Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24991 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24991 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 4065 – 2010 proposto da:
IMPREGILO

S.P.A.,

(incorporante

per

fusione

la

SOCIETA’ IMPPEGILC EDILIZIA E SERVIZI S.P.A., già
IMPREGILO EDILIZIA ::.P.A) 00830660155, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
2013
2601

presso lo studio degli avvocati PETRACCA NICOLA
DOMENICO, QUARTO ANGELO GABRIELE, ROTONDI FRANCESCO,
che la rappresentano e difendono giusta delega in
atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 06/11/2013

contro

DUCA

ANTONIO

DCUNTN62C08D998C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI, 27 STUDIO LEGALE
ROMAGNOLI, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI
SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAROFALO

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 09/02/2009 R.G.N. 313/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

SILVIO, giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22 gennaio 2009 la Corte di appello di
Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone
che, non definitivamente pronunciando, accertata la
Impregilo Edilizia e Servizi s.p.a., aveva ordinato la
reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi
dell’art. 18 legge n. 300/70 e condannato la società al
risarcimento del danno, nella misura da accertare nel
prosieguo del giudizio.
Tale sentenza è ora impugnata dalla soc. Impregilo che
propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con
controricorso Duca Antonio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che
le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente
la controversia

de qua,

dandosi atto dell’intervenuta

amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando anche la volontà di abbandonare la causa
pendente, “a spese compensate”.
Preso atto di tale accordo, con il quale le parti
concordemente hanno dichiarato di definire transattivamente
la controversia, deve rilevarsi che è sopravvenuto il difetto
di interesse delle stesse a proseguire il processo; l’accordo
comporta la cessazione della materia del contendere.
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale
di conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno
l’interesse all’impugnazione, con la conseguenza che il
R.G. n. 4065/2010
Udienza 18/9/2013
lmpregilo e/Duca

1-

illegittimità del licenziamento intimato a Duca Antonio dalla

ricorso va dichiarato inammissibile, dovendosi valutare la
sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad
impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della
2006).
Ricorrono giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto,
per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le
parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

decisione (Cass. 16341 del 2009; S.U. sent. n. 25278 del

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