Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24990 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24990 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 9171-2011 propostc da:
MAGGI

SANDRO

MGGSDR65B21L719X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA I_,DEBRANDO GOIRAN 23, presso
lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

difeso

DONATELLA,

GEROMEL

dall’avvocato

GIANFRANCO

SALUSTRI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2597

SAN RAFFAELE S.P.A. 08253151008, in persona del legale
t

rappresentante

pro

tempore,

già

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo

Data pubblicazione: 06/11/2013

studio

dell’avvocato

GALLGTTI

DAVIDE,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti e da
ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente

di ROMA, depositata il 31/03/2010, R.G.N. 11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/09/20 -i3

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato GEROMEL DONATELLA per delega SALUSTRI
GIANFRANCO;
udito l’Avvocato EMANUELA CUSMAI per delega DAVIDE
GALLOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 224/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.1 – 31.3.2010 la Corte d’Appello di Roma rigettò
il gravame proposto da Maggi Sandro avverso la pronuncia di prime

intimatogli dalla Hospital Appia srl (oggi, a seguito di successive
incorporazioni, San Raffaele spa).
A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che:

restando la decisione imprenditoriale di ridurre il personale

insindacabile nell’an e vincolata nel quomodo, appariva assorbente il
rilievo che la Società aveva deciso di sopprimere il reparto cucina, a
cui il Maggi era da tempo adibito, e che aveva effettivamente
proceduto a licenziare tutti gli addetti a tale reparto, com’era pacifico;

rimaneva con ciò assorbita la lamentata mancata valutazione

della circostanza che, a distanza di nove mesi dal licenziamento,
secondo un comunicato sindacale, sarebbe divenuto necessario
assumere nuovo personale;

la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da

avviare alla mobilità, non doveva interessare l’intera azienda, poiché
la soppressione dell’attività di cucina non era avvenuta in base ad
una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma in base a
comprovate e concordate, con le organizzazioni sindacali, esigenze
tecnico produttive ed organizzative, che avevano dato luogo alla
riduzione del personale;

essendo stata soppressa l’intera unità produttiva, l’individuazione

delle varie figure professionali non poteva che coincidere con gli

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cure che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento collettivo

addetti alla medesima, il che, a posteriori, aveva consentito
l’individuazione dei nominativi in esubero;
– l’appellante non aveva specificamente censurato le osservazioni

e sino al momento della sua soppressione, al reparto cucina; inoltre,
con riferimento alla categoria di appartenenza, prevedente
espressamente tra le mansioni di riferimento quelle di pulizia, che
costituivano l’attività prevalente del Maggi, non poteva ritenersi che
fosse più qualificante svolgere tali mansioni in altri reparti, tanto più
che l’interessato non aveva avuto nulla da obiettare in ordine al suo
trasferimento presso il reparto cucina;

restava così assorbita anche la doglianza relativa all’errata

indicazione delle figure professionali nelle comunicazioni di cui
all’art. 4, comma 9, legge n. 223/91;

l’avvenuto licenziamento di tutti gli addetti al suddetto reparto

aveva comportato che non vi fosse spazio per qualsivoglia censura
in ordine ai criteri di scelta e alla loro formazione;

doveva escludersi che la comunicazione agli uffici pubblici fosse

giunta in ritardo, essendo peraltro decisiva la tempestività della loro
spedizione;

la possibilità di una diversa collocazione era esclusa dalla

corretta individuazione di un solo reparto da sopprimere e dalla
dedotta assunzione di altri lavoratori della stessa qualifica solo molti
mesi dopo la procedura di riduzione di personale;

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del primo Giudice circa la sua legittima adibizione, per circa un anno

-

in ordine alla riassunzione, la Società aveva chiaramente

esplicitato i punteggi assegnati ai vari licenziati e gli stessi non
avevano formato oggetto di specifiche censure da parte del Maggi;
in ordine alla dedotta promiscuità e fungibilità di mansioni tra il

personale licenziato e quello rimasto in azienda, doveva ribadirsi la
legittimità dell’adibizione del Maggi al reparto soppresso e la
legittimità del licenziamento di coloro che vi erano addetti;

quanto al dedotto collegamento negoziale in frode alla legge,

doveva evidenziarsi che, salvi i casi di utilizzo promiscuo della
manodopera e di direzione e gestione parimenti comune, il
collegamento economico tra società non vale ad escluderne
l’individualità soggettiva giuridica;
– circa il mancato accertamento di un’ipotesi di cessione d’azienda,
andava evidenziato che non vi era stata contestazione di quanto
accertato dal primo Giudice, ossia che il servizio mensa era stato
soppresso e che la diversa società che lo aveva in seguito gestito
aveva utilizzato attrezzature, macchinari e capitali propri, in diversi
locali;
– non erano state neppure indicate le circostanze su cui il Tribunale
avrebbe omesso di ammettere le prove.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Maggi Sandro
ha proposto ricorso per cassazione fondato su undici motivi e
illustrato con memoria.
La San Raffaele spa ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria.

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’eccezione di nullità del ricorso per non essere stata la procura
sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal procuratore è infondata,

parte e l’autentica del difensore.
Parimenti infondata è l’eccezione di tardività del ricorso, poiché il
termine semestrale di cui al novellato art. 327 cpc si applica ai giudizi
instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma
(4.7.2009) e, quindi, non al presente giudizio.
2. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 4, 5 e 24
legge n. 223/91, nonché vizio di motivazione, rilevando, in relazione
alla dedotta mancanza di qualsivoglia trasformazione dell’attività
industriale che riguardava il suo posto di lavoro, l’obbligo per
l’impresa di agire in buona fede e di motivare le scelte, con un
comportamento che doveva essere ispirato a piena lealtà nel corso
dell’intera procedura.

2.111 motivo è generico e quindi inammissibile, non contenendo
puntuali censure alle articolate argomentazioni della Corte
territoriale, che non si è limitata ad affermare il principio di diritto
applicabile, ma ha evidenziato l’effettiva soppressione del reparto
presso cui il Maggi era impiegato e il consequenziale licenziamento
di tutti gli addetti.
3. Con il secondo motivo si lamenta l’intempestività della
comunicazione di inizio della procedura e il vizio di motivazione sul
punto.

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risultando per contro, in calce al mandato a margine, la firma della

3.1 La Corte territoriale ha espressamente esaminato la questione,
nei termini, lineari e privi di contraddittorietà, già indicati nello storico
di lite, onde deve escludersi il dedotto vizio di motivazione, essendo

coerenza logico formale della motivazione ed essendo per contro
inibita la revisione del ragionamento decisorio, che si tradurrebbe in
un’inammissibile nuova valutazione di merito.
Ciò premesso il motivo all’esame risulta inammissibile laddove si
risolve nella richiesta a questa Corte di riesaminare il contenuto e la
portata della documentazione prodotta.
4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 5, comma 3,
legge n. 223/91, la violazione dei principi di ragionevolezza,
obiettività, correttezza e buona fede, nonché il vizio di motivazione,
sul rilievo che non sarebbe stata oggetto di comunicazione la
conversione degli spazi adibiti al reparto cucina e la prossima
necessità di nuove assunzioni.
4.111 motivo presenta palesi profili di inammissibilità, non essendo
stato riprodotto il contenuto della comunicazione di cui si lamenta la
mancanza di trasparenza e veridicità.
Per completezza di motivazione, deve peraltro rilevarsi che la
doglianza è infondata anche nel merito, dovendo le comunicazioni
concernere le ragioni della riduzione del personale e restandone
evidentemente escluse circostanze future e meramente ipotetiche
circa la necessità, in epoca successiva, dell’assunzione di nuovo
personale.

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il sindacato di legittimità limitato al controllo sotto il profilo della

5. In via di priorità logica va esaminato il quinto motivo, con il quale,
lamentando violazione di plurime disposizioni di legge e violazione
dei principi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt.

Costituzione, nonché vizio di motivazione, si deduce che avrebbe
dovuto aversi riguardo, nell’individuazione dei dipendenti da
licenziare, all’intero complesso organizzativo e produttivo
dell’azienda e non solo a quelli addetti all’unità operativa soppressa.
5.111 motivo è infondato alla luce della condivisa giurisprudenza di
questa Corte secondo cui, nel caso in cui sia disposta la chiusura di
un settore o ramo d’azienda, tenuto conto che, ai fini
dell’applicazione dei criteri di scelta dettati dall’art. 5 legge n. 223/91,
la comparazione dei lavoratori da awiare alla mobilità può essere
effettuata avendo riguardo soltanto ai lavoratori addetti al settore o al
ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione e non a quelli
addetti all’intero complesso organizzativo e produttivo, qualora si
accerti che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto
settore o ramo d’azienda ed esauriscano in tale ambito i loro effetti,
dovendosi giudicare della completezza delle informazioni
esclusivamente sotto il profilo funzionale di consentire il controllo
sindacale sulla effettività della scelta di cessare l’attività,
insindacabile nel merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7169/2003;
13182/2003; 5700/2004; 10590/2005; 4970/2006; 13381/2008).
6. Il quarto e il nono motivo, tra loro connessi, possono essere
esaminati congiuntamente.

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1175 e 1375 cc. e di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 41 della

Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 4, commi 3 e 9,
legge n. 223/91, anche con riferimento all’art. 51 del CCNL di
settore, e violazione dei principi di correttezza e buona fede

cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione,
con riferimento alla falsità della qualifica di “ausiliario addetto alla
cucina”.
Con il nono motivo si assume violazione degli artt. 2103 e 2087 cc e
dell’art. 51 del CCNL di settore relativo all’inquadramento del
personale nel sistema di classificazione, per omessa o insufficiente
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle mansioni
ed al livello di inquadramento del ricorrente in riferimento al
lamentato danno per la dequalificazione.
6.1 Entrambe le doglianze sono infondate.
È stato infatti irretrattabilmente accertato in fatto dai Giudici del
merito che il Maggi era stato adibito, per circa un anno e sino al
momento della sua soppressione, al reparto cucina; che la sua
categoria di appartenenza prevedeva espressamente tra le mansioni
di riferimento quelle di pulizia, le quali costituivano la sua attività
prevalente; che il lavoratore, inoltre non aveva avuto nulla da
obiettare in ordine al suo trasferimento presso il reparto cucina.
Al contempo risulta che tutto il personale addetto al reparto
soppresso è stato licenziato.
Ne discende la sostanziale irrilevanza delle censure all’esame, sia
per ciò che riguarda la formale indicazione della qualifica, sia per ciò

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contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. e di solidarietà sociale di

che concerne l’espletamento delle mansioni svolte, in relazione alla
legittima ricomprensione del ricorrente nell’ambito dei lavoratori da
licenziare a seguito della soppressione del reparto presso cui era

7. Con il sesto motivo, lamentando violazione di plurime disposizioni
di legge e violazione dei principi di correttezza e buona fede
contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. e di solidarietà sociale di
cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, si
deduce che la cosiddetta “griglia comparativa”,

mai presa in

considerazione nel corso della procedura, seppure allegata alla
comunicazione finale, appariva essere un documento estraneo alla
procedura stessa, redatto unilateralmente dalla parte datoriale senza
l’accordo delle parti sindacali, così da inficiare la validità della stessa
comunicazione finale.
7.111 motivo è inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi
riportato il contenuto della comunicazione a cui la doglianza si
riferisce.
Per completezza di motivazione deve peraltro osservarsi che la
censura, ove ammissibile, sarebbe infondata anche nel merito, posto
che l’accertamento dell’avvenuto licenziamento di tutti gli addetti al
reparto soppresso e la legittimità, per quanto già osservato, della
restrizione della platea dei lavoratori licenziandi al personale ivi
impiegato rende evidentemente superflua, ai fini della legittimità della
messa in mobilità, la considerazione di una “griglia comparativa”.

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impiegato.

8. Con il settimo motivo, lamentando violazione di plurime
disposizioni di legge e violazione dei principi di correttezza e buona
fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. e di solidarietà

motivazione, si deduce che la parte datoriale, con la comunicazione
iniziale, si era limitata ad indicare l’impossibilità di soluzioni
alternative alla procedura di mobilità, omettendo qualsiasi
informazione ad altre forme difensive dell’occupazione.
8.1 Per quanto risulta dal passo della comunicazione riportato in
ricorso, la parte datoriale aveva indicato la non ipotizzabilità di
soluzioni alternative, indicando espressamente la non applicabilità
del ricorso alla cassa integrazione e ai contratti di solidarietà; ciò
risulta coerente con gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4,
comma 3, legge n. 223/91, restando riservato all’eventuale esame
congiunto di cui al successivo comma 5 l’esame della possibile
diversa utilizzazione del personale, anche mediante contratti di
solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; non è
quindi necessario, ai fini della ritualità della comunicazione, che la
parte datoriale indichi, specificamente, l’impossibilità di adozione di
tutti i rimedi alternativi astrattamente ipotizzabili.
Il motivo all’esame va dunque disatteso.
9. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione
degli artt. 4, 5 e 24 legge n. 223/91, dell’art. 15 legge n. 300/70 e
degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, con

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sociale di cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione, nonché vizio di

riferimento alla sussistenza di un cosiddetto “accordo a fotografia”
dei lavoratori licenziandi.
9.111 motivo è infondato, stante raccertamento dell’avvenuto

per quanto già osservato, della restrizione della platea dei lavoratori
licenziandi al personale ivi impiegato, che, come tale, resta
necessariamente predeterminato.
Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di
precisare che in tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti
collettivi, di cui alla legge n. 223/91, con accordo sindacale possono
essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli
stabiliti per legge e, in particolare, può anche attribuirsi rilievo
soltanto alle esigenze tecnico – produttive ed organizzative del
complesso aziendale, sempre che venga rispettato il principio di non
discriminazione tra i lavoratori e quello della razionalità delle regole
pattuite (cfr, Cass., n. 9153/2003; cfr, altresì, ex plurimis, Cass., nn.
11886/2006; 2429/2012).
10.Con il decimo motivo si deduce violazione dell’art. 8, comma 1,
legge n. 223/91 e dell’art. 15 legge n. 264/49, nonché vizio di
omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, con
riferimento alla violazione del diritto di precedenza nelle successive
assunzioni, in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione nelle
liste di mobilità e del mancato reperimento di una nuova
occupazione.

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licenziamento di tutti gli addetti al reparto soppresso e la legittimità,

10.1 II motivo è inammissibile sia per la sua genericità, non
essendo stati indicati nel ricorso stesso i lavoratori successivamente
riassunti e, in tesi, privi dei suddetti requisiti; sia per violazione del

dei documenti dai quali dovrebbe precisamente desumersi la
ricorrenza dei presupposti fattuali richiamati; sia perché, per come
svolta, la doglianza si risolve nella richiesta di un accertamento di
fatto inammissibile in sede di legittimità.
11.Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1966,
2103 e 2113 cc, nonché vizio di motivazione, deducendo che l’intera
operazione coordinata del recesso datoriale (esternalizzazione del
servizio cucina, licenziamento dei dipendenti, riassunzione con
mansioni diverse ed inferiori beneficiando delle agevolazioni
collegate alla mobilità, appalto del servizio mensa alla ditta
cessionaria) aveva comportato una sostanziale elusione degli artt.
2103 e 2113 cc, fino ad un’eventuale frode alla legge, in ragione del
collegamento funzionale dei singoli negozi posti in essere.
11.1 II motivo è infondato, perché si risolve nella mera
prospettazione di fatti, privi di per sé di decisività, senza l’indicazione
delle prove da cui dovrebbe desumersi il loro preteso collegamento
elusivo o addirittura fraudolento.
12.La deduzione conclusiva, con la quale si lamenta la mancata
ammissione delle istanze istruttorie già denegate in primo grado, è
inammissibile, sia perché non si è tradotta in uno specifico motivo di
ricorso, sia perché non sono state neppure indicate (e, tanto meno,

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principio di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto

trascritte nel loro contenuto) le prove della cui mancata ammissione
ci si duole.
13. In definitiva il ricorso va rigettato.

difensore antistatario avv. Davide Gallotti, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione
delle spese, da distrarsi a favore del difensore avv. Davide Gallotti e
che liquida in euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta), di cui
euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compenso, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013.

Le spese, liquidate con in dispositivo e da distrarsi a favore del

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