Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24989 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24989 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 18620-2011 proposto da:
ORLANDO MARIANNA RLNMNN77E54H158H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 67,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CARUSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DI DEDDA ANDREA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

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I.P.A.B. ISTITUTO EDUCATIVO “M. TROTTA” 84000110712
(già Asilo Infantile

Trotta

Pubblica Assistenza e Beneficenza);

Istituto di

Data pubblicazione: 06/11/2013

- intimato –

Nonché da:
I.P.A.B. ISTITUTO EDUCATIVO “M. TROTTA” 84000110712
(già Asilo Infantile Trotta Istituto di
Pubblica Assistenza e Beneficenza), in persona del

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio
dell’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, rappresentato
e difeso dall’avvocato DI MONTE OSCAR, giusta delega
in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

ORLANDO MARIANNA RLNMNN77E54H158H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 67,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CARUSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DI DEDDA ANDREA,
giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1961/2010 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 15/07/2010 R.G.N.
3012/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato DI DEDDA ANDREA;
udito l’Avvocato DI MONTE OSCAR;

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale.

Udienza 11.7.2013, causa n. 3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Orlando Marianna, insegnante di scuola materna, veniva licenziata previa
contestazione di addebito del 6.3.2004, il 20.4.2004 dal Commissario Straordinario
dell’I.P.A.B. Istituto educativo ” M. Trotta” di San Severo ( Foggia) per una serie di
critiche mosse alla conduzione e gestione del detto Istituto (anche in ordine alla
preparazione degli insegnanti), anche alla presenza di terzi e avere consigliato ad
alcuni genitori di iscrivere altrove i figli. La Orlando ricorreva al Tribunale del lavoro
chiedendo la dichiarazione di legittimità del recesso, di cui assumeva la infondatezza;
il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e dichiarava l’illegittimità del recesso per
mancata affissione del codice disciplinare ( con le conseguenze risarcitorie e
ripristinatorie indicate in sentenza). La Corte di appello di Bari con sentenza del
8.4.2010 rigettava l’appello della Orlando Mariana ( sul punto delle conseguenze della
dichiarata legittimità del recesso) ed accoglieva l’appello incidentale dell’I.P.A.B. e, in
riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. La Corte territoriale
rilevava che appariva non fondato il profilo di illegittimità del licenziamento accolto in
prime cure in quanto il recesso era stato intimato per violazione di doveri elementari del
lavoratore e quindi irrilevante appariva la circostanza della mancata affissione del
codice disciplinare. La contestazione mossa alla lavoratrice doveva ritenersi specifica
perché i fatti erano stati chiaramente indicati e quindi la stessa messa in condizione di
discolparsi, non essendo necessario indicare la data e le specifiche conversazioni in
cui sarebbero state mosse le contestate critiche alla gestione dell’IPAB ed alla
preparazione professionale dei suoi insegnanti. Solo per mero errore si era fatto
richiamo all’art. 58 del CCNL e quindi tale richiamo, frutto di una evidente vista,
appariva non rilevante. Numerosi testi, infine, avevano confermato la veridicità dei fatti
contestati; il fatto addebitato appariva di estrema gravità in quanto la Orlando era una
insegnante e le critiche mosse erano idonee a provocare gravi danni al datore di
lavoro. La contestazione era tempestiva così come l’impugnazione della sanzione. Non
rilevava il profilo concernente il matrimonio della lavoratrice in quanto il recesso era
stato intimato per giusta causa effettivamente sussistente.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Orlando con sei motivi; resiste la
I.P.A.B. con controricorso che ha proposto ricorso incidentale con un motivo, cui
resiste la Orlando con controricorso. L’I.P.A.B. ha depositato memoria difensiva ex art.
378 c. p. c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si allega la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto e del CCNL, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria

R.G. n. 16290/2011

Il motivo appare infondato in quanto dalla contestazione ( che è risultata fondata sulla
base della prova espletata ) emerge che alla Orlando ( pag. 3 della sentenza
impugnata) è stato addebitato di avare affermando, parlando con alcuni genitori che
l’Istituto presso il quale lavorava era notevolmente inadeguato e che le insegnanti
erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo, suggerendo anche di iscrivere gli
alunni altrove. Inoltre è stato addebitato alla Orlando di avere dichiarato, al cospetto di
terzi, che il Commissario straordinario ( dell’I.P.A.B.) non era in grado di gestire
alcunché e che, con una telefonata ( a persone altolocate), lo si poteva mettere a
tacere. Ora tali comportamenti, in piena evidenza gravemente lesivi del decoro e della
reputazione di un Istituto scolastico nel suo complesso e direttamente del suo
Commissario straordinario che ne aveva la gestione da parte di un insegnante, sono
stati correttamente qualificati come integranti una violazione dei doveri fondamentali (
ed elementari) di fedeltà e correttezza che gravano su un lavoratore in quanto in alcun
modo possono essere ricondotti a una legittima critica anche dell’operato del datore di
lavoro per la loro offensività e per i termini utilizzati, tanto da culminare nel
suggerimento ad alcuni genitori di iscrivere altrove i loro figli, con potenziale gravissimo
pregiudizio per l’Istituto scolastico. Si tratta di inadempienze così plateali, gravi e- come
detto- radicalmente lesive di obblighi -alla base del rapporto di lavoro e della correlata
fiducia tra le parti- da non necessitare di alcuna pubblicità disciplinare essendo intuitivo
il dovere di evitare simili comportamenti, derivante direttamente dalla legge alla luce
della consolidata giurisprudenza di legittimità già menzionata a pag. 3 del
provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e
del CCNL, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. La contestazione non era specifica.
Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del
CCNL, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. La lavoratrice non era stato sentita a discolpa
come richiesto.
Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del
CCNL, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio. Era stata richiamata una disposizione contrattuale inconferente
per giustificare il recesso.
Con il quinto motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del
CCNL, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio. Le dichiarazioni testimoniali erano state mal valutate dai Giudici
di appello.

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motivazione della sentenza impugnata. Le frasi attribuite alla Orlando non erano dirette
a ledere la reputazione del datore di lavoro e non violavano l’obbligo di fedeltà verso
l’Istituto scolastico, ma rappresentavano solo uno sfogo di una lavoratrice con un
genitore circa l’inadeguatezza dell’Istituto ed una legittima critica alla gestione
dell’I.P.A.B. Non si trattava di mancanze così gravi da rendere superflua l’affissione del
codice disciplinare.

I motivi da due a cinque devono essere esaminati unitariamente apparendo
inammissibili per quanto segue. Questa Corte ha infatti affermato il principio- che si
condivide pienamente- per cui ” la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo
grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente,
appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che
risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a
riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da
manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di
evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi
dell’art. 345 c.p.c. ( cass. n. 14086/2010 ed in termini identici 24021/2010). Ora la
Orlando risultava vittoriosa in primo grado avendo il Tribunale dichiarato l’illegittimità
del recesso per mancata affissione del codice disciplina; aveva quindi l’obbligo, in
relazione all’appello incidentale dell’INPAB, Istituto educativo ed infantile ” M. Trotta”, di
riproporre espressamente ed in forma non equivoca l’esame degli altri profili di
illegittimità del recesso non esaminati dal giudice di primo grado, il che non risulta aver
fatto. Nel ricorso principale della Orlando in appello, infatti, gli altri motivi di illegittimità
del recesso sono indicati solo nella parte narrativa e non viene indicato nel ricorso altro
atto in cui si sarebbero espressamente e in forma non equivoca riproposte le altre
doglianze circa la pretesa illegittimità del recesso non accolte dal Giudice di prime
cure. Pertanto di deve dichiarare l’inammissibilità dei detti motivi.
Appare parimenti inammissibile il sesto motivo in quanto, essendo stato il recesso
dichiarato legittimo in appello, non si vede perché il Giudice di appello avrebbe dovuto
accertare se l’I.P.A.B. appellata era autenticamente una “organizzazione di tendenza”
e modificare le conseguenze risarcitorie stabilite in primo grado.
Con il motivo del ricorso incidentale si allega la violazione e falsa applicazione degli
artt. 342 e 346 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Gli ulteriori profili di illegittimità del
recesso non erano stati riproposti in appello e quindi non dovevano essere esaminati
dalla Corte territoriale.
Il motivo è assorbito non avendo parte ricorrente in via incidentale interesse all’esame
della doglianza in questa sede stante la già avvenuta dichiarazione di inammissibilità
dei motivi da 2 a 5 ( cfr. cass. n.7381/2013).
La Corte pertanto riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale e
dichiara inammissibili gli altri motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Le spese di
lite del giudizio di legittimità in favore dell’intimata I.P.A.B., liquidate come al
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
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Con il sesto motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL,
nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per
il giudizio. L’IPAB intimato non era una organizzazione di tendenza, come ritenuto dal
Giudice di primo grado.

La Corte: riunisce i ricorsi i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso
principale e dichiara inammissibili gli altri motivi; dichiara assorbito il
ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente in via principale al
pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio di legittimità
che si liquidano in euro 50,00 per spese, nonché in euro 2.500,00 per

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del <4.,g.-2013/ind, compensi oltre accessori.

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