Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24991 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32635/2018 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO LUIGI FUCCI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3814/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno per idropneumotorace determinato da manovra di posizionamento di catetere centrale per alimentazione parenterale in soggetto affetto da malnutrizione. Il Tribunale adito, disposta CTU, rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il T.. Con sentenza di data 20 settembre 2017 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che, pur avendo il CTU ritenuto che il modulo per il consenso informato era generico e non adeguato in quanto non indicante le complicanze che potevano derivare dall’intervento, con decisione non impugnata e passata in giudicato il Tribunale aveva affermato che il T. non aveva provato che, se le informazioni gli fossero state correttamente fornite, egli non avrebbe prestato il consenso alla pratica medica e che inoltre l’appellante non aveva tempestivamente proposto in primo grado domanda di risarcimento del danno per assenza del consenso informato. Aggiunse che l’evento era prevedibile, ma non vi era prova che non fosse evitabile, e che tuttavia la diagnosi e cura del pneumotorace erano state tempestive, con dimissione del paziente dopo una settimana perfettamente guarito. Osservò ancora che gli accertamenti eseguiti subito dopo l’intervento non avevano mostrato un danno ai polmoni rilevante, danno accertato solo due anni dopo l’intervento, e che, considerato che il T. era un grosso fumatore, non vi era prova che il danno ai polmoni fosse stato conseguenza dello pneumotorace. Concluse nel senso che non vi era prova di un danno causalmente collegabile al comportamento medico.

Ha proposto ricorso per cassazione T.P. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., per omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il consenso prestato in base ad un modulo generico e non adeguato vale come mancata prestazione del consenso e che doveva ritenersi sussistente la responsabilità medica per la sola mancanza di consenso informato.

Il motivo è inammissibile. In disparte la circostanza che la rubrica del motivo reca la denuncia di vizio motivazionale, nella specie preclusa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. e l’inerenza della censura a mera confutazione del giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità, la censura è priva di decisività in quanto non vengono impugnate le due rationes decidendi sulla questione del consenso informato, e cioè a) l’intervenuto giudicato interno sulla statuizione del Tribunale secondo cui il T. non ha provato che, se le informazioni gli fossero state correttamente fornite, non avrebbe prestato il consenso all’intervento e b) l’assenza di tempestiva domanda in primo grado di risarcimento del danno per assenza del consenso informato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che vi è omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè, nonostante che il T. avesse denunciato che le difficoltà respiratorie erano imputabili al pneumotorace, l’appello è stato rigettato non sulla base di argomentazioni logico-giuridiche.

Il motivo è inammissibile. La denuncia di vizio motivazionale, oltre che inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., risulta formulata in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più vigente, senza denunciare un fatto, decisivo e controverso, il cui esame sia stato omesso dal giudice di appello.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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