Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24989 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7436-2013 proposto da:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MATTEO CARMINE IACOVELLI;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

G.M. (OMISSIS), G.C. (OMISSIS), D.S.D.

(OMISSIS), G.P. (OMISSIS), eredi di G.G.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio

dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;

– c/ricorrenti e ric. incidentali –

avverso la sentenza n. 330/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 15/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto

del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, difensore dei controricorrenti

e ricorrenti incidentali, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza depositata il 15 dicembre 2012 e notificata il 29 gennaio 2013, ha rigettato l’appello principale, proposto dalla Provincia di Campobasso, e quello incidentale, proposto dai sigg. G.M., G.P., G.G. e D.S.D., eredi di G.G., confermando la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 278 del 2006.

2. Con la sentenza indicata, il Tribunale aveva accertato che i consorti G.- D.S., proprietari dell’alloggio sito nell’edificio di (OMISSIS), erano anche proprietari pro quota dell’area circostante inedificata – che costituiva pertinenza dell’edificio ai sensi dell’art. 818 cod. civ. -, con conseguente assorbimento delle domande subordinate di accertamento dell’avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, e della nullità di atti incompatibili con il vincolo di destinazione a parcheggio dell’area predetta.

3. La Corte d’appello ha confermato la decisione.

Esclusa la necessità della partecipazione al giudizio degli altri proprietari esclusivi dei singoli alloggi, nonchè comproprietari del fabbricato, la Corte territoriale ha ritenuto che il riferimento all’atto pubblico di acquisto dell’immobile, contenuto nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. degli attori, aveva reso possibile la sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo dell’art. 818 cod. civ.; che sussisteva un “rilevante rapporto pertinenziale” tra il fabbricato e l’area circostante, atteso che senza quest’ultima non vi sarebbe stata cubatura utile per la costruzione del fabbricato; che l’area risultava oggettivamente idonea ad assicurare aria e luce al fabbricato.

Nel contesto delineato, e in assenza di espressa esclusione, si doveva ritenere che il titolo che aveva trasferito la proprietà dell’alloggio avesse trasferito anche la quota dell’area in oggetto, come era confermato dalla indicazione dei confini dell’immobile contenuta nell’atto pubblico di trasferimento, in cui la (OMISSIS) era indicata come uno dei confini.

2.3. La Corte d’appello ha ritenuto assorbita la questione dell’usucapione del terreno, riproposta dagli appellati con l’appello incidentale condizionato, peraltro tardivo.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Provincia di Campobasso, sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso i sigg. G.M., G.P., G.G. e D.S.D., e propongono ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, al quale resiste, con controricorso, la Provincia di Campobasso. I resistenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., anche in relazione agli artt. 1100 e 1117 cod. civ., e si assume l’esistenza del litisconsorzio necessario con gli altri proprietari di alloggi, comproprietari dell’edificio, sul rilievo che gli attori agivano per l’accertamento della proprietà esclusiva su quota indistinta del suolo, proporzionale al valore dell’unità immobiliare, accertamento che incide, seppure per quota, sulla totalità della proprietà del terreno.

1.2. La doglianza è infondata.

Come rilevato dalla Corte d’appello, l’accertamento della proprietà pro quota dell’area circostante l’edificio, richiesto nei confronti del venditore, non introduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale, e pertanto non incide sui diritti degli altri proprietari degli alloggi situati nel medesimo edificio, legittimati anch’essi a chiedere, ove lo ritengano, pari accertamento (ex plurimis e da ultimo, Cass. 15/03/2017, n. 6649).

2. Con il secondo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,113,184 e 190 cod. proc. civ., artt. 2697 e ss. cod. civ. anche in relazione all’art. 111 Cost., e si contesta l’ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, in quanto gli attori non avevano prospettato in citazione il rapporto di pertinenza tra fabbricato e terreno, ma si erano limitati ad un generico richiamo all’acquisto, per poi indicare la causa petendi nell’usucapione e nella destinazione ex lege del terreno a parcheggio. Soltanto in comparsa conclusionale la domanda era stata proposta e la Provincia aveva espressamente dichiarato di non accertare il contraddittorio su domande nuove.

2.1. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha chiarito, su analoga censura formulata dalla Provincia con l’atto di gravame, che gli attori già in citazione avevano prospettato di aver acquistato la proprietà pro quota dell’area in contestazione con l’atto pubblico di vendita dell’alloggio, e ancora prima con l’atto di assegnazione dell’alloggio, e che successivamente, nella memoria di replica, gli attori avevano fatto riferimento specifico alla natura pertinenziale del terreno. All’evidenza non sussiste la denunciata ultrapetizione.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e ss. cod. civ., in particolare dell’art. 818 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2697,1362 e ss. cod. civ. nonchè dell’art. 900 cod. civ., e si contesta il riconoscimento della natura pertinenziale dell’area esterna al fabbricato in assenza dei requisiti di legge.

Secondo la ricorrente Provincia, l’utilizzazione del terreno a fini urbanistici e di computo della cubatura edificatoria non dimostrerebbe la destinazione dello stesso a pertinenza del fabbricato. Al contrario, dagli atti prodotti emergeva chiaramente l’inesistenza del vincolo pertinenziale, e lo stesso giudice di primo grado aveva affermato che l’area in questione non era indissolubilmente legata da incorporazione o da vincolo di destinazione avente i caratteri della essenzialità e indefettibilità, ben potendo le unità immobiliari essere godute anche senza l’area suddetta.

Nell’atto di vendita dell’alloggio al sig. G. (riportato nel ricorso), come negli altri atti di cessione ai rispettivi assegnatari, l’oggetto era chiaramente individuato nell’alloggio popolare di 4 vani e 5 accessori, specificamente indicati, confinante con (OMISSIS), scala comune e restante proprietà dell’Amministrazione Provinciale. La Provincia di Campobasso enuclea ulteriori indici dai quali emergerebbe che la proprietà del terreno non era stata trasferita: il regolamento di condominio non faceva riferimento al giardino; G.M. e G.C. avevano fatto richiesta per acquistare il terreno e G.C. aveva acquistato, insieme ad altri condomini. La Corte d’appello non aveva tenuto conto di tali circostanze, così violando anche le norme in tema di interpretazione dei contratti, ed era erronea anche la lettura del confini, peraltro non decisiva.

3.1. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha confermato il rapporto di pertinenzialità tra l’edificio e l’area circostante sulla base dell’esame del titolo, e in particolare dell’indicazione dei confini ivi contenuta, mentre risulta secondario il rilievo, in effetti privo di significato, che l’area era stata utilizzata a fini di cubatura per la costruzione dell’edificio.

La ratio decidendi, che risiede come detto nell’esame del titolo, non è superata dalle censure della ricorrente la quale, seppure formalmente denuncia la violazione dei canoni ermeneutici, finisce per prospettare un’interpretazione del titolo alternativa a quella espressa dal giudice d’appello, avuto riguardo alla indicazione dei confini.

Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice che l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, là dove la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (ex plurimis, Cass. 10/02/2015, n. 2465; Cass. 13/12/2006, n. 26683).

4. Con il quarto motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, e si contesta che la Corte d’appello non aveva tenuto conto che tutti gli altri acquirenti degli alloggi ed anche uno degli appellati, la sig.ra G.C., avevano acquistato il terreno.

4.1. La doglianza è inammissibile per carenza di decisività del fatto di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame, oltre che per limiti di formulazione.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). L’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui gli attori hanno acquistato la proprietà pro quota dell’area inedificata con il trasferimento dell’alloggio, rendeva irrilevante l’esame della circostanza che alcuni condomini, e tra essi gli stessi attori, avevano proposto domanda di acquisto dell’area, per la ragione che il riconoscimento del diritto di proprietà in capo alla Provincia non poteva incidere sul contenuto e sull’efficacia del già perfezionato titolo di acquisto.

5. Con quinto motivo la Provincia ricorrente ripropone i motivi dichiarati assorbiti dalla Corte d’appello, e denuncia omesso esame di fatti decisivi.

5.1. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse, poichè attinge questioni relative alle domande proposte dagli attori in via subordinata, già dichiarate assorbite dalla Corte d’appello in ragione dell’accoglimento della domanda principale proposta dai medesimi attori.

6. Nel rigetto dei motivi che precedono rimane assorbito il sesto motivo di ricorso, con il quale è denunciata violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nella prospettiva della riforma della sentenza d’appello, nonchè il ricorso incidentale condizionato.

7. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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