ed a ragioni affatto nuove e diverse da quelle indicate in prime cure.

1.1. – La censura è infondata e non merita di essere accolta per le ragioni di cui si dirà.

1.1.a) La questione dedotta dal ricorrente in ordine alla mancata dichiarazione d’inammissibilità dell’appello per il difetto di specificità dei motivi va esaminata sulla base di un esame diretto degli atti come è consentito a questa Corte quando viene dedotto un error in procedendo a tal fine è necessario – per il rapporto che la costante giurisprudenza pone fra motivazione della sentenza di primo grado e contenuto dell’atto di appello – esaminare il contenuto della sentenza dei primi giudici.

Dall’esame diretto della decisione del Tribunale di Milano emerge che il primo giudice, ha accolto la domanda ed ha condannato il condominio (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 13.681,19, di cui Euro 4.465,49 a saldo della parcella per l’attività di Direttore dei lavori; Euro 7.921,41 a copertura dello scoperto del cc. n. (OMISSIS) ed Euro 1.394,29 a saldo della parcella per prestazioni professionali di amministratore del condominio. In particolare e in sintesi il Tribunale ha affermato che “La presente causa trae origine dalla richiesta di pagamento del compenso degli onorari da parte del geom. P. per la sua attività professionale, di amministratore e direttore dei lavori, svolta nell’interesse del condominio (OMISSIS), oltre al pagamento dello scoperto del conto corrente condominiale.

(……) le spese dichiarate risultano ampiamente documentate, nessuna contestazione in merito all’operato dell’amministratore emerge con conseguente mancata approvazione dei rendiconti di gestione, nessuna azione di responsabilità risulta assunta in sede di presentazione dei rendiconti; gli incarichi risultano affidate con delibere condominiali regolarmente approvate, documentato risulta l’ultimo periodo di gestione del geometra P. dall’1 ottobre 2000 al 25 gennaio 2001 (per la durata di quattro mesi) i lavori appaltati risultano inerenti all’edificio condominiale, pur avendo una diversa ripartizione dei costi, già che quelli relativi alla pavimentazione dei balconi sono a carico di chi ne ha la proprietà esclusiva; i vizi lamentati dal condominio non risultano tali da far assurgere la responsabilità della direzione dei lavori (vedi piastrelle); la direzione lavori nella relazione di liquidazione dei lavori ha evidenziato, nell’interesse del condominio i motivi di contestazione della fattura n. (OMISSIS) dell’impresa”.

Dall’esame diretto dell’atto di appello emerge: “Per i motivi che si andranno dettagliatamente ad esporre, la sentenza in oggetto è totalmente erronea nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni (…) 3.= Sul conto corrente n. (OMISSIS) acceso presso l’agenzia di (OMISSIS) della Banca popolare di Lodi e sullo scoperto di lire 15.144.367 (pari oggi ad Euro 7.821,41) erroneamente addebitato al Condominio (OMISSIS)” (….) 4. – In particolare sul rendiconto 1 ottobre 2000 – 25 gennaio 2001 (…….) 5. – Sulle irregolarità di gestione imputabile al geom. P.G. (…….) 6. – Sull’attività di direzione lavori svolta dal Geom. P. e sulla sua richiesta di pagamento della relativa nota pro forma di lire 8.646.387 (pari ad Euro 4.465,49).

1.1.b). – Pertanto, dall’esame comparativo della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, emerge un’adeguata congruità tra la sentenza e le censure proposte, nonostante l’esposizione non sempre distingue con chiarezza il fatto e il diritto. In particolare, l’atto di appello contiene un’esposizione dei motivi con i quali è stata censurata la sentenza di primo grado esaminando le tre voci che quella sentenza aveva indicato, quale articolazione della domanda dell’attore, e, soprattutto, è stata censurata la sentenza di primo grado laddove non aveva valutato adeguatamente le prove che erano state offerte e che evidenziavano l’infondatezza delle domanda di giustizia dell’originario attore.

1.1.c). Comunque sia, va osservato, che i motivi specifici d’impugnazione non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo sufficiente un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice, sia delle ragioni della doglianza.

1.2. – A sua volta, la Corte milanese, ha riformato la sentenza di primo grado avuto riguardo alle tre diverse statuizioni relative ad altrettante domande dell’attore specificando, adeguatamente e, con un iter logico privo di contraddizioni, che le prove e l’onere delle prova erano state valutate in modo erroneo dal Giudice di primo grado. Nelle affermazioni della Corte milanese, secondo le quali: a) in sostanza il primo Giudice ha erroneamente posto a carico del condomino con un evidente inversione dell’onere della prova una prova negativa; b) quanto al compenso per il periodo ottobre 2000 gennaio 2001 valgono anche in tal caso le osservazioni testè svolte sulla carenza di produzione di pezze di appoggio delle spese assertivamente sostenute; non vi è alcuna supplenza esercitata dalla Corte di merito rispetto alle doglianze dell’appellante considerato come già si è detto che l’appellante con i motivi di appello ha censurato la sentenza di primo grado per un’errata valutazione delle prove acquisite in giudizio.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta come da rubrica.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle indicazioni e argomentazioni dei contendenti. Omessa considerazione dei documenti, delle prove e delle istanze istruttorie articolate dall’odierno ricorrente.

Secondo il ricorrente, la Corte milanese non avrebbe prestato la dovuta attenzione alla numerosa documentazione prodotta, ai riconoscimenti del condominio convenuto. Specifica, il ricorrente, che l’attore aveva prodotto numerosi documenti che attestavano, non solo i movimenti contabili sul conto corrente, ma anche le spese e le anticipazioni sostenute, aveva articolato le istanze per l’ammissione di capitolati di prova, indicando alcuni testi, aveva evidenziato, con memoria illustrativa ex artt. 170 e 180 c.p.c., che il condominio non aveva contestato che il conto corrente bancario aperto presso la B. pop. Di Lodi fosse destinato unicamente alla gestione condominiale e che su di esso erano transitate tutte le entrate e tutte le uscite.

Ed ancora, pur dichiarando che l’istanza era dettata da mera prudenza, aveva, comunque, chiesto l’ammissione di consulenza tecnica contabile. Per queste ragioni – conclude il ricorrente – si deve eccepire il vizio d’incompleta motivazione e quello di mancata delibazione su un punto decisivo della controversia e sulle istanze che l’attore ha articolato ritualmente e tempestivamente e sulle quali ha sempre insistito.

2.1. – Anche questa censura è infondata e non merita di essere accolta perchè la Corte milanese, dopo aver valutato la documentazione prodotta dall’attuale ricorrente, le richieste dallo stesso formulate e aver ritenuto che la CTU nel caso specifico non avrebbe potuto colmare una lacuna probatoria, con giudizio ponderato, adeguato e, comunque privo, di vizi logici, ha ritenuto che la domanda dell’attore fosse sfornita di prova. In particolare, la Corte di merito ha avuto cura di evidenziare: A) che dagli estratti conto prodotti dal geom. P. non emergeva una specifica causale delle spese che lui sosteneva di aver affrontato. Considerato che il conto bancario era, per necessità, a lui intestato era necessario che lo stesso dimostrasse le ragioni giustificative delle spese riportate nel conto al fine di imputarle con certezza al condominio. B) i che il geom. P. non ha dato prova, e l’onere probatorio era a suo carico di un’effettiva approvazione del rendiconto della sua gestione per il periodo ottobre gennaio 2011, ostacolando la possibilità di ritenere in via generale approvate le sue attività e non più sindacabile le indicazioni sugli esborsi sostenuti per conto del condominio.

2.2. – Sotto altro aspetto va osservato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma, solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.(cfr. sent. n. 6288 del 18/03/2011);

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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