Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24991 del 07/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 07/10/2019), n.24991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28357-2018 proposto da:
K.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO NOVELLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il
09/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria, o in subordine di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta dal cittadino pakistano K.S.A., ritenendo che le vicende narrate fossero generiche e non credibili, che non sussistessero i presupposti per la protezione sussidiaria anche in relazione alla regione di provenienza (Kashmir) e che non fossero state allegate particolari situazioni di vulnerabilità.
2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
3. seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, sia con riguardo al profilo della credibilità del ricorrente, che aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, sia con riguardo alle condizioni del Pakistan, che avrebbero meritato un approfondimento istruttorio.
5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il tribunale affermato che nella regione del Kashmir non ricorrerebbe alcuna ipotesi di conflitto armato interno, alla luce del rapporto LAS 2017, trascurando però di valutare ulteriori fonti di documentazione, come il “Rapporto 2018 di Refworld-UNHCR” e sostenendo che “i familiari del ricorrente vivono sempre nel medesimo villaggio, ubicato ad una certa distanza dalla LOC”, mentre “la cittadina si trova invece nel cuore della linea di controllo”.
6. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in quanto “tanto la storia personale del ricorrente quanto la situazione oggettiva del paese possono condurre, anche valutate singolarmente, al riconoscimento della protezione per motivi umanitari”.
7. I motivi sono inammissibili perchè afferenti il merito delle valutazioni sulla non credibilità del narrato, sulle condizioni del Paese d’origine e sui presupposti di vulnerabilità del richiedente.
8. Al riguardo deve ricordarsi che: i) la materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015, 27336/2018, 3016/2019), anche con riguardo alla protezione umanitaria (Cass. 3681/2019); ii) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019); iii) la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (qui non rispettati), ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (qui non dedotta), restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019, in un caso analogo in cui era stata dedotta la violazione di norme di legge, ma si mirava ad una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale; cfr. Cass. 27502/2018); iv) il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018; cfr. anche Cass. 4892/2019 e 16925/2018); v) anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgalaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018).
6. Nulla va disposto sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019