Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2499 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2499 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza
informa semplificata

sul ricorso proposto da:
LI PUMA Liboria (LPM LBR 25D62 G511J), MAZZOLA Patrizia
(MZZ PRZ 58H67 G273S), MAZZOLA Carla (MZZ CRL 60061 G273I)
e MAZZOLA Ornella (MZZ RLL 61R70 G273Z), nella qualità di
eredi di Mazzola Vincenzo, rappresentate e difese, per
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales Mangano, con domicilio per legge presso la
Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (80207790587), in
persona del Ministro pro

92g

tempore,

rappresentato e difeso,

Data pubblicazione: 04/02/2014

per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

n. 551/12 depositato il 27 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con
decreto in data 27 luglio 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di
Vincenzo Mazzola, della somma di euro 2.416,66, oltre accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un
processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate,
per l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 577,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari, oltre a euro 109,63 per spese generali e ad accessori

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta

di legge), con distrazione in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è
motivata dalla Corte d’appello in considerazione

richiesta di parte ricorrente era di un importo superiore
a titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello Liboria Li Puma, Patrizia Mazzola, Carla Mazzola
e Ornella Mazzola, quali eredi di Vincenzo Mazzola, hanno
proposto ricorso, con atto notificato il 15 febbraio 2013,
sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché motivazione
insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art.
360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole
che la Corte d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese
processuali, e ciò nonostante la modestia dello scarto tra
l’importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo
l’originario ricorrente domandato alla Corte d’appello un
indennizzo pari ad euro 3.200,00, quantificato in ragione

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dell’accoglimento solo parziale della domanda, giacché la

di euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, ed avendo la
Corte territoriale liquidato l’importo di euro 2.416,66
per essersi limitata ad adottare un parametro indennitario
leggermente più basso, pari ad euro 750,00 per ciascuno

che la censura è fondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra
le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma,
cod. proc. civ.), comprende anche l’accoglimento parziale
dell’unica domanda proposta, quando la parzialità
dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez.
21 ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta
compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa
priva di logica ragionevolezza, posto che nella specie non
vi è stato alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17
giugno 2012, n. 617) tra l’importo richiesto dalla parte
istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione – tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale sussistente tra l’indennizzo domandato (pari ad
euro 1.000,00 per anno di ritardo, quindi entro i limiti
dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di que-

dei primi tre anni di ritardo);

sta Corte) e quello liquidato – finisce con il risolversi
nella sostanziale vanificazione della soccombenza
dell’Amministrazione convenuta, che, invece, deve essere
adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della

la tutela accordata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna
del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento,
per l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono
essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impu-

gnato limitatamente al capo delle spese e,
merito,

decidendo nel

condanna il Ministero dell’economia e delle finan-

ze al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle
spese processuali per l’intero, nell’importo già liquidato

suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota

dalla Corte d’appello e con distrazione in favore
dell’Avvocato Isabella Casales Mangano, dichiaratasi antistataria;

condanna il Ministero alla rifusione delle spe-

se, altresì, del giudizio di cassazione, spese

liquidate

506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge, con
distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario, Avvocato Isabella Casales Mangano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

in euro 556,25, di cui euro 50,00 per esborsi ed euro

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