Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24988 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5559-2006 proposto da:

M.S., MI.SI., M.P., M.G.

B., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato LONGO PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROMANO LUIGI;

– ricorrenti –

contro

T.A. in proprio e quale erede di P.C. e

per essa eredi: T.E., T.M., T.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso

lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALMICI FILIPPO MARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 860/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza parziale 6 aprile 2001 e definitiva 4 settembre 2002 il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento delle domande in tema di distanze legali proposte da T.A. e P. C. condannava Mi.Si., G.B., M., P. e S. a regolarizzare una luce a piano terra del loro fabbricato mediante apposizione della grata in ferro prevista dall’art. 901 c.c., n. 1, tre aperture lucifere poste all’ultimo piano riconducendole alle dimensioni di legge, a rimuovere una conduttura del gas installata a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 889 c.c. e rigettava tutte le ulteriori domande comprese le riconvenzionali Avverso dette sentenze proponevano appello i M. e resistevano le controparti proponendo appello incidentale per la parziale compensazione delle spese. La Corte di appello di Brescia, con sentenza 860/05, rigettava i gravami con compensazione delle spese, osservando, per quanto ancora interessa, che la grata ha lo scopo principale di impedire che si possano gettare cose sul fondo del vicino e per questo le maglie non possono essere maggiori di tre centimetri quadrati e, quanto alle aperture lucifere del piano mansardato, era irrilevante la deduzione degli appellanti che le dimensioni erano determinate da norme igienico-sanitarie, in quanto la normativa regionale in tema di abitabilità attiene ai rapporti del privato con la P.A. e non impedisce al vicino di ottenere la conformità ai requisiti codicistici. La conduttura del gas è corredata da una presunzione legale di pericolosità che non tollera dimostrazione del contrario e la sua ubicazione deve rispettare la distanza legale dal confine nè può essere considerato atto emulativo richiederne il rispetto. Ricorrono i M. con quattro motivi, resistono T.A., in proprio e quale erede di P.C., T.E., M. e L., anch’esse quali eredi di P.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano violazioni di norme di diritto e vizi di motivazione in relazione agli artt. 100, 115 e 116 c.p.c., artt. 832, 833 e 901 c.c..

La perizia tecnica in primo grado aveva già evidenziato con dovizia di particolari lo stato dei luoghi con foto allegate. Le maglie di ferro anche se leggermente più larghe rispetto alla norma di cui all’art. 901 raggiungevano ugualmente lo scopo e le aperture lucifere rispondevano ad esigenze costruttive ed igienico sanitarie.

Col secondo motivo si lamentano gli stessi vizi in relazione agli artt. 100, 115 e 116 c.p.c., artt. 832, 833 e 889 c.c. in relazione ai tubi del gas sia sotto il profilo dell’atto emulativo che della circostanza che la distanza è stata calcolata rispetto ad un “costrutto” abusivo.

Col terzo motivo si deducono le stesse violazioni in relazione agli artt. 832, 873 e 907 c.c. perchè la domanda dei M. per l’arretramento della costruzione T. è pienamente legittima ed il condono edilizio ottenuto in corso di causa non vale ai fini del rapporto di vicinato.

Col quarto motivo si deducono le identiche violazioni in riferimento agli artt. 115, 116 e 843 c.c. perchè “circa la richiesta autorizzazione per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà M., sembra a questa difesa che non vi sia difetto di prova alcuno come rilevato dalla Corte di Brescia:

la ctu è assolutamente esaustiva…”.

Le censure non meritano accoglimento.

A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e di motivazione, comune a tutti i motivi, in contrasto con la necessaria specificità dell’impugnazione, si ripropongono negli stessi termini le questioni già oggetto del giudizio di appello, sulle quali la Corte territoriale ha dato risposte corrette, logiche e coerenti, rispetto alle quali si manifesta un apodittico dissenso.

In particolare, a parte il difetto di autosufficienza nei generici richiami alla ctu, il primo motivo da luogo a parziali ammissioni e non supera l’inderogabilità delle prescrizioni di legge in ordine alle previsioni dell’art. 901 c.c. ed alle aperture lucifere.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e non superano il rilievo della Corte di appello circa la doverosità del rispetto della distanza legale delle tubazioni, la natura di costruzione dell’opera stabilmente infissa al suolo anche se non in muratura e la mancata prova della sua abusività, con richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 120/1996) circa la tutela che il proprietario preveniente, ancorchè abusivo, riceve a norma dell’art. 872 c.c..

Il quarto motivo non tiene conto che la sentenza a pagina sei ha rilevato che il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di allegazione e di prova e che la stessa era stata proposta e coltivata mediante un’unica e sola frase nelle conclusioni della comparsa di risposta di M.S. ove si leggeva “attualmente l’intonacatura viene impedita dagli attori”.

In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1500. di cui 1300 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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