Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24990 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 07/10/2019), n.24990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27857-2018 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

ROSA ODDONE, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 552/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino aveva respinto il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.P. contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, ritenendo, rispettivamente: che il racconto del richiedente non è credibile per una serie di ragioni puntualmente indicate; che non sussistono i presupposti della violenza indiscriminata nella sua regione di provenienza, posta nella parte meridionale della Nigeria; che non ricorrono specifiche condizioni di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione; gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con i due motivi proposti si censurano: i) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), (art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riguardo alla protezione internazionale; ii) l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riguardo alla protezione umanitaria.

5. I motivi sono manifestamente inammissibili, perchè veicolano violazioni di legge del tutto generiche, in uno a censure motivazionali totalmente difformi dal paradigma di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che ha reso denunziabile in tal guisa solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, 8053/2014; conf. ex multis Cass. 27415/2018).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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