Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24989 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11175/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ALESSANDRIA

130, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA TRAPAZZO, rappresentato

e difeso dagli avvocati VINCENZA CARRIERO, LUIGI TRAPAZZO;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

che lo rappresenta e difende;

C.O.B., C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO, 15, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO MUNGO, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO ONOFRI;

– controricorrenti –

e contro

C.R., CASA DI CURA VILLA TORRI SRL, IN LIQUIDAZIONE,

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2757/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.B.O. e C.R., rispettivamente moglie e figlia di C.A., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna D.A. e la Casa di Cura Villa Torri chiedendo il risarcimento del danno in relazione alla morte del proprio congiunto sulla base di giudicato penale di condanna di D.A. ai sensi dell’art. 589 c.p., anche nei confronti della Casa di Cura quale responsabile civile. Esposero che C.A., al termine di infiltrazione cervicale eseguita da D.A. il giorno (OMISSIS), dopo aver accusato un malessere era entrato immediatamente in coma vegetativo irreversibile, con decesso avvenuto in data (OMISSIS). I convenuti chiamarono in causa le rispettive società assicuratrici. Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, condannò in solido i convenuti, previo riconoscimento della responsabilità del medico nella misura del 70% ed in quella del 30% quanto alla struttura sanitaria, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di ciascuna delle attrici iure proprio nella misura di Euro 190.000,00, al risarcimento del danno biologico iure proprio nella misura del 12-13% e del danno patrimoniale in favore di C.B.O., riconoscendo la rivalsa nei confronti delle società assicuratrici. Avverso detta sentenza proposero appello principale le originarie attrici ed appello incidentale Generali Italia s.p.a.. Con sentenza di data 21 novembre 2017 la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente l’appello principale ed integralmente quello incidentale.

Osservò la corte territoriale, quanto all’appello principale, che, essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo fra la data dell’infiltrazione cervicale ed il decesso, spettava il danno biologico terminale, mentre non spettava il danno catastrofale dato lo stato di incoscienza in cui aveva versato il C., e che il danno non patrimoniale, in aggiunta all’importo riconosciuto per il coniuge in relazione al danno biologico nella misura del 12-13% per il disturbo depressivo, spettava sulla base del valore massimo delle tabelle del Tribunale di Milano, avuto riguardo non solo al carattere del tutto inaspettato dell’evento lesivo ed al dolore della morte, ma anche agli undici mesi di coma che avevano preceduto la perdita ed all’avere le danneggiate assistito allo spegnersi progressivo del congiunto durante il lungo e doloroso periodo di coma, unitamente alle circostanze del carattere di famiglia unita e serena che caratterizzava il gruppo famigliare, dell’età delle vittima e delle appellanti ed al fatto che R. era l’unica figlia ancora convivente.

Aggiunse che fondato era l’appello incidentale perchè il giudicato penale aveva accertato la mancanza dello sfigmomanometro, dei farmaci vasopressori e vagolitici, della barella di emergenza ed il malfunzionamento dell’ascensore, nonchè l’esistenza dei presupposti per la qualificazione della Casa di Cura come responsabile civile (emissione da parte della struttura sanitaria della fattura per l’intervento medico, utilizzo da parte del medico dei macchinari e del personale della Casa di Cura, interesse imprenditoriale della struttura indipendentemente dal fatto che il medico non fosse dipendente della stessa), ma nulla aveva accertato quanto al nesso di causalità materiale con riferimento alla struttura e che tale nesso e dunque la responsabilità per fatto proprio della struttura andavano esclusi per le seguenti ragioni: la mancanza dello sfigmomanometro non aveva avuto incidenza causale perchè la misurazione della pressione non aveva costituito un passaggio indispensabile; dalle dichiarazioni del medico in sede penale si evinceva che egli non aveva avuto intenzione di somministrare i farmaci vasopressori e vagolitici; non vi era prova che la decisione del tecnico di fare a piedi di corsa le scale per chiamare l’anestesista-rianimatore fosse stata originata da un malfunzionamento dell’ascensore; il paziente era stato fatto distendere su un lettino ordinario, dunque non si comprendeva il nesso con l’evento verificatosi della mancanza della barella. Concluse nel senso che nei rapporti interni ricorreva la responsabilità esclusiva del medico, sicchè il D. doveva tenere indenne la struttura, ed in via surrogatoria la società assicuratrice, di quanto dovuto alla parte danneggiata.

Ha proposto ricorso per cassazione D.A. sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi C.B.O. e C.R. per un verso, Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che anche per il danno biologico terminale era necessaria la percezione, nella specie esclusa dallo stato di coma vegetativo.

Il motivo è infondato. Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell’invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. 5 luglio 2019, n. 18056; 19 ottobre 2016, n. 21060).

Con il secondo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, n. 1 e art. 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che non risulta allegata in relazione al danno non patrimoniale alcuna circostanza specifica che potesse giustificare il discostamento dai valori tabellari minimi, a cui correttamente si era arrestato il giudice di primo grado, e che le circostanze evidenziate (imprevedibilità dell’evento e lasso temporale intercorso fra l’intervento sanitario e la morte) non sono idonee a legittimare la liquidazione operata.

Il motivo è inammissibile. L’adeguamento del valore tabellare alle peculiarità del caso costituisce giudizio di fatto sindacabile nella presente sede di legittimità mediante la rituale denuncia di vizio motivazionale. La censura è limitata alla confutazione dell’idoneità probatoria delle circostanze valorizzate dal giudice di appello, che è tipico apprezzamento di competenza del giudice di merito.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, considerando il dolore sofferto dalla coniuge, è stata effettuata una inammissibile duplicazione del danno non patrimoniale, considerato prima come danno biologico e poi come danno morale.

Il motivo è infondato. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un’ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, “sub specie” di dolore dell’animo, vergogna, disistima di sè, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (fra le tante da ultimo Cass. 19 febbraio 2019, n. 4878; 27 marzo 2018, n. 7513).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p.. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, in violazione del giudicato penale, ha escluso l’esistenza del nesso di causalità fra la mancanza dello sfigmomanometro, dei farmaci vasopressori e vagolitici e della barella di emergenza e l’evento lesivo e che pertanto non può essere esclusa la responsabilità, quanto meno concorrente (anche nella misura del 30% quantificata dal giudice di primo grado), della struttura sanitaria.

Il motivo è infondato. Il giudicato penale si è formato anche nei confronti della struttura sanitaria in veste di responsabile civile. La struttura è stata dunque citata nel processo penale per il fatto dell’imputato ed è per il fatto di quest’ultimo, una volta condannato, che, a norma delle leggi civili, risponde (art. 185 c.p., comma 2 e art. 83 c.p.p., comma 1). L’efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 651 c.p.p., concerne quindi il fatto commesso dal condannato. Non trova così limite nel giudicato penale l’accertamento che compete al giudice civile quanto ai rapporto interno fra condannato e responsabile civile nella loro qualità di debitori solidali.

Nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il ricorrente richiama il principio di diritto enunciato da Cass. 11 novembre 2019, n. 28987 (in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell’art. 1298 c.c., comma 2 e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione). Trattasi di principio di diritto estraneo alla censura di cui al motivo in esame, nel quale si fa esclusivamente questione di violazione del giudicato penale (peraltro con riferimento al fatto proprio della struttura sanitaria e non per l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzazione di terzi per l’adempimento dell’obbligazione), e che pertanto acquista la natura di motivo non tempestivamente proposto con il ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di C.B.O. e C.R., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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