Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24990 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5580/2011 proposto da:

SOCIETA’ ASTROLABIO DI M.M.P., P.I. (OMISSIS), in persona

della titolare M.M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ERNESTINA POLLAROLO, DIEGO DIRUTIGLIANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati dell’avvocato ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LUIGI

CALIULO, LELIO MARITATO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 170/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/02/2010 R.G.N. 591/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

uditi gli Avvocati CHITI MARIO PILADE per delega Avvocato MARINI

GIUSEPPE;

uditi gli Avvocati POLLAROLO ERNESTINA e DIRUTIGLIANO DIEGO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 22.2.2010, la Corte d’appello di Torino, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla società Astrolabio di M.P.M. volta a conseguire la restituzione del 90% dei contributi versati nel triennio 1994-1997 L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che la disposizione di legge si limitasse a prevedere la possibilità per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994, che non avessero ancora regolarizzato la propria posizione contributiva, di estinguerla con il pagamento del 10% del dovuto, senza attribuire a coloro che avessero già versato i contributi la facoltà di richiederne la restituzione.

Contro tali statuizioni insorge la società dianzi menzionata con ricorso affidato ad un unico motivo di censura, illustrato con memoria. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, la società ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e con la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, per avere la Corte di merito escluso la ripetibilità del 90% dei contributi dovuti e già versati all’INPS negli anni in questione.

Il motivo è fondato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, D.L. ult. cit., da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e – precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994” – ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Non essendosi la Corte di merito attenuta ai superiori principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e – in considerazione dell’inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., gli unici documenti producibili in sede di legittimità essendo quelli riguardanti la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.) – la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinchè provveda sul merito della pretesa tenendo conto del ius superveniens costituito dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell’Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016: questa Corte, infatti, ha già fissato il principio secondo cui le agevolazioni previste L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, pur realizzando, secondo la citata decisione della Commissione Europea, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016).

Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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