Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24989 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12702/2012 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante

pro tempore della Società EDILCEVA DI B.A. E

M.G. S.R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

BERTOCCHINI, rappresentati e difesi dall’Avvocato EMILIO SELLITTI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/11/2011 R.G.N. 121/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato SELLITTI EMILIO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il giorno 24/11/2011, rigettava l’appello proposto dagli odierni ricorrenti contro la sentenza resa dal Tribunale di prime cure che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Inps alla restituzione di una somma pari al 90% dei contributi e premi versati nel triennio 1994-1997, ai sensi del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e L. n. 17 del 2007, art. 3 quater.

2. La Corte, in particolare, riteneva anzitutto che il termine di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 (successivamente prorogato dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007), dovesse considerarsi perentorio pur in assenza di espressa definizione in tal senso da parte del legislatore, e in secondo luogo che, pur essendo esso formalmente previsto soltanto per la regolarizzazione mediante pagamento del 10% del dovuto, dovesse valere anche per il caso in cui si intendesse fruire del beneficio mediante restituzione del 90% dell’importo versato, stante la natura unitaria del beneficio siccome ricostruita dalle sentenze di questa Corte di legittimità nn. 20641 del 2007 e 11247 del 2010.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso M.G., in proprio e quale legale rappresentante della Edilceva di B.A. e M.G. s.n.c. articolando tre motivi. Resiste l’Inps con controricorso. I ricorrenti depositano memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e si duole della qualificazione data dalla Corte al termine fissato nella norma citata nel senso di ritenerlo perentorio, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa.

2. Il secondo motivo è fondato sulla violazione e falsa interpretazione e applicazione dello stesso art. 3, nonchè della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione agii artt. 2033, 2934, 2943 e 2946 c.c.: la società assume che ai sensi delle norme citate il pagamento dei contributi dei premi costituisce un indebito oggettivo, che va disciplinato ai sensi dell’art. 2033 c.c., e per il quale l’ordinamento non prevede alcun termine di decadenza. Peraltro, avendo le norme citate introdotto una ipotesi di rinuncia degli enti previdenziali alle somme suddette, dall’inutile decorso del termine non può conseguire la reviviscenza dell’originario debito in capo al contribuente.

3. Il terzo motivo ha sempre ad oggetto la falsa interpretazione e applicazione delle norme indicate nel secondo motivo, in relazione questa volta agli artt. 12 e 14 preleggi e agli artt. 2963 c.c. e segg.: parte ricorrente ritiene infatti che, poichè il diritto alla restituzione è stato sostanzialmente frutto di una elaborazione giurisprudenziale, i contribuenti non potevano prevedere che sarebbe stato loro applicato il termine di decadenza di una norma non a loro rivolta, sicchè l’interpretazione della corte territoriale creava una preclusione tale da rendere difficile se non impossibile l’esercizio dei diritti.

4. I motivi, che si affrontano congiuntamente in ragione della connessione che li lega, sono infondati.

5. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avevano già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escluda costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010).

6. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, del tutto correttamente la Corte di merito, una volta accertato che la domanda di rimborso era stata presentata in data 7/10/2009, ha ritenuto che parte ricorrente ne fosse decaduta: il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica infatti anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016).

7. Escluso pertanto che l’applicazione del termine a quest’ultimo caso sia frutto di un’interpretazione analogica della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, deve piuttosto aggiungersi che non meno correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisse un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per i quali vige la regola di cui all’art. 152 c.p.c., spetta infatti all’interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non v’ha dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost., trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996).

8. Per contro, l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, esclude che possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacchè in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016). E’ poi appena il caso di precisare che non possono condividersi le considerazioni svolte dalle parti controricorrenti circa l’impossibilità logica di presentare una domanda di rimborso in epoca anteriore ai pronunciamenti di questa Corte che hanno riconosciuto che anche quanti avevano già pagato i contributi avevano la possibilità di accedere alla provvidenza in questione: la molteplicità dei significati resi possibili dalla plurivocità del significante testuale impiegato dal legislatore non toglie che la norma giuridica trovi pur sempre la sua fonte di produzione nella legge (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 15144 del 2011) e, se è vero che la mediazione del giudizio è necessaria affinchè la volontà generale contenuta nel testo di legge diventi norma particolare del caso concreto, non è meno vero che l’incertezza che de facto connota l’esperienza fino al definitivo formarsi del giudizio è de iure irrilevante, appunto perchè la volontà della legge è un universale che comprende in sè tutta l’esperienza (ciò che in dottrina si suole riassumere nella formula secondo cui tutte le sentenze hanno natura dichiarativa).

9. Resta da dire che a diverse conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come sostenuto da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.. Ferma l’inammissibilità della produzione documentale allegata all’anzidetta memoria, – gli unici documenti producibili in sede di legittimità essendo quelli riguardanti la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.) -, va premesso che la disposizione citata ha previsto che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni”, e ha aggiunto, per quanto qui interessa, che “il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”.

Ora, benchè in alcuni obiter dieta di questa Corte si sia affermato, argomentando dall’assimilazione introdotta in forma generale dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, che la disposizione in esame rileverebbe anche per le domande di rimborso presentate dai soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994 (cfr. in tal senso specialmente Cass. nn. 6685 e 6686 del 2015), ritiene il Collegio chètanto non possa sostenersi in considerazione del fatto che il D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, ha distinto inequivocabilmente i termini di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese e per i soggetti colpiti dal sisma siciliano, prevedendo per i primi, al comma 1, che “il termine di presentazione delle domande di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, è differito al 31 luglio 2007”, e disponendo per i secondi, al comma 2, che “i termini di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, sono differiti al 31 dicembre 2007”. E poichè è precisamente (e soltanto) la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36-bis (il quale, sotto la rubrica “Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa”, ha disposto, per quanto qui interessa, che “D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: 31 dicembre 2007” fossero sostituite “dalle seguenti: 31 marzo 2008”), ritiene il Collegio che la previsione di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia calcolandoli “a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”, abbia presupposto e, quel che più conta, mantenuto inalterata la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciò che concerne il termine di presentazione delle domande, con consequenziale inapplicabilità ai beneficiari della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17.

10. E’ poi appena il caso di soggiungere che codesta differenziazione non appare prima facie sospettabile di introdurre disparità di trattamento rilevanti ex art. 3 Cost., comma 1, sol che si pensi alla diversità della platea dei destinatari dei due benefici, alle diverse conseguenze che ne discendono in termini di oneri per il bilancio pubblico e all’impossibilità di prendere in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell’eguaglianza, “qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire” (così Corte cost. n. 5 del 2000).

Il ricorso, pertanto, va conclusivamehte rigettato. La novità e straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare in specie gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA