Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24989 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5550/2006 proposto da:

T.A., NORDEDILE SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore T.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI

Francesco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CRESPI EZIO, CRESPI MARIO;

– ricorrenti –

contro

T.V. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI Maria

Antonietta, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SCROSATI CARLO LUIGI, CORSELLI ANNAROSA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2651/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CRISCI Francesco, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti;

uditi l’Avvocato PERILLI Maria Antonietta difensore dei resistenti

che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi agli scritti

depositati, controricorso, memoria e documentazione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 372 c.p.c.; rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. e T.V., con atto di citazione del 18 gennaio 2000, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano, T.A. e la società Nordedile srl, e premesso di essere proprietari di una casa e di un terreno di pertinenza della stessa nel comune di Vanzaghello (MI), che nel terreno antistante la propria abitazione di proprietà di T.A., la società Nordedile (società del figlio G.) aveva modificato la destinazione di uso del terreno di pertinenza realizzando un deposito di materiali destinati all’edilizia, chiedevano, che i convenuti venissero condannati a cessare dall’attività di deposito, ripristinando lo stato dei luoghi, e al risarcimento dei danni conseguenti.

Si costituivano in giudizio T.A. e la società Nordedile snc, contrastando le domande attoree.

Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, con sentenza n. 52 del 2003 riteneva sussistente la violazione della disciplina edilizia lamentata dagli attori e riconosceva agli stessi il risarcimento danni, liquidato in Euro 2000,00 derivante dall’indebita limitazione al pieno godimento del fondo in termini di amenità, comodità e tranquillità causate dall’illegittima costruzione sul fondo del vicino. Considerata la dichiarazione degli attori che, in corso di causa, fosse cessata l’attività di carico e scarico, pretesamene abusiva sul fondo in questione, anche a seguito del provvedimento del Tar n. 1990 del 2000, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa degli attori che fosse inibita tale attività.

Avverso tale sentenza interponevano appello T.A. e la società Nordedile snc ritenendo che il giudice di primo grado era pervenuto a conclusioni errate in diritto ed inaccettabili in fatto.

Al gravame resistevano gli appellati i quali svolgevano anche impugnazione incidentale volta ad ottenere la condanna al risarcimento anche in via equitativa dei danni loro causati dall’illegittima attività svolta e dalle immissioni intollerabili conseguenti.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2651 del 2006 confermava la sentenza di primo grado. A sostegno di questa decisione la Corte di Appello di Milano osservava: a) che le risultanze istruttorie confermavano le violazioni edilizie; b) che il deposito dei materiali edili è stato aperto nel giardino prospiciente l’abitazione di T.A. ed era finalizzato all’effettuazione di opere in diversi cantieri: c) corretta era l’opinione del Tribunale relativa all’intrinseca potenzialità dannosa delle accertate violazioni delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenuta negli strumenti urbanistici o nei regolamenti di igiene.

La cassazione della sentenza n. 2651 del 2006 della Corte di Appello di Milano è stata chiesta da T.A. e dalla società Nordedile srl, con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. M.G. e T.V. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano – come da rubrica – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 871 -872-873, 2043 e 2967 cod. civ. (ex art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare: A) I ricorrenti censurano la sentenza della Corte di merito nella parte in cui estende la disciplina dell’art. 872 cod. civ. al semplice deposito di materiale perchè le norme regolamentari richiamate dall’art. 871 e 872 cod. civ. sono in ogni caso quelle propriamente edilizie la cui osservanza è prescritta per l’esecuzione di costruzioni. Epperò, specificano i ricorrenti, nella fattispecie non era stata realizzata alcuna vera e propria costruzione. E di più, il deposito dei materiali per cui è causa è stato effettuato in forza di una regolare autorizzazione amministrativa rilasciata, in data 12.10.1999, dal Comune di Vanzaghello con il parere favorevole dell’ufficio tecnico e dell’A.S.L. ed è cessato in ragione della sospensione da parte del TAR in data 18.7.2000. Per altro, il deposito dei materiali si è verificato pacificamente.

B) I ricorrenti ritengono ancora che la Corte milanese abbia violato il principio fondamentale secondo cui, chi assume di aver ricevuto il pregiudizio (ex art. 2043 c.c.) deve fornire la prova (ex art. 2697 cod. civ.) ed invero il danno deve essere individuato concretamente in relazione al diritto dedotto in causa. Secondo gli stessi, mancando ogni prova di immissioni moleste e intollerabili e non essendo stata accertata alcuna costruzione, la Corte di merito avrebbe operato un indebito salto logico circa un’indimostrata sensibile lesione del diritto di proprietà (o del possesso) delle controparti che hanno visto premiata la loro eccessiva “suscettibilità”, la loro sostanziale “intollerabilità”.

C) Secondo i ricorrenti la decisione della Corte di appello di Milano non spiegherebbe, ancora, le ragioni dell’estensione della responsabilità per l’autorizzato deposito di materiale eseguito dalla Nordedile al T.A.. Non è sufficiente sostenere che tale responsabilità si ravvisa nel fatto che il deposito della Nordedile sia stato attuato nel giardino del T.A., essendo evidente che tale operato della Nordedile non possa integrare un atto illegittimo del T.A., generatore di danni a terzi.

1.1.= Il motivo nella sua interezza è infondato per le ragioni di cui si dirà.

1.2.= E’ giusto il caso di evidenziare che la L. n. 10 del 1977 (“Norme per la edificabilità dei suoli”), meglio conosciuta come “Legge Bucalossi” dal nome del suo proponente, ha introdotto regole generali volte a garantire un utilizzo dei suoli, razionale ed organizzato, sostituendo, per altro, il concetto di “costruzione” con il concetto di trasformazione dei suoli. In particolare, tanto a livello di legislazione nazionale (L. n. 10 del 1977, art. 1, il cui contenuto è oggi recepito dal D.P.R. n. 380 del 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) quanto, in vario modo, le diverse legislazioni regionali, e nel nostro caso, le Norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Vanzaghello-M. chiariscono di perseguire l’obiettivo della pianificazione ordinata e responsabile, subordinando ogni “significativa utilizzazione” del territorio al rilascio di un titolo autorizzatorio, che presuppone effettuata la verifica di conformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni dei piani urbanistici.

Tale forma di controllo preventivo non opera per ogni intervento incidente sul territorio, ma è stata, appunto, limitata alla sola “attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”. E la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sono riconducibili entro tale categoria le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto. E, secondo questo insegnamento, un deposito di materiale edile è un intervento di trasformazione urbanistica-edilizia del territorio, almeno nella misura in cui produce una rilevante modifica dell’ambiente circostante.

1.3= Pertanto, una visione complessiva della normativa in materia urbanistica e considerato l’orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte, il termine “costruzione” di cui all’art. 871 cod. civ. va inteso, in visione evolutiva, e per certi aspetti, in senso ampio, quale “attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto. Di qui, la conseguenza ulteriore, acciaiata anche dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello di Milano dopo, che il secondo comma dell’art. 872 cod. civ. va riferito, non solo alle distanze tra costruzioni (in senso stretto, quale risultato di una attività edificatoria), ma alla violazione delle norme contenute nei Regolamenti Comunali che disciplinano l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

1.4.= Al proprietario confinante che lamenta la violazione delle norme contenute nei Regolamenti Comunali che disciplinano l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, intanto compete una tutela risarcitoria ai sensi dell’art. 872 cod. civ.. Il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria perchè la suddetta violazione determina un asservimento di fatto del fondo confinante. Il danno è in re ipsa perchè qualunque trasformazione di un fondo non consentito da una norma del regolamento comunale, pur se rappresentata dal deposito di materiali edili (come nel caso in esame), costituisce per il vicino una limitazione al godimento del proprio bene, in termini di diminuzione di amenità comodità e tranquillità, e, quindi, all’esercizio di una delle facoltà che si riconnettono al diritto di proprietà. Insomma, l’azione risarcitoria è volta a porre rimedio all’imposizione di una servitù di fatto e alla conseguente diminuzione di valore del fondo subita dal proprietario in conseguenza della trasformazione illegittima del fondo compiuta dal vicino, per il periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso.

1.4.a)= In tutte le ipotesi in cui il danno è in re ipsa, l’esistenza del danno è certa e non necessita di alcuna dimostrazione, ma il danno va quantificato” e siffatti casi di obiettiva e palese difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio il giudice deve trarre argomento dalle prove dedotte, ricorrendo, se del caso, a criteri equitativi, ex art. 1226 cod. civ.. La liquidazione compiuta dal giudice ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. è insindacabile, in quanto costituente esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, a meno che non risulti palesemente irrazionale o abnorme. Tale, però, cioè, irrazionale o abnorme, non poteva considerarsi la quantificazione effettuata dal giudice, nel caso di specie, in cui la confermata condanna al pagamento di Euro 2.000,00 era riferita ad un periodo di dieci mesi.

1.5.= Non ha ragion d’essere neppure la censura relativa ad un’omessa logica e valida motivazione sull’estensione della responsabilità per l’autorizzato deposito di materiale eseguito dalla Nordedile al T.A., non solo o non tanto perchè si tratta di una censura generica, ma soprattutto perchè la Corte milanese ha espressamente chiarito che le posizioni del T., persona fisica, e della società omonima andavano equiparate, affermando, così che la responsabilità della violazione contestata andava ricondotta ad entrambi i soggetti. In definitiva, l’ipotesi esaminata dalla Corte milanese è riconducibile alla normativa di cui all’art. 2055 cod. civ.. D’altra parte, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 cod. civ., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.

2= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c.. In particolare i ricorrenti ritengono che la compensazione delle spese operata dalla Corte milanese sia incongrua ed inadeguata, data la prevalente soccombenza delle controparti.

2.1.= Anche questo secondo motivo non ha ragion d’essere e non può essere accolto perchè la motivazione data, al riguardo, dalla Corte milanese è logica e adeguata e come tale non censurabile in sede di legittimità.

2.2.= La decisione in esame, per altro, risponde all’insegnamento di questa Corte; secondo cui il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicchè, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge denunciatale e sindacabile anche in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. 2^, sentenza 19.11.2007 n 23993).

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di cui all’art. 91 c.p.c., condannati in solido al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di cassazione, così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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