Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2499 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 27/01/2022), n.2499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32228-2020 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAMPELLO SUL CLITUNNO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELLA PEPPICELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELEONORA COSTA;

– controricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO

CANONICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.I., con atto notificato il 4 dicembre 2020, impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 465/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020, notificata a mezzo PEC il 30 ottobre 2020, resa in un giudizio in cui la ricorrente aveva convenuto il Comune di Campello sul Clitunno e Aviva Italia S.p.A. per sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno alla persona subito a causa di una caduta, avvenuta in data 8 dicembre 2012, mentre camminava all’interno di una tensostruttura fatta allestire dal Comune in occasione della cerimonia inaugurale della mostra del “Presepe Monumentale”. Deduceva di essere inciampata sul tappeto guida della larghezza di circa 1 m che era stato apposto sopra il pavimento in legno della tensostruttura.

2. Il Comune sul punto si era difeso deducendo che i danni subiti dall’attrice fossero riconducibili a fatto imputabile alla medesima. Dopo aver sentito alcuni testi, il Tribunale di Spoleto respingeva la domanda attorea.

3. Nel giudizio di appello instaurato dall’attrice, la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado. Il ricorso è affidato a tre motivi. Aviva Italia S.p.A. e il Comune di Campello hanno notificato controricorso rispettivamente in data 7 gennaio 2021 e 12 gennaio 2021.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in ragione di quanto segue.

2. Quanto al primo motivo, denunciante violazione

dell’art. 2051 c.c., in ordine alla prova della pericolosità della cosa, esso tende a dare ingresso a inammissibili valutazioni di merito sul nesso causale tra la res intrinsecamente pericolosa e la caduta dell’attrice. Più precisamente, il giudice dell’appello, dopo avere puntualizzato che la responsabilità dedotta ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma su un mero rapporto di custodia (con la conseguenza che, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista nesso causale tra la cosa in custodia il danno arrecato), analizzando il caso concreto ha ritenuto di escludere la pericolosità intrinseca della cosa e, in ogni caso, la sussistenza del nesso causale tra caduta e cosa in custodia.

2.1. In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che il tappeto

era stato apposto sul percorso proprio per evitare che le persone scivolassero sul pavimento ligneo nel corso della mostra; sulla base delle testimonianze raccolte ha escluso che la caduta fosse riconducibile al tappeto aggiungendo che, nel momento in cui la attrice era caduta a terra, il tappeto non poteva muoversi visto che sopra vi erano altre persone che con il loro peso lo tenevano fermo, e che il percorso era tutto in piano ed illuminato anche con le lampade posizionate sotto ogni statua, con la conseguenza che il tappeto era sicuramente visibile; ha aggiunto in fine che non vi era alcuna certezza del fatto che il tappeto si fosse increspato in quanto anche la teste che si trovava accanto alla attrice non era stata in grado di confermarlo con certezza.

2.2. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la denuncia di errata interpretazione o di falsa applicazione della norma è del tutto inammissibile in quanto la censura omette di considerare che con riferimento alla responsabilità per danni provocati dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c., incombe sulla parte danneggiata l’onere di provare che l’evento lesivo sia stato originato dalla cosa in custodia, operando solo successivamente in capo al custode l’onere della prova liberatoria del caso fortuito (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).

3. Quanto al secondo motivo, denunciante omessa considerazione di un fatto decisivo, esso si prospetta inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., u.c., essendo volto a censurare una pronuncia di rigetto doppiamente conforme e non essendo stato indicato in quale parte della motivazione vi sia una divergenza con quanto deciso nel giudizio di primo grado (v. per tutte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019);

4. Quanto al terzo motivo, inerente alla assunta violazione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., la deduzione risulta inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi poiché nel caso qui in esame non è in discussione la distribuzione del rischio sulla causa ignota o del caso fortuito, come dedotto, posto che il giudice di merito ha escluso non solo la pericolosità in sé della cosa (il tappeto), in relazione alla circostanze del caso, ma anche il nesso causale tra la caduta e il tappeto, alla luce delle prove acquisite tramite istruttoria per testi, compreso il fatto che sul tappeto vi erano altre persone e che non è stato dimostrato dall’attrice che la caduta fosse dipesa dal movimento o increspamento del tappeto, come era suo onere (per quanto sopra detto in relazione al primo motivo).

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese poste a carico della ricorrente a favore dei controricorrenti e raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

 

 

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